Come è ripartito l'onere della prova in merito al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute?
Cass. 25/07/2022, n. 23153
Di recente la S.C. ha affermato (si vedano
Cass. n. 21609/2022 e
Cass. n. 21780/2022, nonchè la precedente
Cass. n. 14268/2022) che va operata una (re)interpretazione diritto interno in materia di ferie retribuite e della corrispondente indennità sostitutiva che si conformi ai principi enunziati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle tre sentenze della Grande Sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570 Stadt Wuppertal; in causa C-619/2016 Sebastian W. Kreuziger e in causa C-684/2016 Max Planck).
10. La giurisprudenza della S.C. aveva infatti in passato affermato (si vedano tra le tante
Cass. n. 10701/2015;
Cass. n. 8791/2015 e
Cass. n. 4855/2014) che incombe a carico del lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie un duplice onere della prova: 1) dell'esecuzione della prestazione lavorativa nei giorni destinati al riposo; 2) della sussistenza di eccezionali e motivate esigenze di servizio o cause di forza maggiore alla base del mancato godimento del periodo di riposo annuale.
10.1. Nello specifico, quanto al primo aspetto (onere della prova della esecuzione della prestazione lavorativa nei giorni destinati al riposo), si rappresentava (cfr.
Cass. n. 9791/2020, ma anche
Cass. n. 7696/2020) che esso era da ritenersi sussistente in capo al lavoratore, in quanto fatto costitutivo della indennità per ferie non godute, sicchè occorreva che il prestatore provasse l'espletamento della prestazione anche nel periodo destinato alle ferie, mentre sul datore incombeva l'opposto onere di offrire prova del pagamento.
10.2. In relazione alla prova delle ragioni di servizio ostative al godimento delle ferie (eccezionali e motivate esigenze, cause di forza maggiore), alla stessa stregua si è ritenuto, nei rapporti di lavoro con le PP.A.A., che esse andassero provate dal prestatore (cfr.
Cass. n. 20091/2018;
Cass. n. 4855/2014).
10.3. Ritiene il Collegio, invece, di dare continuità alle pronunzie già innanzi ricordate (le già citate
Cass. n. 21609/2022 e
Cass. n. 21780/2022, nonchè
Cass. n. 14268/2022), alle cui motivazioni ci si riporta anche ai sensi dell'
art. 118 disp. att. c.p.c., condividendo la necessità e gli esiti della operata rilettura dello statuto delle ferie in armonia con l'interpretazione del diritto dell'Unione - nello specifico dell'art. 7 della Direttiva 2003/1988/CE e dell'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - offerta dalla Curia Europea (il rinvio è ancora alle tre sentenze della Corte di Giustizia del 6 novembre 2018: in cause riunite C569/2016 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C684/2016).
10.4. In piena consonanza con gli approdi delle pronunzie richiamate al punto che precede, va quindi ribadito che i lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata.
Insomma, è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all'interessato riposo e relax; 2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime.
"a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da
Cass. n. 15652/2018);
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato".