mercoledì 30 settembre 2015

Da quando decorre il licenziamento disciplinare?

In forza dell’art.1 comma 41 della legge 92 del 2012 dalla lettera di contestazione. In particolare:

“41.  Il   licenziamento   intimato   all'esito   del   procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge  20  maggio  1970,  n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui  all'articolo  7  della legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  sostituito  dal  comma  40  del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo  e'  stato  avviato,  salvo  l'eventuale diritto del  lavoratore  al  preavviso  o  alla  relativa  indennità sostitutiva; e' fatto  salvo,  in  ogni  caso,  l'effetto  sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle  disposizioni  legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di  cui  al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151.  Gli  effetti  rimangono altresì sospesi in  caso  di  impedimento  derivante  da  infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato”.


martedì 29 settembre 2015

Come è regolamentata dalla legge 190 del 2014 l’erogazione della quota mensile del TFR?

In forza dell’art. 1 commi 26-34 in via sperimentale i  lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori  domestici  e  i lavoratori del settore agricolo) che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei  mesi  presso  il  medesimo  datore  di  lavoro, “in  relazione  ai  periodi  di  paga decorrenti dal  1º  marzo  2015  al  30  giugno  2018”, possono richiedere al datore di  lavoro  medesimo di percepire la quota maturanda di  cui  all'articolo  2120  del  codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo  comma, della legge 29 maggio 1982, n.  297 (0,50%),  “compresa  quella  eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al  decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  tramite  liquidazione  diretta mensile della medesima quota maturanda come parte  integrativa  della retribuzione”.

L’integrazione richiesta viene liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29, emanato ex art. 1, comma 33 della citata legge n. 190/2014, disciplina le modalità di attuazione della liquidazione della Qu.I.R. in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e il funzionamento del Fondo di garanzia.


Che tassazione e regime previdenziale ha l’integrazione?

La parte  integrativa  della  retribuzione  e'  assoggettata   a   tassazione   ordinaria,   non   rileva   ai   fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo  19  del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e' imponibile ai fini previdenziali.

E’ revocabile la richiesta?

La  manifestazione  di  volonta'  e' irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

Quanto deve essere durato il rapporto per la richiesta?

“All'atto della manifestazione della volontà” per la richiesta “il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto  alla  corresponsione  della
quota maturanda di  cui  all'articolo  2120  del  codice  civile”.

Come indicato dalla circolare Inps 82 del 2015:

“Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro necessaria per il diritto alla liquidazione della Qu.I.R., si sottolinea che si tratta di anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della Qu.I.R.. Alla predetta regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. Ci si riferisce, in particolare, alla cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell’art. 1406 c.c., nonché alle variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c..

Al riguardo, si fa presente che i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della Qu.I.R. (6 mesi).

Come è regolamentata la richiesta?

In base all’art. 5 del DPCM 2015 n. 29

“1. I lavoratori di cui all’articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., nella misura determinata dall’articolo 4, comma 1, attraverso la presentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta.
2. Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore dipendente è efficace e l’erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile.
3. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavoratore dipendente, sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS.
4. I datori di lavoro di cui all’articolo 6, comma 1, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garanzia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza ai sensi del comma 2

Quali lavoratori sono esclusi?

Secondo le note esplicative della circolare Inps n. 82 del 2015:
  1. lavoratori dipendenti domestici;
  2. lavoratori dipendenti del settore agricolo. Nell’ambito della predetta nozione vanno inclusi tutti i lavoratori subordinati del settore a prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.);
  3. lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi. Si tratta, ad esempio, dei marittimi componenti gli equipaggi delle navi in regime di legge n. 413/1984, nonché dei lavoratori dell’edilizia per i quali il TFR è accantonato presso le Casse Edili. Parimenti, l’esclusione opera con riferimento ai dipendenti delle società esercenti attività di riscossione delle imposte dirette, che risultano destinatari della specifica normativa di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (cd. fondo dazieri);
  4. lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
  5. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, anche “Legge fallimentare”);
  6. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
  7. lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa. Detta esclusione opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi e in relazione al periodo di durata stabilito nell’ambito dei provvedimenti ministeriali;
  8. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.

Sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento stipulati. Difatti, nell’ambito delle predette intese, il lavoratore e l’ente mutuante possono prevedere che, nel caso di risoluzione o di scadenza del contratto di lavoro prima della totale restituzione del prestito, il recupero delle somme non restituite sia effettuato attraverso l’utilizzo del TFR, per cui il datore di lavoro è chiamato a detrarre dal TFR spettante al lavoratore l’importo del debito residuo del contratto di finanziamento e a versare detto importo all’ente mutuante.  Va rilevato che, nelle situazioni sopra descritte, la preclusione di accesso alla Qu.I.R. opera fino alla notifica, da parte del mutuante, dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.



I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti[1] possono ottenere finanziamenti?

“I  datori  di   lavoro   che   non   intendono   corrispondere immediatamente  con  risorse  proprie  la  quota  maturanda  di   cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a  un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo  di  cui  al comma 32 e dalla  garanzia  dello  Stato  quale  garanzia  di  ultima istanza. Il finanziamento e' altresì assistito  automaticamente  dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e  le  formalità  ad  esso  connesse  nell'intero svolgimento  del  rapporto  sono  esenti  dall'imposta  di  registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta  indiretta  nonché  da ogni altro tributo o diritto.

In tal caso “si applicano  le  disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni,  relativamente  alle  quote maturande liquidate  come  parte  integrativa  della  retribuzione  a seguito della manifestazione di volontà  di  cui  al  comma  756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto  dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del  decreto  legislativo  n. 252 del 2005. I medesimi  datori  di  lavoro  versano  un  contributo mensile al Fondo di cui al comma 32  pari  a  0,2  punti  percentuali della retribuzione imponibile  ai  fini  previdenziali  nella  stessa percentuale della quota maturanda liquidata  come  parte  integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di  cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del  2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3,  ultimo  comma,  della legge 29 maggio 1982, n. 297”.
 
Per accedere al finanziamento   in base al comma 31 “i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS  apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione
ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il  datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari  che  aderiscono  all'apposito accordo-quadro da  stipulare  tra  i  Ministri  del  lavoro  e  delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e  l'Associazione bancaria  italiana.  Ai  suddetti  finanziamenti,   assistiti   dalle garanzie di cui al comma 32,  non  possono  essere  applicati  tassi, comprensivi  di  ogni  eventuale  onere,  superiori   al   tasso   di rivalutazione della quota di trattamento  di  fine  rapporto  di  cui all'articolo  2120  del  codice  civile”.

Da un punto di vista operativo la circolare Inps specifica:

“Sul piano operativo, ai fini del finanziamento della Qu.I.R. in busta paga, i datori di lavoro, attraverso l’utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione dall’Istituto, debbono richiedere all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento stesso.

In particolare, la domanda di certificazione deve essere inoltrata avvalendosi del modulo di istanza on-line “Qu.I.R.”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it., attraverso il seguente percorso: servizi on line/per tipologia di utente/aziende, consulenti e professionisti/servizi per le aziende e consulenti (dove si effettua l’autenticazione con codice fiscale e pin)/Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente. Entro trenta giorni dalla data della richiesta, l’INPS, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia una certificazione con esito positivo in capo alla posizione contributiva (matricola) del datore di lavoro laddove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • numero di addetti inferiore a 50 unità nell’anno civile precedente a quello dell’istanza (art. 6, comma 1 del Dpcm). Il calcolo viene effettuato sulla base delle informazioni relative alla denunce UniEmens trasmesse all’Istituto;
  • insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria (art. 6, comma 1 del Dpcm);
  • assenza di provvedimenti di integrazione salariale straordinaria ovvero in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa (art. 3, comma 1, lett. g), del Dpcm.

L’insussistenza delle ulteriori condizioni che precludono l’accesso alla Qu.I.R. e, pertanto, al relativo Finanziamento, - cfr. par. 1, primo capoverso, lett. d), e), f), h) - è attestata dal datore di lavoro, anche attraverso la produzione, all’Intermediario, della visura camerale e dell’ulteriore documentazione utile allo scopo.

Sulla scorta delle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall’Istituto, il datore di lavoro può accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto con l’Intermediario aderente all’Accordo-quadro. Il contratto di finanziamento assistito da garanzia deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 385/1993, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro.

Il datore di lavoro che accede al finanziamento assistito da garanzia è tenuto a rivolgersi ad un unico Intermediario, anche nel caso di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R..

La richiesta di finanziamento della Qu.I.R. può riguardare tutte le posizioni dei lavoratori che ne abbiano fatto istanza ovvero una parte di esse, purché, in quest’ultimo caso, sia riferita all’intera posizione individuale del lavoratore.

L’intermediario deve comunicare tempestivamente all’Istituto l’avvenuta concessione del finanziamento e la relativa decorrenza, utilizzando l’apposita piattaforma elettronica messa a disposizione dall’Istituto.

Sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro nell’ambito della denuncia contributiva UniEmens, l’Istituto, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della Qu.I.R., certifica all’intermediario che ha concesso il finanziamento la misura della Qu.I.R. da finanziare. A titolo di esempio, entro il 30.09.2015, l’Istituto provvede a comunicare all’intermediario, attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica ovvero della posta elettronica certificata, la misura della Qu.I.R. maturata nel mese di luglio 2015, da erogare con le competenze di ottobre dello stesso anno”.


Come e quando si rimborsa il finanziamento?

Al  rimborso  correlato  al finanziamento  effettuato  dalle  imprese   non   si   applicano   le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo  1942, n. 267, e successive modificazioni.

L’art. 7, comma 1, del Dpcm fissa alla data del 30 ottobre 2018 il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia, secondo le modalità ed i criteri definiti nell’ambito dell’Accordo-quadro.

Il rimborso anticipato del finanziamento assistito da garanzia è previsto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento stesso. Al riguardo, l’art. 6, comma 2 del predetto Accordo-quadro prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’Istituto, sulla base delle informazioni trasmesse attraverso la denuncia contributiva mensile, comunica all’Intermediario l’ammontare delle Qu.I.R. fino a quel momento certificate suddivise per ciascun periodo di paga. Conseguentemente, l’Intermediario presenta con tempestività al datore di lavoro la richiesta di rimborso relativa al Finanziamento utilizzato per la corresponsione della Qu.I.R. del lavoratore cessato, comprensiva degli interessi maturati.

Come indicato dall’Inps, in questi casi, “la liquidazione della Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, è effettuata dal datore di lavoro attraverso l’utilizzo delle ultime tranches di Finanziamento disposte dall’Intermediario e, per la quota di Qu.IR. maturata nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie proprie. Ad es., nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il 18.05.2016, il datore di lavoro, attraverso l’utilizzo del Finanziamento in essere, erogherà le quote di Qu.I.R. maturate a marzo e aprile 2016, e con risorse proprie, la quota della Qu.I.R. di maggio dello stesso anno. In tali fattispecie, l’assetto contributivo delle quote di Qu.I.R. maturate in marzo e aprile 2016 è quello definito con la denuncia contributiva del mese di maturazione della Qu.I.R.. Mentre, la quota di Qu.I.R. relativa al mese di maggio 2016 costituisce una quota di Qu.I.R. non finanziata e va esposta, nella denuncia del predetto mese, nell’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga>, con i relativi effetti sul piano contributivo (cfr. par. 8). Pertanto, in questi casi, con la liquidazione delle ultime quote di Qu.I.R., non va operata alcuna variazione delle denunce pregresse”.


In quali casi opera l’interruzione anticipata del finanziamento?

Come indicato dalla circolare Inps:

“Le cause di interruzione anticipata dell’erogazione del finanziamento assistito da garanzia sono disciplinate dall’articolo 7 del Dpcm. In particolare, il comma 3 regola la fattispecie dell’uso in frode delle somme erogate nell’ambito del Finanziamento assistito da garanzia, prevedendo la relativa interruzione in tutti i casi in cui sia accertato che lo stesso venga utilizzato, in tutto o in parte, per finalità diverse dalla liquidazione delle quote di Qu.I.R..

Ricorrendo tale circostanza, il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e dei relativi interessi.

Ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 5 del Dpcm, costituiscono, altresì, cause di interruzione anticipata del Finanziamento assistito da garanzia l’insorgenza di procedure concorsuali ovvero di atti che prefigurano condizioni di crisi che interessano il datore di lavoro. In particolare, l’erogazione del Finanziamento è interrotta in caso di:
  1. avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione, nel Registro delle imprese, della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17, Legge fallimentare);
  2. avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, del decreto di ammissione alla citata procedura (art. 166, Legge fallimentare);
  3. avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del relativo provvedimento nella GU (art. 197, Legge fallimentare);
  4. avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a partire dall’iscrizione nel Registro delle imprese, della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 8, comma 3, d.lgs. n. 270/1999);
  5. iscrizione, nel Registro delle imprese, di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, Legge fallimentare);
  6. iscrizione, nel Registro delle imprese, di un piano di risanamento attestato (art. 67, comma 2, lettera d), Legge fallimentare);
  7. autorizzazione di interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, a partire dalla data del provvedimento. Si ricorda che detta causa di interruzione del Finanziamento opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
  8. sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, a partire dalla relativa data di stipula (art. 7, l. n. 3/2012).

Laddove si verifichi una delle predette condizioni nel corso dell’erogazione della Qu.I.R., il finanziamento è interrotto a partire dal periodo di paga successivo a quello d’insorgenza della specifica condizione e per tutta la sua durata. Nei casi previsti ai punti a), b) c) e d), l’Intermediario può richiedere l’intervento dell’apposito Fondo di garanzia istituito dall’art. 1, comma 30, della Legge di stabilità 2015.

In tutti i casi di interruzione del Finanziamento – lettere da a) a h) – la liquidazione della Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, segue le regole di erogazione delle spettanze retributive tipiche della specifica vicenda che ha prodotto l’interruzione del Finanziamento. Sul piano operativo, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’INPS specifiche denunce di variazione (UniEmens/Vig) per ognuno dei mesi in cui si sono formate le quote di Qu.I.R. non finanziate. A titolo di esempio, a seguito della sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, in data 20 maggio 2015, l’Intermediario è tenuto a interrompere il Finanziamento a partire dalla rata di giugno 2015 e il datore di lavoro è tenuto ad erogare con l’utilizzo di risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate in marzo, aprile e maggio 2015, che dovevano essere erogate rispettivamente in giugno, luglio e agosto dello stesso anno. Sul piano operativo, il datore di lavoro procederà quindi a operare la variazione delle denunce contributive già trasmesse (presumibilmente quella di marzo 2015), valorizzando l’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga> in luogo di quello <QUIRFinMaturata>, e a valorizzare l’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga> delle denunce non ancora trasmesse (presumibilmente quelle di aprile e maggio 2015), con i relativi effetti sul piano contributivo (cfr. par. 8).

Analoga operazione va effettuata, in caso di cessione individuale di contratto ovvero di variazione del datore di lavoro per effetto di operazioni straordinarie (fusione, cessione aziendale, ecc.). In questi casi, il datore di lavoro cedente è tenuto a erogare con risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate e non ancora finanziate, effettuando la valorizzazione delle denunce contributive in modo analogo a quanto sopra indicato. Il piano di liquidazione della Qu.I.R. del lavoratore interessato proseguirà, con il datore di lavoro cessionario, sulla base delle modalità in uso presso il medesimo. In altri termini, ove il cessionario eroghi la Qu.I.R. senza il ricorso al Finanziamento garantito, il piano di liquidazione proseguirà a partire dal mese successivo a quello della variazione/cessione; ove il cessionario faccia ricorso al Finanziamento, le quote di Qu.I.R. riprenderanno a maturare a partire dal predetto mese e ad essere erogate a partire dal terzo mese successivo a quello di maturazione, sulla base della prassi tipica del predetto schema.

Infine, l’articolo 6, c. 3 dell’Accordo-quadro prevede la possibilità che il datore di lavoro richieda l’estinzione anticipata del finanziamento. In tale ipotesi, lo stesso datore di lavoro è tenuto a restituire all’intermediario l’importo complessivamente utilizzato”.


Come si rende possibile il finanziamento?

Per rendere possibile il finanziamento l’art.1  comma 32 prevede l’istituzione “presso l'INPS un Fondo di garanzia  per  l'accesso ai finanziamenti di cui al  comma  30  per  le  imprese  aventi  alle
dipendenze un  numero  di  addetti  inferiore  a  50,  con  dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per  l'anno  2015  a  carico  del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui  al comma  29,  secondo  periodo.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a  prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  onerosa  nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del  Fondo  sono  assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia  di  ultima  istanza.  Tale garanzia e' elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31  della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e' surrogato  di diritto alla banca, per  l'importo  pagato,  nel  privilegio  di  cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Per tali somme si applicano le medesime modalita' di recupero dei crediti contributivi[2].


A chi si richiede il finanziamento?

La richiesta di finanziamento può essere presentata presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro sottoscritto tra Associazione bancaria italiana (ABI) e i Ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali in data 20 marzo 2015

Che vantaggi hanno i datori di lavoro che provvedono direttamente all’erogazione del TFR?

Se invece i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti “non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  e successive  modificazioni,   relativamente   alle   quote   maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a  seguito  della manifestazione di volonta' di cui al comma  756-bis  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto  dal  comma  26  del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano  applicazione  con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle  proprie  dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche  relativamente  alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di  volonta'  di  cui  al  citato  comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006”.

In pratica come indicato dall’Inps:

“Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie ovvero tramite il ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, all’erogazione della Qu.I.R. trova applicazione la misura compensativa di cui all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni. Detta misura di esonero opera sulla base del principio della competenza, pertanto si applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R., che, nel caso di ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, non coincide con il mese di erogazione della Qu.I.R. medesima. Al riguardo, a titolo di esempio, in relazione alla quota di TFR maturata nel mese di agosto 2015, ancorché la relativa liquidazione in forma di Qu.I.R. avvenga con la busta paga del mese di novembre 2015, la misura esonero si applica nel mese di agosto 2015, che è quello di maturazione della Qu.I.R..

Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al Finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) di cui all’articolo 10, commi 1 e 3, del citato d.lgs. n. 252/2005. Si ricorda che, a far tempo dal 2014, le suddette misure compensative di natura contributiva sono fissate nella percentuale massima dello 0,28% ex art. 8 del D.L. n. 203/2005 (cfr. circolare n. 4/2008)”.




[1] Come si calcolano i 50 dipendenti:

Con riguardo al primo requisito, ai fini del calcolo del numero degli addetti, si applicano i principi e i criteri adottati ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, sulla base delle previsioni dell’art. 1, commi 6 e 7, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni amministrative (cfr. circolare n. 70/2007).

Nel novero degli addetti, si ricorda che rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati. Le unità di lavoro dei lavoratori a tempo parziale vanno calcolate sulla base del rapporto fra l’orario di lavoro ridotto rispetto a quello contrattuale.

In particolare, il requisito occupazionale viene calcolato assumendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nel 2014.

Per i datori che iniziano l’attività nel corso del 2015 ovvero degli anni successivi, il calcolo della media dei lavoratori va effettuato con riferimento all’anno civile di inizio attività. Per inizio dell’attività è da intendersi il momento in cui l’azienda comincia ad operare con dipendenti che, di norma, individua il mese dal quale decorre l’insorgenza dei relativi obblighi contributivi.

