sabato 7 ottobre 2017



Quale è la nozione di azienda ai sensi dell'art. 2112 cc?


In forza di Cass. 21/09/2017, n. 22005

Ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., deve intendersi come ramo autonomo d'azienda, in quanto tale suscettibile di trasferimento riconducibile alla disciplina della norma citata, ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità. Ciò presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza dei rapporti di lavoro  ad un ramo di azienda già costituito. Ne discende che trova applicazione l'art. 2112 cod. civ. anche in caso di cessione di parte dello specifico settore aziendale, purché si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, con autonomia funzionale di beni e strutture già esistenti al momento del trasferimento e, dunque, non solo teorica o potenziale (Nel caso di specie, relativo al settore delle telecomunicazioni, rigettando il ricorso, la Suprema Corte, in applicazione degli enunciati principi, ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale aveva escluso che la cessione oggetto del contenzioso avesse riguardato lavoratori dotati di particolare specializzazione e, in definitiva, un'articolazione aziendale in grado di presentarsi sul mercato in modo autosufficiente, risolvendosi, a ben vedere, l'operazione negoziale posta in essere nel mero trasferimento di una pluralità di contratti di lavoro).

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