Come sarà disciplinato il nuovo reato d'intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera?
Attualmente l'art. 603 bis cp che disciplina la materia prevede:
c.p. art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato [c.p. 603-ter].
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro
Con l'approvazione del nuovo testo il reato sarà così disciplinato:
ART. 603-bis. – (Intermediazione illecita
e sfruttamento del lavoro). –
Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da uno a sei anni e con
la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun
lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di
destinarla al lavoro presso terzi in condizioni
di sfruttamento, approfittando dello
stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera,
anche mediante l’attività di intermediazione
di cui al numero 1), sottoponendo
i lavoratori a condizioni di sfruttamento
ed approfittando del loro stato di
bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante
violenza o minaccia, si applica la pena
della reclusione da cinque a otto anni e la
multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun
lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce
indice di sfruttamento la sussistenza di
una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni
in modo palesemente difforme
dai contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative a livello nazionale,
o comunque sproporzionato rispetto alla
quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa
relativa all’orario di lavoro, ai
periodi di riposo, al riposo settimanale,
all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle
norme in materia di sicurezza e igiene nei
luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a
condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza
o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e
comportano l’aumento della pena da un
terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori
reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti
reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo
i lavoratori sfruttati a situazioni di grave
pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle
condizioni di lavoro ».
ART. 603-bis.1. – (Circostanza attenuante).
Per i delitti previsti dall’articolo
603-bis, la pena è diminuita da un terzo a
due terzi nei confronti di chi, nel rendere
dichiarazioni su quanto a sua conoscenza,
si adopera per evitare che l’attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori
ovvero aiuta concretamente l’autorità di
polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta
di prove decisive per l’individuazione
o la cattura dei concorrenti o per il
sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti
si applicano le disposizioni dell’articolo
16-septies del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo
600-septies.1.
ART. 603-bis.2. – (Confisca obbligatoria).
In caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per i delitti previsti dall’articolo
603-bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti
della persona offesa alle restituzioni e
al risarcimento del danno, la confisca delle
cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne
sono il prezzo, il prodotto o il profitto,
salvo che appartengano a persona estranea
al reato. Ove essa non sia possibile è
disposta la confisca di beni di cui il reo ha
la disponibilità, anche indirettamente o
per interposta persona, per un valore
corrispondente al prodotto, prezzo o profitto
del reato .