lunedì 2 novembre 2015

Esiste un permesso per lutto?

In forza dell’art. 4 della legge 53 del 2000 “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa”

Secondo la giurisprudenza si tratta di un diritto potestativo ferma restando la prova delle condizioni giustificanti[1]. Per il Tribunale di Milano inoltre “In ipotesi di decesso di parente entro il secondo grado, il permesso retribuito di tre giorni, cui il lavoratore ha diritto ai sensi della l. 8 marzo 2000 n. 53, interrompe il decorso delle ferie; sussiste pertanto, in tal caso, il diritto a tre giorni di «ferie aggiuntive”Trib. Milano, 23/04/2003 Tenace c. Cooperativa unione di Trezzo sull'Adda



[1] Cass. civ. Sez. lavoro, 12/02/2015, n. 2803: “il diritto soggettivo potestativo (quale quello spettante al lavoratore per congedo familiare), è caratterizzato dalla soddisfazione dell'interesse del titolare per effetto della sua sola dichiarazione di volontà e, dunque, senza necessità di un comportamento collaborativo del soggetto passivo che, per questo, versa in una mera posizione di soggezione. Il suo legittimo esercizio, tuttavia, può essere sottoposto dal diritto oggettivo ad un procedimento necessario alla verifica degli elementi costitutivi, anche da parte del soggetto passivo, tale che in difetto di un tale procedimento di verifica il diritto soggettivo non può legittimamente realizzarsi. L'applicazione dell'esposto principio alla materia del congedo familiare, ex artt. 4 comma 2 legge 53 del 2000e 2, comma 6, DM 278 del 2000, comporta che, ferma la realizzabilità immediata del diritto al congedo nel caso di decesso del familiare o del convivente, salva, per evidenti motivi di urgenza, la prova o la verifica successiva degli elementi costitutivi, negli altri casi, il lavoratore non può assentarsi dall'azienda senza che il datore di lavoro sia posto in condizione di controllare la effettiva sussistenza delle giustificazioni e formulare la sua proposta di differimento del congedo o di fruizione parziale. Al contrario opinando, la fruizione dei congedi rimessa al mero arbitrio del lavoratore, impedisce l'esercizio del potere di direzione e di organizzazione dell'impresa spettante alla parte datoriale (ex art. 2094 e 2104 comma 1 cc), con pregiudizio anche per gli altri lavoratori. (Nella specie merita conferma la pronuncia di merito recante la reiezione dell'impugnativa del licenziamento irrogato al dipendente per mancata osservanza della normativa innanzi richiamata).

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