martedì 25 ottobre 2016

Come è regolamentato il preavviso nell'accordo economico collettivo degli agenti di commercio sottoscritto da Confccoperative, Confcommercio, Confesercenti, F.N.A.A.R.C., FIARC, USARCI, Filvams, Fisascat, Uiltucs e Ugl Terziario ?


In base all'art. 11"In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all’agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura:
 Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario: 

- tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto; 
- quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto; 
- cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto; 
- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi. 

Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario: 
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto; 
- sei mesi per gli anni dal sesto all’ottavo anno; 
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi. 

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell’agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario.

Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso. 

Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono. 

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponderà all’altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno civile precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati. 

Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell’anno civile precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. 
Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell’indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso. 
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

L’indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio. 

Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.

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