lunedì 31 gennaio 2022

 Quando si ha licenziamento ritorsivo?



Cass. 27/01/2022, n. 2414

In tema di licenziamento, nell'ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 cod. civ., occorre che l'intento ritorsivo del datore di lavora, la cui prova è a carico del lavoratore, sia determinante, cioè tale costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento; la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo

sabato 29 gennaio 2022

 Quali modifiche ha apportato il dl 73 del 2021 alle causali dei contratto a termine?


L'art. 41-bis, comma 1, lett. a), D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha inserito la lettera b-bis all'art.19 del dlgs 81 del 2015

Art. 19

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51

giovedì 27 gennaio 2022

 Quale limite reddituale determina l'iscrizione alla gestione separata?



Cass. 19/01/2022, n. 1532

L'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

mercoledì 26 gennaio 2022

 Quando si puo' avere un unico centro imputazione del rapporto di lavoro a più  società?

Cass. 24/01/2022, n. 2014

II collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese; tale collegamento, pertanto, non e di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre delio stesso gruppo, salva, peraltro, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - anche ai fini delia sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità delia cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito.

martedì 25 gennaio 2022

Il danno da perdita di chance è un'entità autonoma da liquidare?



Cass. 21/01/2022, n. 1891

Alla fine della liquidazione del danno da perdita da chance non è una mera aspettativa ma un'entità patrimoniale di a sé stante, giuridicamente suscettibile di valutazione autonoma che deve tenere conto della sfera patrimoniale del soggetto

lunedì 24 gennaio 2022

Come è ripartito l'onere della prova in merito al diritto l'indennità sostitutiva delle ferie nel ccnl Area Dirigenza Regioni ed Enti Locali?

Cass. 20/01/2022, n. 1730

La domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha come fatti costitutivi il mancato godimento delle ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro e la cessazione di quest'ultimo, mentre costituiscono eccezioni l'esistenza del potere, in capo al lavoratore, di autoorganizzare i propri periodi di ferie, come potrebbe derivare dalla sua posizione di dirigente; è, infine, oggetto di un ulteriore fatto costitutivo, pur in presenza di tale potere di autoorganizzare le ferie, l'impossibilità di fruirne per esigenze improrogabili di servizio. Tutto ciò in quanto l'esistenza del rapporto di lavoro è di per sé causa di maturazione di ferie, con diritto irrinunciabile, sicché al lavoratore non può chiedersi di provare altro se non la maturazione delle ferie, il mancato godimento dei dovuti riposi e, sempre per effetto dell'irrinunciabilità, la cessazione del rapporto quale condizione necessaria per la monetizzazione.

sabato 22 gennaio 2022

 Secondo la Corte di Giustizia Europea come devono essere intese le ragioni obiettive che giustificano il termine da apporre sul contratto?




Corte giustizia Unione Europea, Sez. II, 13/01/2022, n. 282/19

Come indica il punto 7 delle considerazioni generali dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, le parti firmatarie di quest'ultimo hanno ritenuto che l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato basata su «ragioni obiettive» sia un modo di prevenire gli abusi. Per quanto riguarda la nozione di «ragioni obiettive», ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, essa deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti di tal genere, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Al contrario, una disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in modo generale e astratto, attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato non sarebbe conforme agli obblighi precisati al precedente punto. Infatti, una simile disposizione puramente formale non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di simili contratti risponda effettivamente a un'esigenza reale, se esso sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tale effetto. La suddetta disposizione comporta dunque un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e, pertanto, non è compatibile con l'obiettivo e con l'effetto utile dell'accordo quadro.

giovedì 20 gennaio 2022

 Quali sono i requisiti di validità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo?




Cass. 18/01/2022, n. 1386

Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della legge n. 604 del 1966 richiede non solo la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso e la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali, insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati, diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività, ma anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse: elemento, quest'ultimo, che trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.

mercoledì 19 gennaio 2022

 Nella determinazione dei lavoratori da licenziare in una procedura di licenziamento collettivo la scelta può essere limitata a coloro che operano presso una singola sede?



Cass. 17/01/2022, n. 1242

L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale alla platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale, ma purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, delia Legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine.

martedì 18 gennaio 2022

 Quando è dovuta l'irap ?



Cass. 13/01/2022, n. 896

In tema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non ricorre ove il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive di segreteria reclutato in outsourcing mediante una società di servizi.

lunedì 17 gennaio 2022

 Da quando decorre indennizzo dovuto per inabilita' permanente?


Cass. 13/01/2022, n. 958

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'indennizzo relativo all'inabilità permanente, regolata dall'art. 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965 decorre dal momento della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, essendo all'epoca già presenti le condizioni sanitarie rilevanti nella misura riconosciuta. Quand'anche una domanda amministrativa ulteriore sia presentata dall'assistito rispetto a quella riconosciuta dall'amministrazione, la decorrenza della prestazione nella maggior misura riconosciuta va ancorata in ogni caso alla data della cessazione del periodo di inabilità assoluta, e non a quello della ulteriore domanda amministrativa, in quanto sin da quel momento vi erano le condizioni sanitarie rilevanti per la prestazione.

sabato 15 gennaio 2022

 Quando si ha un unico centro d'imputazione in caso di pluralità d'imprese?



Cass: 23/12/2021, n. 41417

È configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

venerdì 14 gennaio 2022

 In caso di fallimento la competenza ai fini dell'impugnazione del licenziamento a chi spetta?






Cass. 27/12/2021, n. 41586

Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile soltanto come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno dell'impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum".

giovedì 13 gennaio 2022

Per la validita' del patto di prova come devono essere determinate le mansioni del dirigente?


Cass. 11/01/2022, n. 553

l'indicazione delle mansioni da svolgere nel corso del periodo di prova soddisfa il requisito della specificità, nei termini in cui essa è richiesta con riferimento alle mansioni dirigenziali, per le quali non necessitano indicazioni di dettaglio (Cass. n. 1957 del 27/01/2011, Cass. n. 17591 del 04/08/2014), essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, le stesse siano determinabili.

mercoledì 12 gennaio 2022

 Quale criterio principale deve essere seguito nell'interpretazione dei Ccnl?



Cass. civ., Sez. lavoro, 10/01/2022, n. 436

Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune ruolo preminente dev'essere assegnato alla regola di cui all'art. 1363 c.c., stante la natura complessa e particolare dell'iter formativo delia contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione delia comune volontà delle parti contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, l'articolazione della contrattazione su diversi livelli, la vastità e complessità delia materia trattata in ragione dei molteplici profili delia posizione lavorativa e, da ultimo, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, che include il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private quali preamboli, premesse, note a verbale

martedì 11 gennaio 2022

 Quali conseguenze sono previste per i lavoratori privi di green pass sul posto di lavoro?


In forza del comma 6 dell’art. 9 septies Dl 52 del 2021  “I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.


lunedì 10 gennaio 2022

 La responsabilità solidale della committenza si estende anche ai lavoratori autonomi dell'appaltatrice?

L'art. 9 del Dl 76 del 2013 prevede

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

sabato 8 gennaio 2022

Quali misure di sostegno sono previste dalla direttiva 1937 del 2019 per  il whistleblower?



Articolo 20 Misure di sostegno

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui all'articolo 4 abbiano accesso, a seconda dei casi, a misure di sostegno, sin particolare:

a) a informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle ritorsioni e sui diritti della persona coinvolta;
b) a un'assistenza efficace da parte delle autorità competenti dinanzi a qualsiasi autorità pertinente associata alla loro protezione dalle ritorsioni, compreso, ove previsto dal diritto nazionale, la certificazione del fatto che possono beneficiare della protezione prevista dalla presente direttiva; e
c) al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale e di un procedimento civile transfrontaliero conformemente alle direttive (UE) 2016/1919 e 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché, in conformità del diritto nazionale, al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di ulteriori procedimenti e a consulenze legali o altri tipi di assistenza legale.



2. Gli Stati membri possono prevedere misure di assistenza finanziaria e sostegno, anche psicologico, per le persone segnalanti nell'ambito dei procedimenti giudiziari.


3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo possono essere fornite, a seconda dei casi, da un centro d'informazione o da un'autorità amministrativa indipendente unica e chiaramente identificata.


giovedì 6 gennaio 2022

 Come è disciplinato l'obbligo di riservatezza dalla direttiva 1937 del 2019?


Articolo 16 Obbligo di riservatezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante.


2. In deroga al paragrafo 1, la divulgazione dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione di cui al paragrafo 1 è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.


3. La divulgazione fatta conformemente alla deroga di cui al paragrafo 2 è oggetto di adeguate garanzie ai sensi delle norme unionali e nazionali applicabili. In particolare, le persone segnalanti sono informate prima della divulgazione della loro identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari. Quando informa le persone segnalanti, l'autorità competente invia loro una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.


4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono segnalazioni con informazioni sulle violazioni che comprendono segreti commerciali non li utilizzino o divulghino per altri fini che vadano oltre quanto necessario per dare seguito adeguato.


martedì 4 gennaio 2022

La direttiva 1937 del 2019 a quali soggetti si applica?



In base all'art. 4



1. La presente direttiva si applica alle persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, compresi almeno:

a) le persone aventi la qualità di lavoratore ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, TFUE, compresi i dipendenti pubblici;
b) le persone aventi la qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 49 TFUE;
c) gli azionisti e i membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un'impresa, compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
d) qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.
2. La presente direttiva si applica altresì alle persone segnalanti qualora segnalino o divulghino informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato.

3. La presente direttiva si applica inoltre alle persone segnalanti il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali.

4. Le misure intese a proteggere le persone segnalanti di cui al capo VI si applicano altresì, ove opportuno:

a) ai facilitatori;
b) a terzi connessi con le persone segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti; e
c) ai soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.

lunedì 3 gennaio 2022

 Quando non sono soggette all'obbligo di contribuzione le attivita' precedentemente rientranti nella gestione Enpals ora confluita l'INPS?



Cass. 24/12/2021, n. 41467

Il D.M. 15 marzo 2005, n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell'ambito del raggruppamento di cui alla lett. 8), gli "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi" che dunque sono soggetti in via generale all'obbligo assicurativo presse la gestione ENPALS, ora confluita presso l'INPS. Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, primo comma lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all' obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008 conv. in L. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: - le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore di pendente assunta dai prestatore (art. 67, primo comma, TUIR); - tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI; - le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale; - il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR).

sabato 1 gennaio 2022

Che ambito di applicazione ha la direttiva 1937 del 2109 dell'Unione Europea? 





Articolo 2 Ambito di applicazione materiale

1. La presente direttiva stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano le seguenti violazioni del diritto dell'Unione:

a) violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui all'allegato relativamente ai seguenti settori:
i) appalti pubblici;
ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
iii) sicurezza e conformità dei prodotti;
iv) sicurezza dei trasporti;
v) tutela dell'ambiente;
vi) radioprotezione e sicurezza nucleare;
vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
viii) salute pubblica;
ix) protezione dei consumatori;
x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
b) violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell'Unione;
c) violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.



2. La presente direttiva non pregiudica il potere degli Stati membri di estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati dal paragrafo 1.