In caso di riassunzione del processo del lavoro è possibile modificare le domande?
Come indicato da Cass. civ. Sez. lavoro, 19-03-2008, n. 7392 "Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, la riassunzione del processo non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, bensì la prosecuzione di quello inizialmente instaurato, sicchè sotto ogni aspetto, sia sostanziale che processuale, la posizione delle parti nel processo, a seguito della riassunzione, è e deve essere esattamente quella assunta nell'originario ricorso (cfr. Cass. n. 11628 del 2007). Da ciò consegue che, con riguardo alla riassunzione di un processo soggetto al rito lavoristico, operano tutte le preclusioni proprie di quel particolare procedimento, riferite sia alla proposizione delle domande e delle eccezioni, sia alla deduzione delle prove (cfr. Cass. n. 11628 del 2007, cit.; n. 13924 del 2001; n. 11025 del 2006). In particolare, quanto alle domande, trova applicazione il principio generale secondo cui non è consentito il mutamento della originaria pretesa, tranne l'ipotesi di autorizzazione del giudice in caso di mera emendatio libelli, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., comma 1.
La preclusione della nuova domanda, pertanto, è stata correttamente rilevata nel caso di specie, là dove la declinatoria di competenza territoriale da parte del Giudice preventivamente adito ha determinato semplicemente uno spostamento della controversia dall'uno all'altro giudice, dovendosi comunque ritenere cristallizzate le rispettive posizioni delle parti in base alle domande ed eccezioni ritualmente proposte dinanzi al primo giudice; nè è sostenibile che la domanda di risarcimento proposta in via subordinata in sede di riassunzione fosse ricompresa in quella originaria, atteso che nella sentenza impugnata è ampiamente chiarita - in modo del tutto condivisibile - la diversità fra l'obbligo di assumere direttamente i propri dipendenti e l'obbligo di adoperarsi affinchè sia il terzo a tenere il comportamento promesso, cioè ad assumere i lavoratori licenziati".
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