mercoledì 30 settembre 2020

Quali sono i presupposti per il trattamento di reversibilità?


Cass. 28/09/2020, n. 20477

Il presupposto per l'attribuzione del trattamento di reversibilità a favore del coniuge divorziato si rinviene nel venir meno del sostegno economico apportato in vita dall'ex coniuge scomparso e la sua finalità nel sopperire a tale perdita economica, così identificando la "titolarità" dell'assegno nella fruizione attuale, da parte del coniuge divorziato, di una somma periodicamente versata dall'ex coniuge come contributo al suo mantenimento. Appare evidente che, se la ratio dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato è da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all'ex coniuge, non può considerarsi all'uopo decisivo un trattamento determinato in misura minima o anche meramente simbolica. E' necessario piuttosto che il trattamento attribuito al coniuge divorziato possieda i requisiti tipici previsti dall'art. 5, della legge n. 898/1970, ovvero, e più precisamente, che esso sia idoneo ad assolvere alle finalità di tipo assistenziale e perequativo-compensativa che gli sono proprie, di talché, pur non mettendo necessariamente capo ad un contributo volto al conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, consenta tuttavia all'ex coniuge il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, riconoscendogli in specie il ruolo prestato nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

lunedì 28 settembre 2020

 Quali misure per il reddito di emergenza ha introdotto il DL 104 del 2020?





Art. 23. Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

1. Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.



2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.


3. Il riconoscimento della quota del Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020.


4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

sabato 26 settembre 2020

 Come deve essere determinata la sussistenza della subordinazione?


Cass. 23/09/2020, n. 19982

In tema di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, lo stesso, va condotto privilegiando il piano dell'effettività piuttosto che quello delle formali risultanze documentali, con la conseguenza che laddove il giudice accerti (come nel caso di specie) la ricorrenza del pieno inserimento organico del lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale, attestata dal manifestarsi di ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non di mere direttive di carattere generale, nonché rivelata dall' esercizio della potestà organizzativa del datore di lavoro, concretizzatasi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività, può ritenersi realizzata la tangibile differenziazione della subordinazione rispetto al lavoro autonomo.

giovedì 24 settembre 2020

Che incentivi per le assunzioni ha introdotto il DL 104 del 2020?



In base all'art. 6 del DL 104 del 2020:


1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.


2. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.


3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.


4. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.


5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8 milioni di per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.




mercoledì 23 settembre 2020

 Come è disciplinato l'esonero dei contributi riconosciuto dalla legislazione Cocid 19 del DL 104 del 2020?




Art. 3 Dl 104 del 2020:

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.


2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto.


3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.


4. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.


5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.


6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.


martedì 22 settembre 2020

 Entro quali limiti posso utilizzare i permessi  studio?






Cass. 18/09/2020, n. 19610

In tema di diritto del lavoratore di usufruire di giorni studio, in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli art. 1362 e 1363 c.c., la norma contrattuale, che prevede la possibilità per il lavoratore di usufruire di permessi studio, va interpretata nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria. (Nel caso di specie, è stato escluso che la previsione di cui all'art. 28 del CCNL Federcasa 2002-2005 riconoscesse permessi studio retribuiti anche ai lavoratori studenti cd. "fuori corso", ed è stato ritenuto che la concessione dei permessi fosse limitata al solo periodo di frequenza nell'ambito degli anni di durata legale del corso di studi).

lunedì 21 settembre 2020

Da quando decorre il diritto alla pensione supplementare?

Cass. 01-09-2020, n. 18172


il D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 1, comma 2, recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 32, prevede che qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla L. n. 233 del 1990, nonchè delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5, e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20;

17. i contributi versati nella gestione, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono quindi utilizzati per la costituzione della pensione supplementare (v. Cass., Sez. U, n. 879 del 2007);

18. tale pensione, rispetto al trattamento pensionistico principale, costituisce un beneficio autonomo, sia quanto a decorrenza (dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, L. n. 1338 del 1962, art. 5, comma 2, lett. a)), che a modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i familiari (art. 5, comma 2, lett. b) e c));

19. la disposizione, laddove richiama per l'individuazione del requisito anagrafico la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo;

20. dalla rilevata autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale discende poi che il regime dell'età pensionabile dev'essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l'accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi cristallizzato in epoca precedente;

21. il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona infatti solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento (così Cass. n. 438 del 1998);

22. deve quindi concludersi che per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell'età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione;

sabato 19 settembre 2020

L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore va fatto al lordo? 



Cass. Ord., 03/09/2020, n. 18333

L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, oltre che delle ritenute fiscali, di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, ove il datore di lavoro non abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di versamento contributivo perché in tal caso anche la quota gravante sul lavoratore resta a carico del datore; difatti, se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, può legittimamente operare la relativa trattenuta sulla retribuzione; se, invece, il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva, la stessa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dagli artt. 19 e 23 della L. 4 aprile 1952 n. 218, che il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva per la quota a suo carico e il suo credito retributivo si espande fino a comprendere detta quota; dal che discende che l'intero credito, in sede fallimentare, segue nell'ordine dei privilegi la natura retributiva che gli è propria.

giovedì 17 settembre 2020

 I contributi volonatri versati oltre il termine sono utili ai fini del conseguimento delle prestazioni?







Cass. 14/09/2020, n. 19054

In materia previdenziale il sistema del versamento dei contributi volontari mediante bollettini di conto corrente postale, con periodicità trimestrale, è soggetto al regime risultante dal combinato disposto del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, artt. 7 e 10 in base al quale i contributi versati dopo la scadenza del trimestre successivo a quello a cui i contributi stessi si riferiscono sono indebiti, e quindi inefficaci ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, e vengono rimborsati d'ufficio, salvo che il ritardo sia determinato da caso fortuito o forza maggiore.

mercoledì 16 settembre 2020

 Quando è necessario versare l'Irap?


Cass. Ord., 14/09/2020, n. 19071

Ai fini del pagamento dell'IRAP il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate.

martedì 15 settembre 2020

 Come si determina il foro della sede dell'azienda in caso di società?




Cass. 03/09/2020, n. 18266




In tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l'azienda ex art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l'attività imprenditoriale.

lunedì 14 settembre 2020

 Quale è la prescrizione dei crediti previdenziali con il subentro dell'agenzia delle entrate quale concessionario?




Cass. 03/09/2020, n. 18305

In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione. Pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo.

venerdì 11 settembre 2020

 Quale reddito da impresa è rilevante a fini contributivi?


Cass. 07/09/2020, n. 18594

Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e che il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lett. e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES). Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi.

giovedì 10 settembre 2020

 Quando si ha rischio elettivo nell'infortunio in itinere?



Cass. Ord., 08/09/2020, n. 18659

In tema di infortuni sul lavoro, a seguito della modifica dell'art. 2, comma 3°, T.U. n. 1124/1965, la nozione di rischio elettivo rilevante al fine di escludere l'indennizzabilita dell'infortunio in itinere va circoscritta al caso in cui il lavoratore, in base a ragioni o ad impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia creato e comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerente al c.d. percorso normale tra casa e lavoro.

mercoledì 9 settembre 2020



Quali limiti ai licenziamenti ha imposto il decreto 14 agosto 2020 n. 104 per far fronte all'emergenza Covid?



l' Art. 14 prevede: 
 

 1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 

 2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge. 

 3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attivita' che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 4. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo', in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purche' contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro. 

martedì 8 settembre 2020

 Quando un benefit ha natura retributiva?



Cass. 01/09/2020, n. 18167

II criterio per individuare la natura retributiva di un benefit va individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore, sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione. Di contro, laddove il benefit costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché, ad esempio, si riferisca a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita. Alla luce di tanto, la c.d. "carta di libera circolazione", concessa come benefit al lavoratore, che consente a chi la riceve di circolare liberamente sui mezzi pubblici di un determinato territorio ed ha la funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale causata dalle spese per il trasporto che il lavoratore deve sostenere nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, è da considerare di natura non retributiva.

lunedì 7 settembre 2020

Lavorare durante la malattia è causa di licenziamento?


Cass. 02/09/2020, n. 18245


Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è, peraltro, idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei suddetti doveri gravanti sul lavoratore, ferma restando la necessità che, nella contestazione dell'addebito, emerga con chiarezza il profilo fattuale, così da consentire una adeguata difesa da parte del lavoratore medesimo.

giovedì 3 settembre 2020

 Che tipo di responsabilità è quella prevista dall'art. 2087 CC?



Cass. 31/08/2020, n. 18132

L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro, di natura contrattuale, va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subìto, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra e, solo se il lavoratore abbia fornito tale prova, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.