Esiste un permesso per lutto?
In forza dell’art. 4 della legge 53
del 2000 “La lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in
caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente
entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il
lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In
alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la
lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa”
Secondo la giurisprudenza si
tratta di un diritto potestativo ferma restando la prova delle condizioni
giustificanti[1]. Per il Tribunale di
Milano inoltre “In ipotesi di decesso di
parente entro il secondo grado, il permesso retribuito di tre giorni, cui
il lavoratore ha diritto ai sensi della l. 8 marzo 2000 n. 53, interrompe
il decorso delle ferie; sussiste pertanto, in tal caso, il diritto a tre giorni
di «ferie aggiuntive”Trib. Milano, 23/04/2003 Tenace c. Cooperativa unione
di Trezzo sull'Adda
[1] Cass.
civ. Sez. lavoro, 12/02/2015, n. 2803: “il diritto soggettivo potestativo
(quale quello spettante al lavoratore per congedo familiare), è caratterizzato
dalla soddisfazione dell'interesse del titolare per effetto della sua sola
dichiarazione di volontà e, dunque, senza necessità di un comportamento
collaborativo del soggetto passivo che, per questo, versa in una mera posizione
di soggezione. Il suo legittimo esercizio, tuttavia, può essere sottoposto dal
diritto oggettivo ad un procedimento necessario alla verifica degli elementi
costitutivi, anche da parte del soggetto passivo, tale che in difetto di un
tale procedimento di verifica il diritto soggettivo non può legittimamente
realizzarsi. L'applicazione dell'esposto principio alla materia del congedo
familiare, ex artt. 4 comma 2 legge 53 del 2000e 2, comma 6, DM 278 del 2000, comporta
che, ferma la realizzabilità immediata del diritto al congedo nel caso di decesso del
familiare o del convivente, salva, per evidenti motivi di urgenza, la prova o
la verifica successiva degli elementi costitutivi, negli altri casi, il
lavoratore non può assentarsi dall'azienda senza che il datore di lavoro sia
posto in condizione di controllare la effettiva sussistenza delle
giustificazioni e formulare la sua proposta di differimento del congedo o di
fruizione parziale. Al contrario opinando, la fruizione dei congedi rimessa
al mero arbitrio del lavoratore, impedisce l'esercizio del potere di direzione
e di organizzazione dell'impresa spettante alla parte datoriale (ex art. 2094 e
2104 comma 1 cc), con pregiudizio anche per gli altri lavoratori. (Nella specie
merita conferma la pronuncia di merito recante la reiezione dell'impugnativa
del licenziamento irrogato al dipendente per mancata osservanza della normativa
innanzi richiamata).
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