Conseguentemente, per tali datori di lavoro, l’eventuale ricorso al finanziamento assistito da garanzia sarà possibile, ricorrendone i presupposti, a partire dall’anno successivo a quello di avvio dell’attività (es nel 2016 per chi inizia l’attività nel 2015).
Qualora, durante l’anno di avvio dell’attività, maturando l’anzianità minima richiesta dalla legge, i dipendenti facessero richiesta di accesso alla Qu.I.R, resta fermo per i datori di lavoro l’obbligo della relativa erogazione in busta paga con risorse proprie nei termini sopra riferiti.

[2] Secondo la circolare 82 del 2015 Inps

 Intervento del Fondo di garanzia per i Finanziamenti concessi ai fini della liquidazione della Qu.I.R..



9.1       Condizioni.


Come anticipato, a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi per l’erogazione della Qu.I.R., è stato istituito presso l’INPS, uno specifico Fondo di Garanzia.

Detto Fondo, a mente dell’art. 9, comma 2, del Dpcm, opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse.

In caso di inadempimento del Fondo l’art. 1, comma 26, della citata legge di Stabilità, prevede che gli Intermediari possano escutere la garanzia di ultima istanza dello Stato.

Sulle risorse del Fondo l’Istituto è tenuto ad effettuare un accantonamento almeno pari al 2,6% annuo dell’importo di ciascun finanziamento concesso; detta somma pertanto non è disponibile per l’erogazione delle prestazioni.

Il Fondo di garanzia interviene in tutti i casi di inadempimento totale o parziale nonché in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore all’importo effettivamente finanziato al datore di lavoro nella misura comunicata dall’Istituto con la certificazione mensile di cui al par. 5.1 della presente circolare, maggiorato degli oneri finanziari determinati applicando al finanziamento tassi di interesse non superiori al tasso di rivalutazione del TFR, tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall’INPS. Con successivo messaggio verranno rese note le modalità con le quali detto tasso verrà comunicato agli intermediari aderenti.

Il Fondo non interviene a copertura di oneri fiscali o notarili riferibili al finanziamento.


9.2       Domanda di intervento


A)  Datore di lavoro inadempiente.

L’intermediario che intenda chiedere l’intervento del Fondo deve presentare la domanda trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del datore di lavoro, della comunicazione inviata a norma dell’art. 10, comma 1, del Dpcm, senza che lo stesso abbia provveduto al rimborso parziale o totale del prestito.

La domanda, da presentare in via telematica sul modello che sarà reso disponibile sul sito www.inps.it, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

  1. copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con prova dell’avvenuta trascrizione ai sensi dell’art. 1524 c.c.;
  2. copia della richiesta di rimborso indirizzata al datore di lavoro corredata degli estremi comprovanti l'avvenuta notifica;
  3. attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri (es. rimborsi spesa relativi ad oneri fiscali e notarili);
  4. copia della visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 del Dpcm presentata dal datore di lavoro all’atto della richiesta del finanziamento.

B)   Datore di lavoro insolvente.

In caso di insolvenza del datore di lavoro, la domanda di intervento del Fondo deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti:
  • in caso di fallimento ed amministrazione straordinaria dalla data di presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo del datore di lavoro, di cui all’art. 93 L.F.;
  • in caso di liquidazione coatta amministrativa dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 207, comma 1 LF, oppure, se il credito riconosciuto dal commissario liquidatore non corrisponde alla misura del debito del datore di lavoro, dalla data di invio delle osservazioni o istanze di cui al successivo comma 3; in caso di mancata comunicazione, il termine decorre dalla data di invio della raccomandata di cui all’art. 208 LF;
  • in caso di concordato preventivo il termine decorre dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 171 LF.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:


  1. copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con prova dell’avvenuta trascrizione ai sensi dell’art. 1524 c.c.;
  2. copia dell’istanza di ammissione al passivo da cui si evinca la data di deposito in cancelleria, in caso di fallimento o amministrazione straordinaria; copia della comunicazione di cui all’art. 207, comma 1 LF da cui si evinca la data di ricezione della stessa (o delle note inviate ai sensi degli art. 207, comma 3 LF e 208 LF), in caso di liquidazione coatta amministrativa; copia della comunicazione di cui all’art. 171 LF in caso di concordato preventivo da cui si evinca la data di ricezione della stessa;
  3. attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota  capitale, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri (es. rimborsi spesa relativi ad oneri fiscali e notarili);
  4. copia della visura camerale attestante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 3 del Dpcm presentata dal datore di lavoro all’atto della richiesta del finanziamento;


La domanda di intervento del Fondo di garanzia, a pena di decadenza (art. 10, comma 5 Dpcm), deve essere presentata entro il 31 marzo 2019 per tutti i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018.

Per i finanziamenti da restituire in via anticipata ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 5 del Dpcm, la domanda di intervento del Fondo, a pena di decadenza deve essere presentata entro 6 mesi calcolati a partire:

  1. dalla fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso previsto dall’art. 7, comma 2 del Dpcm;
  2. dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta di rimborso nell’ipotesi di utilizzo del finanziamento per scopi diversi dal pagamento della Qu.I.R. (art. 7, comma 3 Dpcm);
  3. dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa del fallimento;
  4. dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  5. dalla data di pubblicazione nella GURI del provvedimento, adottato dall’autorità amministrativa competente, che ordina la liquidazione.

L’INPS provvede al pagamento di quanto dovuto nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda completa della documentazione prevista.

Nel caso in cui, all’atto della presentazione della domanda, la documentazione non risulti completa, l’Istituto con raccomandata RR (o PEC) invita l’Intermediario finanziario a presentare i documenti mancanti. Trascorsi senza esito 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione della documentazione, la garanzia del Fondo decade.

Qualora nel corso del finanziamento o all’atto della domanda risulti che il finanziamento stesso è stato concesso sulla base di dati, notizie, fatti, dichiarazioni mendaci o reticenti, se tale non veridicità era nota all’intermediario finanziario aderente, la garanzia del Fondo è inefficace. L'Istituto è tenuto a notificare all’intermediario l’avvio del procedimento per la dichiarazione di inefficacia della garanzia entro 30 giorni dall’accertamento del fatto che potrebbe dare origine alla dichiarazione stessa.


9.3       Surroga dell’Istituto


L’intermediario finanziario è tenuto a rilasciare quietanza del pagamento ricevuto dal Fondo.

L’Istituto è surrogato di diritto all’intermediario aderente nel privilegio di cui all’art. 46 del D.lgs. 385/93. Per il recupero delle somme anticipate l’Istituto è legittimato ad utilizzare l’avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all’art. 30 del DL 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Sulle somme pagate dal Fondo il datore di lavoro inadempiente è tenuto a corrispondere le sanzioni civili nella misura di cui all’art. 116, comma 8, lettera a) L. 388/2000[6], a decorrere dalla data di scadenza del rimborso del finanziamento sino a quella di effettivo pagamento.

Per la restituzione di quanto anticipato dal Fondo, il datore di lavoro può chiedere la regolarizzazione in forma rateale, alle condizioni e con le modalità previste per i crediti contributivi.

Con successivo messaggio verranno impartite specifiche istruzioni per la gestione delle quietanze e l’esercizio delle diverse azioni di surroga, in particolare per quanto attiene al caso di insolvenza del datore di lavoro.

lunedì 28 settembre 2015

Chi esercita il potere disciplinare nel contratto di somministrazione?

In forza dell’art. 35 del D.lgs 2015 n. 81 comma “Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica  al  somministratore  gli elementi  che  formeranno  oggetto  della  contestazione   ai   sensi dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970”.


sabato 26 settembre 2015

Come è calcolata l’indennità di maternità?

In base all’art. art. 23 del Dlgs 151 del 2001:

“1.  Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per  retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del   periodo   di   paga  quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed immediatamente  precedente  a  quello  nel  corso  del quale ha avuto
inizio il congedo di maternità.
  2.  Al  suddetto  importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla
lavoratrice.
  3.  Concorrono  a  formare  la retribuzione gli stessi elementi che vengono   considerati   agli   effetti   della  determinazione  delle prestazioni   dell'assicurazione   obbligatoria   per  le  indennità
economiche di malattia.
  4.  Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che   si   ottiene   dividendo  per  trenta  l'importo  totale  della retribuzione  del  mese  precedente  a  quello nel corso del quale ha
avuto  inizio  il  congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero  periodo  lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro  con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto  stesso  o per recente assunzione si applica quanto previsto
al comma 5, lettera c).
  5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei  settori  non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
    a)  nei  casi  in  cui,  o  per  contratto  di  lavoro  o  per la effettuazione   di   ore  di  lavoro  straordinario,  l'orario  medio effettivamente  praticato  superi  le otto ore giornaliere, l'importo
che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti  nel  periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
    b)  nei  casi  in  cui,  o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda  o  per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice,   l'orario   medio   effettivamente   praticato  risulti
inferiore  a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo  che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumenti  percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto  per  il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto  stesso.  Nei  casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito  di  una  settimana,  un  orario di lavoro identico per i primi  cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno,  l'orario  giornaliero e' quello che si ottiene dividendo per sei  il  numero  complessivo  delle  ore settimanali contrattualmente
stabilite;
    c)  in  tutti  gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare  complessivo  degli  emolumenti  percepiti nel periodo di paga  preso  in  considerazione  per  il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.


giovedì 24 settembre 2015

Come è disciplinato il trasferimento dei dirigenti sindacali nel settore pubblico?

In base all'art. 18 comma 4 CCNQ 7 agosto del 1998" Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente”

mercoledì 23 settembre 2015

Come si determinano i contributi previdenziali nel lavoro a tempo parziale?


In forza dell’art. 11 del Dlgs 81 del 2015 “La retribuzione minima oraria, da assumere  quale  base  per  il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a  tempo parziale,  si  determina  rapportando   alle   giornate   di   lavoro settimanale  ad  orario  normale  il  minimale  giornaliero  di   cui all'articolo  7  del  decreto-legge  12  settembre  1983,   n.   463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638[1], e dividendo l'importo così ottenuto  per  il  numero  delle  ore  di orario  normale  settimanale  previsto   dal   contratto   collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”.




[1] Art. 7.
   1.  Il  numero  dei  contributi  settimanali  da   accreditare   ai lavoratori dipendenti nel  corso  dell'anno  solare,  ai  fini  delle prestazioni pensionistiche a  carico  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute  in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo,  sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per  ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30%  dell'importo del trattamento  minimo  mensile  di  pensione  a  carico  del  Fondo pensioni lavoratori dipendenti  in  vigore  al  1  gennaio  dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il  limite  minimo  di  retribuzione  giornaliera,  ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi  convenzionali, per  tutte  le  contribuzioni  dovute  in  materia  di  previdenza  e assistenza sociale non puo' essere inferiore  al  7,50%  dell'importo del trattamento  minimo  mensile  di  pensione  a  carico  del  Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore  al  1  gennaio  di  ciascun anno.
  2. In caso contrario viene  accreditato  un  numero  di  contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si  ottiene dividendo la  retribuzione  complessivamente  corrisposta,  dovuta  o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione  di cui al  comma  precedente.  I  contributi  così  determinati,  ferma restando l'anzianità  assicurativa,  sono  riferiti  ad  un  periodo comprendente tante settimane  retribuite,  e  che  hanno  dato  luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi  medesimi risalendo a ritroso nel  tempo,  a  decorrere  dall'ultima  settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si  applicano  per  i periodi successivi al 31 dicembre  1983  ai  fini  del  diritto  alle prestazioni  non  pensionistiche  ,  per  le  quali  e'  previsto  un
requisito  contributivo  a  carico  dell'Istituto   nazionale   della previdenza sociale.
  4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione,  il  numero dei contributi  settimanali  da  accreditare  ai  lavoratori  per  il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e  la  data  di
decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui  ai precedenti commi limitatamente alle settimane  comprese  nel  periodo considerato per le quali sia stata prestata  attività  lavorativa  o che abbiano  dato  luogo  all'accreditamento  figurativo.  Lo  stesso criterio  si  applica  per  le  altre  prestazioni  previdenziali   e assistenziali.
  5. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2,  3  e  4  del  presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi  domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai  periodi  di servizio militare o equiparato.
  6. A decorrere dal 1 gennaio 1984  il  primo  e  il  secondo  comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:
  "Ai  fini  del  diritto  alle  prestazioni  assicurative  a  carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,  nel  corso  di  un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da  accreditare al lavoratore e' pari a quello delle settimane  lavorate  o  comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione  in base al presente decreto semprechè per  ciascuna  settimana  risulti una contribuzione  media  corrispondente  ad  un  minimo  di  24  ore lavorative.   In  caso  contrario  sarà  accreditato  un  numero  di  contributi settimanali pari  al  quoziente,  arrotondato  per  eccesso,  che  si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare  per  l'importo   contributivo   corrispondente   a   24   ore lavorative".
  7.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1984  l'importo   minimo   della retribuzione settimanale sulla quale sono  commisurati  i  contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione  di  cui  alla  tabella  F  allegata  al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni, nella  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  pari  o  immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai  sensi  del  1 comma del presente articolo.
  8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto  da  tutte  le categorie  di  prosecutori  volontari   dell'assicurazione   generale obbligatoria per l'invalidità,  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti  e'  quello  che  si  ottiene  applicando  alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. 1990 N. 233.
  9.  Ai  fini  dell'accertamento  del  diritto   e   dell'anzianità contributiva per la Determinazione della  misura  delle  pensioni  di vecchiaia, di anzianità,  di  invalidità  ed  ai  superstiti  degli operai  agricoli,  da  liquidare  con  decorrenza  successiva  al  31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  per l'invalidità,  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   dei   lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e'  elevato  a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o  figurativa  e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte  le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460  giornate,  con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione,  per  il  diritto  alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto  e' altresì richiesto il  requisito  di  35  anni  di  iscrizione  negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il  diritto  alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di
invalidità di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la  domanda di pensione.
  10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino  accreditate  almeno  30  giornate  di contribuzione effettiva.
  11. Per la  contribuzione  relativa  a  periodi  successivi  al  31 dicembre  1983,  qualora   nel   corso   dell'anno   sussista   anche contribuzione relativa ad attività lavorativa  extra  agricola,  non
potrà valutarsi complessivamente  per  ciascun  anno  un  numero  di settimane superiore a 52.
  12. I contributi versati  o  accreditati  relativamente  al  lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero  inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutali per  i  coefficienti  2,60  e
3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.  
  12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma  precedente non possono,  comunque,  essere  computati  piu'  di  270  contributi giornalieri per anno.
  13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno  il  numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono  effettuare versamenti volontari per la assicurazione generale  obbligatoria  per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del predetto numero.

martedì 22 settembre 2015

Posso richiedere che il rapporto full time sia trasformato in part time dopo la maternità?


