venerdì 13 novembre 2015

Il dipendente pubblico che denuncia un illecito dell’amministrazione di che tutele gode?

In forza dell’art. 54-bis del Dlgs 165 del 2001:
“1. Fuori dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di  calunnia  o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia  all'autorita' giudiziaria o alla  Corte  dei  conti, o  all'Autorita'  nazionale anticorruzione  (ANAC),  ovvero  riferisce  al  proprio   superiore gerarchico condotte illecite  di  cui  sia  venuto  a  conoscenza  inragione  del  rapporto  di  lavoro,  non  puo'   essere   sanzionato, licenziato o sottoposto ad  una  misura  discriminatoria,  diretta  o indiretta, avente effetti  sulle  condizioni  di  lavoro  per  motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
  2.  Nell'ambito  del  procedimento  disciplinare,  l'identita'  del segnalante non puo' essere rivelata, senza il  suo  consenso,  sempre che  la  contestazione  dell'addebito  disciplinare  sia  fondata  su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la  contestazione  sia  fondata,  in  tutto   o   in   parte,   sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua  conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
  3.  L'adozione  di   misure   discriminatorie   e'   segnalata   al Dipartimento  della  funzione  pubblica,  per  i   provvedimenti   di competenza,  dall'interessato  o   dalle   organizzazioni   sindacali maggiormente  rappresentative  nell'amministrazione  nella  quale  le stesse sono state poste in essere.
  4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli  22 e  seguenti  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e   successive modificazioni”.


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