In forza dell’art. 51 DPR 22 dicembre del 1986 (numerazione successiva
alla riforma del 2004) come è determinato il reddito da lavoro dipendente?
In base al I comma il reddito di lavoro dipendente è
costituito “da tutte le somme e i valori
in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si
considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in
genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Cosa è escluso?
In base al comma 2non concorrono a formare il reddito:
- i contributi in genere:
a) i contributi
previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore
in ottemperanza a disposizioni di legge; i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale,
che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro
della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo
non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
…
- c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro
o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29,
aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,
le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri
edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di
ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi
compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b ed f
del comma 1 dell’art. 47 (in realtà ora art. 50
);
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dell’art. 65 (ora art. 100
) da
parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12
;
- f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti
per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei
familiari indicati nell'art. 12
,
nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- g) il valore delle azioni offerte alla generalità
dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo
d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla
società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute
prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito
al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in
cui avviene la cessione;
- h) le somme trattenute al dipendente per oneri di
cui all'art. 10
e alle condizioni ivi
previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese
sanitarie di cui allo stesso art. 10 comma 1 lettera b. Gli importi delle
predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
- i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di
appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;
- i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia
all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme
sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile
per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi
secondo la vigente normativa.
NB
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la
quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse
da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa,
ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla
l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende
applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la
società risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto
di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano
trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione
ovvero la costituzione in garanzia.
Come determinare in denaro i valori di cui al comma 1?
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori
di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al
coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12 , o il diritto
di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9.
Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai
dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla
stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito
il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo
non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il
reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
AUTOVEICOLI
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54 comma 1
lettere a,c,m dlgs n. 285 1992
, i
motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il
30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che
provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo
d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
PRESTITI
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli
interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di
durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal
datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa
integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della l. 1996
n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni
conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del DL 1991 n. 419,
convertito con modificazioni, dalla l. 1992 n. 172;
FABBRICATI CONCESSI
IN LOCAZIONE O COMODATO
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in
comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato
aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze
non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare
nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per
i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza
tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in
mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto
per il godimento del fabbricato;
SERVIZI DI TRASPORTO
FERROVIARIO
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una
percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di
2.600
chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione
.
Come sono regolate le TRASFERTE
5. Le indennità percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la
parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte
all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso
delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto
fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di
due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di
vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori
del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese
documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché
i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo
massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte
all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del
territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da
documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
COME SONO REGOLATE LE MAGGIORAZIONI E LE INDENNITA’ PER LAVORATORI CHE
OPERANO ORDINARIAMENTE IN PIU’ LUOGHI?
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività
lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla
legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito
italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’art.
1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del
Corpo della Guardia di finanza di cui all’art. 2161del citato codice, nonché le
indennità di cui all'art. 133 DPR 1959 n. 1229 concorrono a formare il
reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e
condizioni di applicabilità della presente disposizione.
Come è regolata l’indennità di trasferimento
7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella
misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non
superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio
nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a
destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento
allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le
spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai
sensi dell'art. 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di
locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a
formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennità.
Come sono regolati gli assegni di sede e indennità per servizi
all’estero?
8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per
cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle
amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità
base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola
indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle
maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base.
Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti
spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale,
la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.
L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui
al comma 5.
Lavoro estero continuativo
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro
dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato
estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle
retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4 comma 1 DL 1987 n. 317, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1987 n. 398.
NB
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31
agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il
30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di
variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto
il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del
medesimo decreto.
[1] b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 49 (ora art. 53), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
[2] 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
[3] Ovvero a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Soggetti di cui all’art. 433 cc (i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti (6)i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali) se conviventi con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria
[4] Ovvero a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonioriconosciuti, i figli adottivi o affidati. Soggetti di cui all’art. 433 cc (i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali) se conviventi con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria
[5] Art. 10. Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente :
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 l. 1992 n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria ;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’art. 433 cc;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; (
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 DLGS 1996 n. 565. I contributi di cui all'art. 30 comma 2 l. 1989 n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs 2005 n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168 bis
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 dlgs 1992 n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera a. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 DPR 1957 n. 361 e art.1 l, 1981 n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 l. 1987 n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana );
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art, 29 comma 2 l. 1988 n. 516, all'art. 21 comma 1 l. 1988 n. 517, e all'art. 3 comma 2 l. 1993 n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 1983 n. 184
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59 comma 3 legge 2000 n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali. (35)
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’art. 433 cc Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 cc se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. (36)
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 DPR 1972 n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’art. 817 cc, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente.
[7] Per GLI ATLETI PROFESIONISTI:
4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative.