lunedì 30 novembre 2015

Come è regolamentata la consegna delle buste paga ai dipendenti?

In forza della legge 4 del 1953

Art. 1.  È fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.
Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti

Art. 2.  Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

Art. 3. Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.

Art. 4. La norma contenuta nel precedente art. 1 non si applica:
a) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome;
b) alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
c) alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiori a 3000;
d) ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.

Art. 5.  Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39 comma 7 DL 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008 n. 133, e successive modificazioni


NB  Consegna busta paga: modalità:

il Ministero del Lavoro in risposta di interpello del Ministero del Lavoro dell’11 febbraio 2008, n. 1, ha dichiarato: “In linea di principio non si ravvisano motivi ostativi all’invio del prospetto di paga con posta elettronica, se si considera la prassi generalizzata dell’accredito diretto dello stipendio in conto corrente bancario e la notevole diffusione delle conoscenze informatiche, purché vi sia la prova legale dell’effettiva consegna del prospetto di paga al lavoratore alla scadenza prevista per il pagamento della retribuzione.”


venerdì 27 novembre 2015

A quanto ammonta il periodo di prova nel ccnl multi servizi cgil cisl e uil?


In base all’art. 8 del ccnl


Il lavoratore assunto in servizio può essere oggetto di un periodo di prova non superiore a:
-          mesi sei per i lavoratori inquadrati al livello di quadro
-          mesi quattro per i lavoratori inquadrati al 7° livello
-          mesi tre per i lavoratori inquadrati al 6° livello
-          mesi due per i lavortaoricon mansioni impiegatizie inquadrati al 5°, 4°, 3° e 2° livello
-          30 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori con mansioni di operaio  inquadrati al 4° e 5° livello
-          26 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori con mansioni di operaio  inquadrati al 1°, 2°, 3° livello

Fermi rimanendo i limiti massimi di cui al comma precedente per i lavoratori operai assunti  con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di prova  non potrà in ogni caso superare il termine di tre mesi.

Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 5.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa.

Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per i lavoratori di 7° livello e durante il primo mese per i lavoratori di 6° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino a metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.

Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori con qualifica operaia che lo abbiano già superato presso la stessa impresa e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti o in caso di passaggio diretto ed immediato.



giovedì 26 novembre 2015

Come è disciplinato il periodo di prova nel ccnl Terziario Confcommercio?

Art. 106 – Periodo di prova

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri e Primo Livello          6 mesi
Secondo e Terzo Livello        60 giorni
Quarto e Quinto Livello         60 giorni (45 sino al ccnl 26 febbraio 2011)
Sesto e Settimo Livello          45 giorni (30 sino al ccnl 26 febbraio 2011)

Ai sensi dell’art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I  giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.


Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

mercoledì 25 novembre 2015

A quanto ammonta il periodo di prova del ccnl Logistica sottoscritto da CGIL CISL e UIL

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
 - 6 mesi per i quadri;
 - 5 mesi per i dipendenti del 1° livello; - 4 mesi per i dipendenti del 2° livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3° livello Super (3° livello CCNL Assologistica), nel 3° livello Super Junior (rif. art 11 quater) e nel 3° livello (4° livello CCNL Assologistica);
- 3 mesi per i dipendenti del 3° livello Super (3° livello CCNL Assologistica), 3° livello (4° livello CCNL Assologistica), 4° livello e 4° livello Junior (5° livello CCNL Assologistica);

- 1 mese per tutti gli altri lavoratori.

martedì 24 novembre 2015

Come è regolamentata la banca delle ore nel ccnl logistica CGIL CISL e UIL?

In forza dell’art. 13 del cnnl seconda parte:

Banca ore:

“1. Le parti convengono di istituire, dal 1 gennaio 2006, una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono: a. le ore di riposo compensativo realizzate oltre il limite di cui al comma 1 del presente articolo qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto 3; b. tutti i riposi compensativi delle ore realizzate oltre il limite di 250 ore annuali.
2. Le prestazioni di straordinario superiori a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo sono ammesse solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
3. Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 165 ore e sino al limite di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l’intero anno successivo.
4. Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la retribuzione del mese successivo a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario.
5. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 20 giorni. Tale fruizione avrà priorità rispetto all’utilizzo dei ROL in caso di richiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non potrà avvenire nei mesi di luglio e dicembre, salvo diverso accordo a livello aziendale sulla collocazione dei due mesi.
6. Le richieste avanzate ai sensi del precedente punto 5 verranno accolte entro il limite del 15% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nell’ufficio/reparto nel giorno e/o nelle ore richiesti, con il limite minimo di una unità per ufficio/reparto. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse.
7. Nel caso in cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso inferiore a quanto previsto dal punto 5 oppure sia superata la percentuale di cui al punto 6, le ore richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali.
8. Le ore accantonate in banca ore saranno evidenziate mensilmente in busta paga.

9. Le ore di cui alla lettera a) punto 1 del presente articolo, risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ciascun anno, per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo di 4 mesi. Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al 31 dicembre dell’anno di maturazione”.

lunedì 23 novembre 2015

Il recupero delle somme illegittimamente percepite dal lavoratore pubblico in forza dell'art. 53 comma 7 del Dlgs 2001 n. 165 deve essere equiparato al lordo o al netto percepito?

Come indicato dalla Corte dei Conti Lombardia n. 183 del 2015 “In sintonia con un indirizzo giurisprudenziale prevalente (si veda questa Sezione n. 216/2014, n. 233/14, Sez. III n. 167/14, Sez. III. n. 273/14, Tar Lombardia n. 614/13, Consiglio di Stato, IV^ n. 1164/09) le somme da recuperare sono quelle al netto delle imposte già corrisposte dal convenuto a titolo di ritenuta d’acconto, ovvero la somma effettivamente entrata nella sfera patrimoniale del convenuto”.

venerdì 20 novembre 2015



Quando si ha doloso occultamento per la responsabilità del pubblico dipendente in caso di svolgimento di lavoro retribuito a favore di terzi?


Per la giurisprudenza della Corte dei Conti “Il doloso occultamento non coincide con la commissione dolosa del fatto dannoso ma richiede un’ulteriore condotta indirizzata a impedire la conoscenza del fatto e che, comunque, perché di occultamento doloso si possa parlare, occorre un comportamento che, pur se può comprendere la causazione del fatto dannoso, deve tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire il disvelamento di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto” “un comportamento volto al raggiro, callido, teso con atti commissivi al nascondimento, di cui deve lasciar baluginare l’intenzionalità” (Sez. III, 20 dicembre 2012 n. 830). Come già statuito con la già citata sentenza n. 216 del 2014, perché di occultamento doloso si possa parlare, occorre un comportamento che, pur se può comprendere la causazione del fatto dannoso, deve tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire il disvelamento di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto (Sez. Liguria, 2 luglio 2014 n. 85; Sez. Lombardia, 29 gennaio 2014 n. 23;Sez. III n. 830/2012; Sez. I n. 85/2012; Sez. Sicilia n. 1/2012; Sez. II n. 27/2009; Sez. III n. 32/2002; Sez. I, n. 40/2009; Sez. III n. 474 del 2006, Sez. Liguria 11.6.2009, n. 287; Sez. Veneto, 7.7.2005, n. 992; Sez. Lombardia, 12.12.2005, n. 728). 
In sintesi, l’occultamento doloso del danno non può considerarsi provato dal solo silenzio serbato dal dipendente sulle attività extralavorative prestate.

giovedì 19 novembre 2015

Come è regolamentata l’incompatibilità ed il cumulo d’impieghi e incarichi nel lavoro pubblico?

In base all’art. 53 del dlgs 165 del 2001:

“ 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina  delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio 1957, n.  3[1],  salva  la  deroga  prevista  dall'articolo  23-bis[2]  del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117[3] e  dall'articolo  1,  commi  57  e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662[4]. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267[5],  comma  1,  273[6],  274[7],  508 nonche'  676[8]  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.   297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre  1992,  n.  498[9], all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  ed ogni altra successiva modificazione ed  integrazione  della  relativa disciplina.
1-bis. Non possono  essere  conferiti  incarichi  di  direzione  di strutture  deputate  alla  gestione  del  personale  a  soggetti  che rivestano o abbiano  rivestito  negli  ultimi  due  anni  cariche  in partiti politici o in organizzazioni sindacali o  che  abbiano  avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di  collaborazione  o  di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e  doveri  di  ufficio,  che  non siano espressamente previsti o disciplinati da legge  o  altre  fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal  comma  2,  con  appositi  regolamenti,  da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono individuati  gli  incarichi  consentiti  e  quelli
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  sentiti,  per  le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti  dal  comma  2,  con  appositi  regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i  Ministri  interessati,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e successive   modificazioni,   sono   individuati,   secondo   criteri differenziati  in  rapporto   alle   diverse   qualifiche   e   ruoli professionali,   gli   incarichi   vietati   ai   dipendenti    delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
  4. Nel caso in cui i regolamenti  di  cui  al  comma  3  non  siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei  soli  casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
  5.   In   ogni   caso,   il   conferimento   operato   direttamente dall'amministrazione,  nonche'  l'autorizzazione   all'esercizio   di incarichi che  provengano  da  amministrazione  pubblica  diversa  da quella di appartenenza, ovvero da societa'  o  persone  fisiche,  che svolgano  attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai rispettivi   organi   competenti   secondo   criteri   oggettivi    e predeterminati, che tengano conto della  specifica  professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia  di  diritto  che  di fatto,   nell'interesse   del   buon   andamento    della    pubblica amministrazione o  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di interessi, che pregiudichino l'esercizio  imparziale  delle  funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da  7  a  13  del  presente  articolo  si  applicano  ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3,  con  esclusione  dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo  parziale  con  prestazione  lavorativa non superiore al cinquanta per cento  di  quella  a  tempo pieno, dei docenti  universitari  a  tempo  definito  e  delle  altre categorie  di  dipendenti  pubblici  ai  quali   e'   consentito   da disposizioni     speciali     lo     svolgimento     di     attivita' libero-professionali. Sono  nulli  tutti  gli  atti  e  provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi,  adottati  dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il  presente  comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,  sono  tutti  gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti  e  doveri  di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi derivanti:
    a) dalla  collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e simili;
    b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; 
    c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
    d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
    e) da incarichi per lo svolgimento dei  quali  il  dipendente  e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
    f)  da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni  sindacali  a dipendenti  presso  le  stesse  distaccati  o  in   aspettativa   non retribuita.
    f-bis) da attivita' di formazione  diretta  ai  dipendenti  della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi  retribuiti che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini  dell'autorizzazione, l'amministrazione  verifica  l'insussistenza  di  situazioni,   anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai  professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli  atenei disciplinano   i   criteri   e   le   procedure   per   il   rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.  In  caso di inosservanza del divieto, salve le piu'  gravi  sanzioni  e  ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto  per  le prestazioni  eventualmente  svolte  deve  essere  versato,   a   cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel  conto  dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente  per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di  fondi equivalenti.
7-bis.  L'omissione  del  versamento  del  compenso  da  parte  del dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce  ipotesi   di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte  dei
conti.
8. Le pubbliche amministrazioni  non  possono  conferire  incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche  senza  la previa  autorizzazione  dell'amministrazione  di   appartenenza   dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento  dei predetti incarichi, senza la previa  autorizzazione,  costituisce  in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del  procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto.  In  tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico,  ove  gravi su  fondi  in  disponibilita'  dell'amministrazione  conferente,   e' trasferito all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.
  9. Gli enti pubblici economici e i  soggetti  privati  non  possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la  previa autorizzazione dell'amministrazione di  appartenenza  dei  dipendenti stessi.  Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione   verifica l'insussistenza di situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di interessi.  In  caso  di  inosservanza  si  applica  la  disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28  marzo  1997,  n.  79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e successive  modificazioni  ed  integrazioni.  All'accertamento  delle violazioni e all'irrogazione delle  sanzioni  provvede  il  Ministero delle finanze, avvalendosi  della  Guardia  di  finanza,  secondo  le disposizioni della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite  alle
entrate del Ministero delle finanze.
  10. L'autorizzazione, di  cui  ai  commi  precedenti,  deve  essere richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  dai soggetti pubblici o  privati,  che  intendono  conferire  l'incarico;
puo',  altresi,  essere   richiesta   dal   dipendente   interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi  sulla  richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.  Per  il  personale  che  presta  comunque  servizio   presso amministrazioni  pubbliche  diverse  da   quelle   di   appartenenza, l'autorizzazione   e'   subordinata    all'intesa    tra    le    due
amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per  provvedere  e'  per l'amministrazione di  appartenenza  di  45  giorni  e  si'  prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia  entro  10  giorni  dalla  ricezione  della richiesta di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi  da  amministrazioni  pubbliche,  si  intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
  11. Entro quindici giorni  dall'erogazione  del  compenso  per  gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi  erogati ai dipendenti pubblici.
  12. Le amministrazioni pubbliche  che  conferiscono  o  autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri  dipendenti  comunicano in via telematica, nel termine di quindici  giorni,  al  Dipartimento della funzione pubblica gli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme  in  applicazione  delle quali gli incarichi sono stati conferiti o  autorizzati,  le  ragioni del conferimento o  dell'autorizzazione,  i  criteri  di  scelta  dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e  la rispondenza   dei   medesimi   ai   principi   di   buon    andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri  dipendenti,  anche se comandati o fuori  ruolo,  dichiarano  di  non  aver  conferito  o autorizzato incarichi.
13. Entro il 30  giugno  di  ciascun  anno  le  amministrazioni  di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della  funzione pubblica, in via telematica o su  apposito  supporto  magnetico,  per ciascuno dei propri dipendenti  e  distintamente  per  ogni  incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto  comunicazione  dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione  delle  norme  di  cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge  23  dicembre  1996,  n. 662, e successive modificazioni e  integrazioni,  le  amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare  al  Dipartimento  della  funzione pubblica, in via telematica o su  supporto  magnetico,  entro  il  30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti  dai  propri  dipendenti anche per incarichi relativi  a  compiti  e  doveri  d'ufficio;  sono altresi'   tenute   a   comunicare   semestralmente   l'elenco    dei collaboratori  esterni  e  dei  soggetti  cui  sono  stati   affidati incarichi   di   consulenza,   con   l'indicazione   della    ragione dell'incarico  e  dell'ammontare   dei   compensi   corrisposti.   Le amministrazioni rendono  noti,  mediante  inserimento  nelle  proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica,  gli  elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata  e  il  compenso dell'incarico   nonche'   l'attestazione    dell'avvenuta    verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di  conflitto  di interessi.  Le  informazioni  relative  a  consulenze   e   incarichi comunicate  dalle  amministrazioni  al  Dipartimento  della  funzione pubblica, nonche'  le  informazioni  pubblicate  dalle  stesse  nelle proprie banche dati accessibili al pubblico  per  via  telematica  ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate  in  tabelle riassuntive rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato  digitale
standard aperto che consenta di analizzare  e  rielaborare,  anche  a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di  ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di  trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di  cui  al  terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31  dicembre  di  ciascun  anno  il  Dipartimento  della  funzione pubblica   trasmette   alla   Corte   dei   conti   l'elenco    delle amministrazioni che hanno  omesso  di  effettuare  la  comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e  dei  soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
  15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino  a  quando  non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso  comma 9.
  16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il  31  dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula  proposte  per il  contenimento  della  spesa   per   gli   incarichi   e   per   la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.  
  16-bis. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche  del  rispetto  delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo  1,  commi  56  e seguenti, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  per  il  tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale  fine  quest'ultimo opera d'intesa con  i  Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti privati destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione svolta attraverso i medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto  dal  presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche  amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei  compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.




[1] 60. Casi di incompatibilità.
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente
61. Limiti dell'incompatibilità.
Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative.
L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato.
62. Partecipazione all'amministrazione di enti e società.
Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale

[2] Articolo 23-bis  Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato
1.  In deroga all'art. 60 DPR 1957 n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 1979 n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.  2.  I dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
3.  Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
4.  Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5.  L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: 
a)  il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell' art. 2359 cc;
b)  il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità. 
6.  Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 
7.  Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime. 
8.  Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. 
9.  Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

[3] 6. Lavoro straordinario - Incompatibilità.
1. Il personale con rapporto a tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
2. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente

[4] 1. Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza.
1. Nell'àmbito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2 comma 5 l. 1995 n. 549 come sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del dl 1996 n. 280, convertito, con modificazioni, dalla l. 1996 n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato articolo2 comma 5, della l. 1995 n. 549, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata.

[5] Art. 267  Cumulo di impieghi
1.  Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'art. 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'art. 273.
2.  L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli art. 273 e 274.


[6] Art. 273  Contratti di collaborazione
1.  I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.
2.  Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.
3.  I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.
4.  I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
5.  Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6.  Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7.  Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.
8.  Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9.  Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate

[7] Art. 274  Contratti di collaborazione per il personale in servizio alla data del 13 luglio 1980
1.  I docenti dei conservatori di musica che, alla data del 13 luglio 1980, abbiano esercitato, oltre l'insegnamento, attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e che, avvalendosi della facoltà di scelta del rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività, abbiano optato, entro il 31 ottobre 1993, per la dipendenza dagli enti lirici o istituzioni predette, perdendo conseguentemente la qualità di titolari nei conservatori di musica, hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.
2.  Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.
3.  In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.
4.  Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nell'art. 273. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al comma 6 dell'art. 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.
5.  Per le situazioni di cumulo verificatesi prima del 13 luglio 1980, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'art. 99 del RD 1923 n. 2960 e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine del 31 ottobre 1993.
6.  Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.
Art. 508  Incompatibilità
1.  Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2.  Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3.  Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 
4.  Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5.  Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6.  Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7.  L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8.  Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9.  L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10.  Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11.  Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12.  Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13.  L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14.  Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15.  Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 
16.  Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

[8] Art. 676  Norma di abrogazione
1.  Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.

[9].  1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato.
2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro trenta giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale.
3. Le attività di lavoro autonomo o professionale svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, fatti salvi i princìpi del non aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o istituzioni di cui al comma 1. Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il direttore artistico. I criteri per la concessione delle autorizzazioni sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le disposizioni della l. 1962 n. 230, e successive modificazioni.
5. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposita commissione, nominata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici. Gli effetti della verifica e le conseguenti modalità attuative sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti.
6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta direttive agli enti lirici per l'individuazione degli interventi da attuarsi in ordine alla eventuale mobilità del personale anche a seguito dell'applicazione del comma 5.
7. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.
8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro .
9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della l. 1967 n. 800, e la Commissione centrale per la musica, può procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni .
10. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto.
11. Una seconda quota dell'acconto, pari ad un ulteriore 20 per cento, è erogata entro il 30 giugno 1993 qualora entro tale data non siano stati individuati nuovi parametri e approvati nuovi organici per i singoli enti lirici da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo.
12. Le minori entrate derivanti da riduzione del contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai fini della risoluzione senza penalità dei contratti di scrittura artistica.


Entro quanto si prescrive l’azione di responsabilità dei danni cagionati dai dipendenti pubblici e comunque dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte Dei Conti?

L’art. 1 della l. n. 20 del 1994 stabilisce al comma  2 “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in  ogni  caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e'  verificato  fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.


martedì 17 novembre 2015

Come è disciplinato il prolungamento del congedo parentale in presenza di handicap?

In forza dell’art. 33 del Dlgs 151 del 2001 “1.  Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1 legge 5/2/1992 n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
 2.  In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'art. 42, comma 1.
3.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4.  Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'art. 32.

lunedì 16 novembre 2015

Come sono regolamentati la malattia e l’infortunio nel “C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese esercenti Autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, e mansioni di conducente di autobus”;


In base all’art. 30: Art. 30 - Trattamento di malattia e infortunio.

L'assenza  per  malattia  deve  essere  comunicata,  salvo  il   caso   di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in  cui  si  verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale  scopo designati e comunicati alla direzione aziendale.

L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'impresa entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il  lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere  attestata da  successivi  certificati medici che il lavoratore deve  consegnare  nel
termine di cui al successivo comma.

Il  lavoratore  in  ogni caso è tenuto a consegnare  o  far  pervenire  il certificato di malattia entro 2 giorni dalla data del rilascio.

Il  diritto  alla  conservazione del posto in caso  di  malattia  viene  a cessare  qualora  il lavoratore con più periodi di malattia  raggiunga  in complesso 12 mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. A fini  del trattamento  di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza  per malattia che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.

Nei  casi  di  infortunio la conservazione del posto è  garantita  fino  a guarigione  clinica e i relativi periodi non si computano  ai  fini  della conservazione del posto per malattia.

Superati  i limiti di conservazione del posto, l'azienda su richiesta  del lavoratore  concederà un periodo di aspettativa non  superiore  a  4  mesi durante  il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza  decorrenza  della  retribuzione e di alcun  istituto  contrattuale.
Detto  periodo  di  aspettativa  potrà essere  richiesto  una  sola  volta nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa.

Decorsi i limiti di cui sopra, l'impresa ove proceda al licenziamento  del lavoratore,  corrisponderà il trattamento di fine  rapporto  di  lavoro  e l'indennità sostitutiva di preavviso e quant'altro eventualmente maturato.

Qualora  il  lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i  suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto  alla sola  indennità  di  fine rapporto. Ove ciò non avvenga  e  l'impresa  non proceda  al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità.

Per  i casi t.b.c., fatte salve le condizioni più favorevoli previste  dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Per  il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale.

Fermo  restando quando disposto dall'art. 5, legge n. 300/70,  per  quanto concerne  il  controllo delle assenze per malattia,  le  parti  concordano quanto segue:

-     il  lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal  1°  giorno  di   assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro   ai  sensi del comma 1 del presente articolo in ciascun giorno, anche  se   domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle  ore  17,00
  alle ore 19,00;
-     nel  caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano    effettuate su iniziativa dell'ente preposto al controllo di malattia  in   orari  diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri   organizzativi locali previa comunicazione ai lavoratori;
-     sono  fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi   dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché   per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione  all'azienda.

In  mancanza  di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre  i  termini sopra  indicati,  a meno che non vi siano giuste ragioni  di  impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.

Ogni  mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia  o  infortunio non  professionale  deve essere tempestivamente comunicato  all'impresa  e contestualmente confermato per iscritto.

Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro.

Il  lavoratore,  che  risulti assente alle visite di controllo  effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione  da parte  dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia e l'impiegato decade dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia.

Costituisce  grave inadempimento contrattuale lo svolgimento  di  attività lavorativa a titolo gratuito durante l'assenza.

Nel  caso  in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata  ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato  al  rientro immediato in azienda. Diversamente  l'assenza  sarà considerata ingiustificata.

Resta inteso che la predetta sarà adeguata in relazione a provvedimenti di legge che successivamente al presente accordo statuiranno sull'argomento.


Operai.

Per le assenze per cause di malattia competerà:

-     a  partire dal 1° giorno lavorativo di assenza fino al 180°  giorno,   un'integrazione del trattamento INPS fino a raggiungere  il  100%  della   retribuzione globale netta.

Il  trattamento economico di cui sopra verrà corrisposto dall'azienda  con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere  da parte  dell'istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell'istituto stesso.

Relativamente al trattamento economico per infortunio, le parti confermano che  l'azienda  integra, a partire dal 1° giorno e  fino  alla  guarigione clinica, l'indennità per inabilità temporanea erogata dall'INAIL ai  sensi di legge fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale.

Trattamento economico di malattia:

a  tutti i dipendenti viene riconosciuto il 100% per i primi 6 mesi  della retribuzione  globale  netta  e il 50% per  gli  ulteriori  6  mesi  della retribuzione globale netta, dedotti gli importi eventualmente  corrisposti dall'INPS,  fermo restando i criteri relativi al calcolo  dell'assenza  di
cui al comma 4.

Uguali  diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e  fino alla scadenza del periodo stesso.

Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle  disposizioni  contenute  nelle leggi  e  nei  contratti  collettivi vigenti alla data del presente Contratto.


venerdì 13 novembre 2015

Il dipendente pubblico che denuncia un illecito dell’amministrazione di che tutele gode?

In forza dell’art. 54-bis del Dlgs 165 del 2001:
“1. Fuori dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di  calunnia  o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia  all'autorita' giudiziaria o alla  Corte  dei  conti, o  all'Autorita'  nazionale anticorruzione  (ANAC),  ovvero  riferisce  al  proprio   superiore gerarchico condotte illecite  di  cui  sia  venuto  a  conoscenza  inragione  del  rapporto  di  lavoro,  non  puo'   essere   sanzionato, licenziato o sottoposto ad  una  misura  discriminatoria,  diretta  o indiretta, avente effetti  sulle  condizioni  di  lavoro  per  motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
  2.  Nell'ambito  del  procedimento  disciplinare,  l'identita'  del segnalante non puo' essere rivelata, senza il  suo  consenso,  sempre che  la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  sia  fondata  su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la  contestazione  sia  fondata,  in  tutto   o   in   parte,   sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua  conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
  3.  L'adozione  di   misure   discriminatorie   e'   segnalata   al Dipartimento  della  funzione  pubblica,  per  i   provvedimenti   di competenza,  dall'interessato  o   dalle   organizzazioni   sindacali maggiormente  rappresentative  nell'amministrazione  nella  quale  le stesse sono state poste in essere.
  4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli  22 e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e   successive modificazioni”.


giovedì 12 novembre 2015

In forza dell’art. 51 DPR 22 dicembre del 1986 (numerazione successiva alla riforma del 2004) come è determinato il reddito da lavoro dipendente?


In base al I comma il reddito di lavoro dipendente è costituito “da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Cosa è escluso?

In base al comma 2non concorrono a formare il reddito:
- i contributi in genere:
a)  i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
- c)  le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; 
d)  le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
e)  i compensi reversibili di cui alle lettere b ed f del comma 1 dell’art. 47 (in realtà ora art. 50[1]);
f)  l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’art. 65 (ora art. 100[2]) da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12[3] ;
- f-bis)  le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12[4], nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; 
- g)  il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
- h)  le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10[5] e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10 comma 1 lettera b. Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
- i)  le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta;
- i-bis)  le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 
NB
2-bis.  Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a)  che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b)  che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;
c)  che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.

Come determinare  in denaro i valori di cui al comma 1?

3.  Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12 , o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

4.  Ai fini dell'applicazione del comma 3:
AUTOVEICOLI
a)  per gli autoveicoli indicati nell'art. 54 comma 1 lettere a,c,m dlgs n. 285 1992[6], i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
PRESTITI
b)  in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della l. 1996 n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del DL 1991 n. 419, convertito con modificazioni, dalla l. 1992 n. 172;
FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE O COMODATO
c)  per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;
SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO
c-bis)  per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione[7].

Come sono regolate le TRASFERTE

5.  Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 

COME SONO REGOLATE LE MAGGIORAZIONI E LE INDENNITA’ PER LAVORATORI CHE OPERANO ORDINARIAMENTE IN PIU’ LUOGHI?

6.  Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’art. 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’art. 2161del citato codice, nonché le indennità di cui all'art. 133 DPR 1959 n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. 

Come è regolata l’indennità di trasferimento

7.  Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.

Come sono regolati gli assegni di sede e indennità per servizi all’estero?

8.  Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5. 

Lavoro estero continuativo

8-bis.  In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4 comma 1 DL 1987 n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 1987 n. 398.

NB
9.  Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.


[1] b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; 

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 49 (ora art. 53), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; 


[2] 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. 


[3] Ovvero a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Soggetti di cui all’art. 433 cc (i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti (6)i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali) se conviventi con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria 


[4] Ovvero a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonioriconosciuti, i figli adottivi o affidati. Soggetti di cui all’art. 433 cc (i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali) se conviventi con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria

[5] Art. 10. Oneri deducibili 

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente : 

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; 

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 l. 1992 n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; 

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria ; 

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’art. 433 cc; 

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; ( 

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 DLGS 1996 n. 565. I contributi di cui all'art. 30 comma 2 l. 1989 n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; 

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al dlgs 2005 n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168 bis 

e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 dlgs 1992 n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera a. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito; 

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 DPR 1957 n. 361 e art.1 l, 1981 n. 178; 

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 l. 1987 n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; 

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; 

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana ); 

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art, 29 comma 2 l. 1988 n. 516, all'art. 21 comma 1 l. 1988 n. 517, e all'art. 3 comma 2 l. 1993 n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; 

l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 1983 n. 184 

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche; 

l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59 comma 3 legge 2000 n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali. (35) 

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’art. 433 cc Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 cc se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. (36) 

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 DPR 1972 n. 643, corrisposta dalle società stesse. 

3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’art. 817 cc, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata 


a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; 

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente. 


[7] Per GLI ATLETI PROFESIONISTI: 

4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative.