Come è disciplinato il rapporto a tempo parziale nel ccnl della logistica?
Art. 56 – Contratto a tempo parziale
1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un
orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dagli artt. 9, 11, 11 bis e 11 quinquies del
presente contratto.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme
del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme
previste per il personale a tempo pieno.
3. L’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza
secondo le seguenti modalità:
a. tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito
dagli artt. 9, 11, 11 bis e 11 quinquies per il personale a tempo pieno;
b. tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa a tempo pieno, limitatamente
a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del
rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati
sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro.
4. All’atto dell’assunzione, l’azienda fissa la durata della prestazione a tempo
parziale, che non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali.
Il lavoratore già assunto con contratto a tempo parziale può richiedere di effettuare una prestazione
di durata inferiore a quanto previsto dal presente comma.
5. La prestazione giornaliera continuativa che il personale con rapporto a
tempo parziale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore, fino a 6 ore la prestazione
avverrà senza interruzioni.
6. Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione è contenuta puntuale
indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto
stabilito ai successivi commi 7 e 8.
7. Con riferimento alle normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale
può essere svolto secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità della collocazione
temporale della prestazione lavorativa come stabilita al precedente comma 6, quando lo
stesso sia stipulato a tempo indeterminato e nel caso di assunzione a termine per sostituzione
di personale con diritto alla conservazione del posto.
8. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono
essere adottate – oltre alle modalità flessibili – anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche
variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.
9. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità
elastiche di cui ai commi 7 e 8 è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate
esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
10. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni
lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il
limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 20% della prestazione già concordata.
11. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le
modalità di cui ai commi 7 e 8, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso
uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del
lavoratore, con l’assistenza di un componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti
alle OO.SS. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore stesso.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
12. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché
la modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 7 e 8, deve
essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 7 giorni di
calendario.
13. Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della modifica
disposte dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi
concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata
del 15% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali.
14. Decorsi cinque mesi dalla stipula del patto che prevede clausole elastiche
e/o flessibili, il lavoratore ne può dare disdetta con un preavviso di un mese.
15. Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori, di
stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
16. Con riferimento alla normativa vigente, nel rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell’Azienda richiedere e del lavoratore
accettare, prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione
del servizio, quali quelle connesse a:
a. necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva;
b. sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
c. esigenze di organico a carattere temporaneo, per periodi non superiori a 90 giorni calendariali
consecutivi.
Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata.
Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare
in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti
disciplinari. Le prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite con la maggiorazione
comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 18% della quota oraria della retribuzione
globale e non possono superare, annualmente, il 30% della prestazione già concordata.
Fermo restando il tetto di cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale e misto, le ore di lavoro supplementare possono essere effettuate
fino al limite massimo dell’orario ordinario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo
pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Nel caso di rapporto
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore supplementari possono essere effettuate
fino al limite massimo settimanale o mensile del corrispondente lavoratore a tempo pieno, e
nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro. Le prestazioni rese nella giornata
di sabato saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall’articolo 13.
17. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite
massimo complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 16, si darà luogo alla corresponsione
della maggiorazione oraria comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 40%.
18. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica disciplina legale
e contrattuale vigente, con riferimento al superamento dell’orario normale di lavoro giornaliero
e/o settimanale di cui agli artt. 9, 11, 11 bis e 11 quinquies del presente CCNL.
19. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita
per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione
lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari
alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
20. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni
del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le
modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti
dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente
con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata
della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione ivi comprese, anche mediante riposo compensativo, le semifestività previste dall’art. 60 lettera c); i permessi retribuiti previsti
dal precedente art. 20 comma 3 possono essere fruiti per intero.
21. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni
per il ripristino del rapporto originario prevedendone una durata predeterminata, che di
norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro
45 giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo è consentita l'assunzione
di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di
lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato osserverà il
tempo di lavoro parziale.
Tale consenso delle parti deve risultare da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale
del lavoro competente per territorio.
In particolare le lavoratrici che rientrano dal periodo di maternità previsto dal comma 1
dell’art.64 del presente CCNL potranno godere di un periodo di lavoro part-time della durata
di sei mesi.
22. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo
pieno e viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti
gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura proporzionale all’effettiva durata della
prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
23. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta
di passare a tempo parziale. L’azienda si riserva di accogliere tali domande compatibilmente
con le esigenze aziendali.
24. In caso di previsione di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato,
il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato occupato in unità produttive site
nell’ambito provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle
per le quali è prevista l’assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile
a tutti nei locali dell’impresa e ad accogliere prioritariamente le eventuali domande di trasformazione
a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
25. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l’accoglimento
della stessa dovrà risultare da atto scritto.
26. Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda terrà conto dei motivi prioritariamente
di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di salute
del richiedente; necessità di assistere continuativamente dei familiari; motivi familiari per i
dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni; motivi di studio. A parità di condizioni,
l’azienda terrà conto della maggiore anzianità di servizio.
27. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta
capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso l’azienda sanitaria locale territorialmente competente
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo
parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in
ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
28. A decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano
applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati
per intero.
29. In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno
prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta,
assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive site nell’ambito
provinciale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali
è prevista l’assunzione. A tali fini saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore
anzianità di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità anagrafica.
30. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 31 dicembre
dell’anno precedente, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato nell’azienda
non può eccedere mediamente nell’anno il 25% del personale dipendente (con arrotondamento
all'unità superiore), tale percentuale può essere derogata a livello aziendale attraverso
accordo con la RSA, RSU o delegato di impresa unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti;
in tali accordi dovrà essere inoltre specificato il numero dei contratti per i quali dovrà
essere aumentato l’orario settimanale di lavoro in misura non inferiore alle 5 ore; per i nuovi
contratti di cui sopra sarà data priorità al personale già in forza all’azienda.
30 bis. In alternativa al comma precedente la suddetta percentuale del 25% può
essere elevata fino al 38% del personale dipendente (con arrotondamento all’unità superiore)
nel caso in cui l’azienda comunichi alle RSA/RSU o, in loro assenza, alle OO.SS. territoriali
di aver ottemperato a quanto previsto dai precedenti commi 23 e 24. Tale percentuale potrà
essere elevata fino al 48% per ulteriori part-time con almeno il 65% della prestazione.
31. E’ consentita, comunque, l’attivazione di contratti part-time sino a 10 unità
purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno e indeterminato in atto
nell’unità produttiva.
32. I lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini dell’articolo 35 della legge
300/70 come unità a tempo pieno.
33. Per le imprese che occupino da 0 a 3 dipendenti è comunque consentita
l’assunzione con contratto part-time di 3 lavoratori.