Il dipendente pubblico che denuncia un illecito dell’amministrazione di
che tutele gode?
In forza dell’art. 54-bis del Dlgs 165 del 2001:
“1. Fuori dei casi di
responsabilita' a titolo
di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo
ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che
denuncia all'autorita' giudiziaria o
alla Corte dei
conti, o all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),
ovvero riferisce al
proprio superiore gerarchico
condotte illecite di cui
sia venuto a
conoscenza inragione del
rapporto di lavoro,
non puo' essere
sanzionato, licenziato o sottoposto ad
una misura discriminatoria, diretta
o indiretta, avente effetti
sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito
del procedimento disciplinare,
l'identita' del segnalante non
puo' essere rivelata, senza il suo consenso,
sempre che la contestazione
dell'addebito disciplinare sia
fondata su accertamenti distinti
e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione
sia fondata, in
tutto o in
parte, sulla segnalazione,
l'identita' puo' essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione
di misure discriminatorie e'
segnalata al Dipartimento della
funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella
quale le stesse sono state poste
in essere.
4. La denuncia e' sottratta
all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti
della legge 7
agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni”.
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