Come è ripartito l'onere della prova in merito al diritto l'indennità sostitutiva delle ferie nel ccnl Area Dirigenza Regioni ed Enti Locali?
Cass. 20/01/2022, n. 1730
La domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha come fatti costitutivi il mancato godimento delle ferie maturate nel corso del rapporto di lavoro e la cessazione di quest'ultimo, mentre costituiscono eccezioni l'esistenza del potere, in capo al lavoratore, di autoorganizzare i propri periodi di ferie, come potrebbe derivare dalla sua posizione di dirigente; è, infine, oggetto di un ulteriore fatto costitutivo, pur in presenza di tale potere di autoorganizzare le ferie, l'impossibilità di fruirne per esigenze improrogabili di servizio. Tutto ciò in quanto l'esistenza del rapporto di lavoro è di per sé causa di maturazione di ferie, con diritto irrinunciabile, sicché al lavoratore non può chiedersi di provare altro se non la maturazione delle ferie, il mancato godimento dei dovuti riposi e, sempre per effetto dell'irrinunciabilità, la cessazione del rapporto quale condizione necessaria per la monetizzazione.
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