sabato 31 ottobre 2020
giovedì 29 ottobre 2020
A partire da quando può essere richiesta l'indennità sostitutiva della reintegrazione?
Cass. 25-01-2011, n. 1690
Dalla norma di evince
che si tratta di una "facoltà" conferita al prestatore di lavoro, che
deve essere esercitata entro un determinato termine e cioè entro trenta giorni
dal deposito della sentenza. Non è invece precisato a partire da quale momento
possa essere esercitata. Il collegamento con il deposito della sentenza risulta
formulato solo per far decorrere il termine di trenta giorni oltre il quale la
facoltà non può più essere esercitata. Ciò non esclude che la richiesta possa
essere fatta anche prima del deposito della sentenza. La giurisprudenza ha,
infatti, ritenuto, costantemente, che la richiesta di indennità sostitutiva
della reintegrazione può essere fatta ben prima della decisione: in corso di causa
(Cass., 28 luglio 2005, n. 15898) o con il ricorso introduttivo del giudizio
(Cass., 28 novembre 2006, n. 25210). Nel medesimo ordine logico deve affermarsi
che l'indennità può essere richiesta con il ricorso per ottenere in via
d'urgenza un provvedimento contro il licenziamento ritenuto illegittimo.
Cass. civ. Sez. lavoro, 28/11/2006, n. 25210
Il
testo del comma 5 dell'art. 18, legge
n. 300/1970 - nella parte in cui stabilisce che, qualora il lavoratore
non abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza il pagamento dell'indennità in sostituzione della reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare del suddetto termine - si
limita a fissare un termine di decadenza per l'esercizio della ripetuta facoltà
(nell'ovvia esigenza di contenere in tempi ragionevoli la situazione di
incertezza conseguente ad una pronunzia di accoglimento), ma non stabilisce
affatto un "dies a quo" in relazione all'attivazione di quel potere.
In applicazione di tale principio deve ritenersi pienamente valida ed efficace
l'opzione per l'indennità sostitutiva esercitata prima del deposito della
sentenza che ha accertato l'illegittimità del licenziamento ed ha disposto la
reintegrazione nel posto di lavoro.
Cass. 28-07-2005,
n. 15898 Passando all'esame della prima questione
posta dal terzo motivo, relativa agli effetti della manifestazione da parte del
lavoratore nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento della opzione
per l'attribuzione dell'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro (art. 18, quinto
comma, l.
n. 300, nel testo di cui all'art. 1 l.
n. 108/1990), deve ritenersi corretto l'operato del Tribunale di Pistoia,
che ha cumulato tale indennità con il risarcimento del danno maturato a favore
dei lavoratori, per la perdita delle retribuzioni, fino al momento
dell'esercizio dell'opzione. Questa Corte ha precisato che il diritto del
lavoratore ad optare per l'indennità integrativa deriva dalla stessa
illegittimità del licenziamento e contemporaneamente al diritto al
reintegrazione (Cass. 16 ottobre 1998 n. 10283, 8 aprile 2000 n. 4472 e 12
giugno 2000 n. 8015) e che quindi il lavoratore può limitarsi inizialmente a
chiedere in giudizio tale indennità in sostituzione della domanda di
reintegrazione (sentenze n. 10283/1998 e 8015/2000), così come può esercitare
la stessa scelta nel corso del giudizio, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno ex art. 18, quarto comma (sentenza n. 4472/2000).
Cass.
civ. Sez. lavoro, 12-06-2000, n. 8015
É, infatti, evidente che la norma si limita a
fissare il termine finale per l'esercizio della facoltà di opzione (nell'ovvia,
esigenza di contenere in tempi ragionevoli la situazione di incertezza
conseguente ad una pronunzia di accoglimento) ma non stabilisce affatto un
termine giudiziale per l'attivazione di quel potere di scelta
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L'Art. 8. ha previsto:1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
giovedì 1 ottobre 2020
Per quali fini devono essere utilizzati i permessi ex art. 33 comma 6 della legge l. 104/1992