Come è regolamentato il
congedo obbligatorio del padre?
In base all'art. 4 comma
24 l. 92 del 2012 “Al fine di sostenere la genitorialità,
promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni
2013-2015:
a) il padre lavoratore
dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha
l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro
il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi
per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo
accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di
astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima
ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della
madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS
pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in
aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta
un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre
lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma
scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal
lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante
dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
24 comma 27 DL 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l.
2011 n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;
La L 28/12/2015, n. 208,
art. 1 comma 205 ha esteso la misura anche nel 2016 stabilendo: “Il
congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire
entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo
facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla
madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via
sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4 comma 24
lletta a della legge 2012 n. 92, sono prorogati sperimentalmente per
l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che
possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi
congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata
dal decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13
febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dal presente
comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede
quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo18
comma 1 lettera a) del DL 2008 n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2009 n. 2”.
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