Il comma 7 dell’art. 8 del dlgs 81 del 2015 stabilisce espressamente: “il lavoratore può chiedere, per una sola volta,  in  luogo  del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora  spettante  ai sensi del Capo V[1] del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno  in  rapporto  a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non  superiore  al 50 per cento. Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  dar  corso  alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.






[1] Capo V Congedo parentale


Art. 32. Congedo parentale   1. Per ogni bambino, nei  primi  suoi  dodici  anni  di  vita, ciascun genitore ha  diritto  di  astenersi  dal  lavoro  secondo  le modalità  stabilite  dal  presente  articolo.  I  relativi   congedi parentali dei  genitori  non  possono  complessivamente  eccedere  il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il  diritto  di  astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il  periodo  di  congedo  di maternità di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un  periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis.  La  contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il personale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede, altresì, al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di funzionalità  connesse all'espletamento   dei   relativi   servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalità  di  fruizione  e  di differimento del congedo.
1-ter. In  caso  di  mancata  regolamentazione,  da  parte  della contrattazione  collettiva,  anche  di   livello   aziendale,   delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria,  ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari  alla  metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel  corso  del  quale  ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui  al  presente  comma  e' esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui  al  presente  decreto  legislativo.  Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano  al  personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei  vigili  del  fuoco  e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore  a  tre mesi, il limite complessivo dei congedi  parentali  dei  genitori  e' elevato a undici mesi.  
3. Ai fini dell'esercizio del diritto  di  cui  al  comma  1,  il genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilità,  a preavvisare il datore di lavoro secondo  le  modalità  e  i  criteri definiti dai contratti collettivi e,  comunque,  con  un  termine  di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la  fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente  anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore  di lavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate  misure  di   ripresa dell'attività lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 33. Prolungamento del congedo
       
1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5  febbraio  1992,  n. 104, la lavoratrice madre o, in  alternativa,  il  lavoratore  padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita  del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo  massimo,  comprensivo  dei periodi  di  cui  all'articolo  32,  non  superiore  a  tre  anni,  a condizione che il bambino non sia ricoverato  a  tempo  pieno  presso istituti specializzati, salvo che, in tal  caso,  sia  richiesta  dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa  al  prolungamento  del  congedo  possono  essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora  l'altro genitore non ne abbia diritto.
4.  Il prolungamento di cui al comma  1  decorre  dal  termine  del  periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.


Art. 34. Trattamento economico e normativo

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo  32  alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al sesto anno di  vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento  della  retribuzione, per un periodo massimo  complessivo  tra  i  genitori  di  sei  mesi. L'indennità e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento  del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi  di  congedo  parentale  di  cui  all'articolo  32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e  2  e'  dovuta  , fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al  30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del  trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti  in  materia  di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla  tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

  Art. 35. Trattamento previdenziale

1.  I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico  e  normativo  di  cui  all'articolo  34, commi 1 e 2, sono coperti  da  contribuzione  figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2.  I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi  quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti   da   contribuzione   figurativa,  attribuendo  come  valore retributivo  per  tale  periodo  il  200 per cento del valore massimo dell'assegno  sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la  facoltà  di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con  versamento  dei  relativi  contributi  secondo  i  criteri  e le modalità della prosecuzione volontaria.
3.  Per  i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti    ai    fondi   sostitutivi   dell'assicurazione   generale obbligatoria   gestita  dall'Istituto  nazionale  previdenza  sociale (INPS)  ai  quali  viene  corrisposta  una retribuzione ridotta o non viene   corrisposta   alcuna  retribuzione  nei  periodi  di  congedo parentale,  sussiste  il diritto, per la parte differenziale mancante alla  misura  intera  o  per  l'intera  retribuzione  mancante,  alla contribuzione  figurativa  da  accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4.  Gli  oneri  derivanti  dal  riconoscimento  della contribuzione figurativa  di  cui  al  comma  3,  per  i soggetti iscritti ai fondi esclusivi  o  sostitutivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e    alle    forme    di    previdenza   sostitutive   ed   esclusive dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidità,  la vecchiaia  e  i  superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti  a  quelli  che  danno  luogo  al  congedo  parentale, collocati  temporalmente  al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere  riscattati,  nella  misura  massima  di  cinque  anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e  successive  modificazioni,  a condizione che i richiedenti possano
far  valere,  all'atto  della domanda, complessivamente almeno cinque anni  di  contribuzione  versata  in  costanza di effettiva attività lavorativa.

Art. 36. (Adozioni e affidamenti)

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo  spetta  anche  nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.  
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi  e affidatari, qualunque sia l'età  del  minore,  entro  dodici  anni dall'ingresso del minore in  famiglia,  e  comunque  non  oltre  il raggiungimento della maggiore età.
3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, e'  dovuta,  per il periodo  massimo  complessivo  ivi  previsto,  entro  i  sei  anni dall'ingresso del minore in famiglia.