Come è regolamentata dalla legge 190 del 2014 l’erogazione della quota
mensile del TFR?
In forza dell’art. 1 commi 26-34 in via sperimentale i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi
i lavoratori domestici e i lavoratori
del settore agricolo) che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno
sei mesi
presso il medesimo
datore di lavoro, “in relazione
ai periodi di
paga decorrenti dal 1º marzo
2015 al 30
giugno 2018”, possono richiedere
al datore di lavoro medesimo di percepire la quota maturanda
di cui
all'articolo 2120 del codice
civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%),
“compresa quella
eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252,
tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota
maturanda come parte integrativa della retribuzione”.
L’integrazione
richiesta viene liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta,
come quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).
Il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 20 febbraio 2015, n. 29, emanato ex art. 1, comma 33 della citata legge n.
190/2014, disciplina le modalità di attuazione della liquidazione della Qu.I.R.
in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e il funzionamento del Fondo di
garanzia.
Che tassazione e regime previdenziale ha l’integrazione?
La parte integrativa
della retribuzione e' assoggettata a
tassazione ordinaria, non
rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 19 del testo unico delle
imposte sui redditi,
di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e non e'
imponibile ai fini previdenziali.
E’ revocabile la richiesta?
La manifestazione di
volonta' e' irrevocabile fino al
30 giugno 2018.
Quanto deve essere durato il rapporto per la richiesta?
“All'atto della manifestazione della volontà” per la richiesta “il lavoratore deve aver maturato almeno sei
mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla
corresponsione della
quota maturanda di cui all'articolo
2120 del codice
civile”.
Come indicato dalla circolare
Inps 82 del 2015:
“Per quanto
riguarda la durata del rapporto di lavoro necessaria per il diritto alla
liquidazione della Qu.I.R., si sottolinea che si tratta di anzianità di lavoro
minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la successione di
rapporti di lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la
pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della Qu.I.R.. Alla predetta
regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur mutando il
datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. Ci si
riferisce, in particolare, alla cessione del contratto di lavoro in forma
individuale ai sensi dell’art. 1406 c.c., nonché alle variazioni di datore di
lavoro per effetto delle operazioni di cessione d’azienda o di ramo di azienda
ai sensi dell’art. 2112 c.c..
Al riguardo, si fa
presente che i periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle
previste dall’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che
non prevedano la maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non
retribuita) non rilevano ai fini dell’anzianità di servizio utile per la
maturazione del diritto alla liquidazione della Qu.I.R. (6 mesi).
Come è regolamentata la richiesta?
In base all’art. 5 del DPCM 2015
n. 29
“1. I lavoratori di cui all’articolo 3 del presente decreto possono
richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R., nella
misura determinata dall’articolo 4, comma 1, attraverso la presentazione al
datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e
validamente sottoscritta.
2. Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti
di cui all’articolo 3, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore
dipendente è efficace e l’erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione
della istanza di cui al comma 1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno
2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro,
ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volontà
esercitata è irrevocabile.
3. A partire dal periodo di paga decorrente dal
mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il
datore di lavoro è tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al
lavoratore dipendente, sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione
della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In
relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione
mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle
forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS.
4. I datori di lavoro di cui all’articolo 6, comma 1, che, allo scopo
di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione
della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei
lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento
assistito da garanzia, effettuano le
operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese
successivo a quello di efficacia dell’istanza ai sensi del comma 2
Quali lavoratori sono esclusi?
Secondo le note esplicative della
circolare Inps n. 82 del 2015:
- lavoratori
dipendenti domestici;
- lavoratori
dipendenti del settore agricolo. Nell’ambito della predetta nozione vanno
inclusi tutti i lavoratori subordinati del settore a prescindere dalla
specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.);
- lavoratori
dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale
di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo
livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero
l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi. Si tratta, ad
esempio, dei marittimi componenti gli equipaggi delle navi in regime di
legge n. 413/1984, nonché dei lavoratori dell’edilizia per i quali il TFR
è accantonato presso le Casse Edili. Parimenti, l’esclusione opera con
riferimento ai dipendenti delle società esercenti attività di riscossione
delle imposte dirette, che risultano destinatari della specifica normativa
di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni, nonché
dei lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per il personale addetto
alla gestione delle imposte di consumo (cd. fondo dazieri);
- lavoratori
dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- lavoratori
dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle
imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art.
182-bis del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (di
seguito, anche “Legge fallimentare”);
- lavoratori
dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro
delle imprese un piano di
risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 2, lettera d), della Legge
fallimentare;
- lavoratori
dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni
normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione
salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione
straordinaria stessa. Detta esclusione opera limitatamente ai lavoratori
in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi e
in relazione al periodo di durata stabilito nell’ambito dei provvedimenti
ministeriali;
- lavoratori
dipendenti da datori di lavoro che
abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012,
n.3.
Sono, altresì,
esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile della Qu.I.R. i
lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di
contratti di finanziamento stipulati. Difatti, nell’ambito delle predette
intese, il lavoratore e l’ente mutuante possono prevedere che, nel caso di
risoluzione o di scadenza del contratto di lavoro prima della totale restituzione
del prestito, il recupero delle somme non restituite sia effettuato attraverso
l’utilizzo del TFR, per cui il datore di lavoro è chiamato a detrarre dal TFR
spettante al lavoratore l’importo del debito residuo del contratto di
finanziamento e a versare detto importo all’ente mutuante. Va rilevato
che, nelle situazioni sopra descritte, la preclusione di accesso alla Qu.I.R.
opera fino alla notifica, da parte del mutuante, dell’estinzione del credito
oggetto del contratto di finanziamento.
I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti possono ottenere
finanziamenti?
“I datori di
lavoro che non
intendono corrispondere
immediatamente con risorse
proprie la quota
maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,
introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia
rilasciata dal Fondo di cui al
comma 32 e dalla garanzia dello
Stato quale garanzia
di ultima istanza. Il finanziamento
e' altresì assistito
automaticamente dal privilegio di
cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento
e le
formalità ad esso
connesse nell'intero
svolgimento del rapporto
sono esenti dall'imposta
di registro, dall'imposta di
bollo e da ogni altra imposta
indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto.
In tal caso “si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente
alle quote maturande
liquidate come parte
integrativa della retribuzione
a seguito della manifestazione di volontà di
cui al comma
756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
introdotto dal comma 26 del presente
articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10,
commi 1 e 3, del decreto legislativo
n. 252 del 2005. I medesimi
datori di lavoro
versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma
32 pari
a 0,2 punti
percentuali della retribuzione imponibile ai
fini previdenziali nella
stessa percentuale della quota maturanda liquidata come
parte integrativa della
retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1
della legge n. 296 del 2006, al netto
del contributo di cui all'articolo 3,
ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297”.
Per accedere al finanziamento in base al comma 31 “i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di
fine rapporto maturato in relazione
ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base
delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di
finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che
aderiscono all'apposito
accordo-quadro da stipulare tra
i Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e
delle finanze e
l'Associazione bancaria italiana. Ai
suddetti finanziamenti, assistiti
dalle garanzie di cui al comma 32,
non possono essere
applicati tassi, comprensivi di
ogni eventuale onere,
superiori al tasso
di rivalutazione della quota di trattamento di
fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del
codice civile”.
Da un punto di vista operativo la
circolare Inps specifica:
“Sul piano
operativo, ai fini del finanziamento della Qu.I.R. in busta paga, i datori di
lavoro, attraverso l’utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione
dall’Istituto, debbono richiedere all’INPS la certificazione delle informazioni
necessarie per l’attivazione del finanziamento stesso.
In particolare, la
domanda di certificazione deve essere inoltrata avvalendosi del modulo di istanza
on-line “Qu.I.R.”, disponibile
all’interno dell’applicazione “DiResCo -
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito
internet www.inps.it.,
attraverso il seguente percorso: servizi on line/per tipologia di
utente/aziende, consulenti e professionisti/servizi per le aziende e consulenti
(dove si effettua l’autenticazione con codice fiscale e pin)/Dichiarazioni di
Responsabilità del Contribuente. Entro trenta giorni dalla data della
richiesta, l’INPS, ove ne ricorrano le condizioni, rilascia una certificazione
con esito positivo in capo alla posizione contributiva (matricola) del datore
di lavoro laddove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
- numero di addetti inferiore a 50 unità
nell’anno civile precedente a quello dell’istanza (art. 6, comma 1 del
Dpcm). Il calcolo viene effettuato sulla base delle informazioni relative
alla denunce UniEmens trasmesse all’Istituto;
- insussistenza dell’obbligo di
versamento del TFR al Fondo di Tesoreria (art. 6, comma 1 del Dpcm);
- assenza di provvedimenti di
integrazione salariale straordinaria ovvero in deroga, se in prosecuzione
dell’integrazione straordinaria stessa (art. 3, comma 1, lett. g), del
Dpcm.
L’insussistenza
delle ulteriori condizioni che precludono l’accesso alla Qu.I.R. e, pertanto,
al relativo Finanziamento, - cfr. par. 1, primo capoverso, lett. d), e), f), h)
- è attestata dal datore di lavoro, anche attraverso la produzione,
all’Intermediario, della visura camerale e dell’ulteriore documentazione utile
allo scopo.
Sulla scorta delle
informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall’Istituto, il datore
di lavoro può accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto con
l’Intermediario aderente all’Accordo-quadro. Il contratto di finanziamento
assistito da garanzia deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all’art. 46
del d.lgs. n. 385/1993, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili
del datore di lavoro.
Il datore di
lavoro che accede al finanziamento assistito da garanzia è tenuto a rivolgersi
ad un unico Intermediario, anche nel caso di successive richieste di
liquidazione della Qu.I.R..
La richiesta di
finanziamento della Qu.I.R. può riguardare tutte le posizioni dei lavoratori
che ne abbiano fatto istanza ovvero una parte di esse, purché, in quest’ultimo
caso, sia riferita all’intera posizione individuale del lavoratore.
L’intermediario
deve comunicare tempestivamente all’Istituto l’avvenuta concessione del
finanziamento e la relativa decorrenza, utilizzando l’apposita piattaforma
elettronica messa a disposizione dall’Istituto.
Sulla base di
quanto dichiarato dal datore di lavoro nell’ambito della denuncia contributiva
UniEmens, l’Istituto, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese
successivo a quello di competenza della maturazione della Qu.I.R., certifica
all’intermediario che ha concesso il finanziamento la misura della Qu.I.R. da
finanziare. A titolo di esempio, entro il 30.09.2015, l’Istituto provvede a
comunicare all’intermediario, attraverso l’utilizzo della piattaforma
elettronica ovvero della posta elettronica certificata, la misura della Qu.I.R.
maturata nel mese di luglio 2015, da erogare con le competenze di ottobre dello
stesso anno”.
Come e quando si rimborsa il finanziamento?
Al rimborso
correlato al finanziamento effettuato
dalle imprese non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
L’art. 7, comma 1, del Dpcm fissa alla data del 30 ottobre
2018 il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve
procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia, secondo le
modalità ed i criteri definiti nell’ambito dell’Accordo-quadro.
Il rimborso anticipato del finanziamento assistito da
garanzia è previsto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro
intervenuti durante la vigenza del finanziamento stesso. Al riguardo, l’art. 6,
comma 2 del predetto Accordo-quadro prevede che, in caso di cessazione del rapporto
di lavoro, l’Istituto, sulla base delle informazioni trasmesse attraverso la
denuncia contributiva mensile, comunica all’Intermediario l’ammontare delle
Qu.I.R. fino a quel momento certificate suddivise per ciascun periodo di paga.
Conseguentemente, l’Intermediario presenta con tempestività al datore di lavoro
la richiesta di rimborso relativa al Finanziamento utilizzato per la
corresponsione della Qu.I.R. del lavoratore cessato, comprensiva degli
interessi maturati.
Come indicato dall’Inps, in questi casi, “la liquidazione della Qu.I.R. maturata e
non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione
rispetto a quello di maturazione, è effettuata dal datore di lavoro attraverso
l’utilizzo delle ultime tranches di Finanziamento disposte dall’Intermediario
e, per la quota di Qu.IR. maturata nel mese di cessazione del rapporto di
lavoro, attraverso l’utilizzo di risorse finanziarie proprie. Ad es., nel caso
di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il 18.05.2016, il datore di
lavoro, attraverso l’utilizzo del Finanziamento in essere, erogherà le quote di
Qu.I.R. maturate a marzo e aprile 2016, e con risorse proprie, la quota della
Qu.I.R. di maggio dello stesso anno. In tali fattispecie, l’assetto
contributivo delle quote di Qu.I.R. maturate in marzo e aprile 2016 è quello
definito con la denuncia contributiva del mese di maturazione della Qu.I.R..
Mentre, la quota di Qu.I.R. relativa al mese di maggio 2016 costituisce una
quota di Qu.I.R. non finanziata e va esposta, nella denuncia del predetto mese,
nell’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga>, con i relativi effetti sul piano
contributivo (cfr. par. 8). Pertanto, in questi casi, con la liquidazione delle
ultime quote di Qu.I.R., non va operata alcuna variazione delle denunce
pregresse”.
In quali casi opera l’interruzione anticipata del finanziamento?
Come indicato dalla circolare Inps:
“Le cause di
interruzione anticipata dell’erogazione del finanziamento assistito da garanzia
sono disciplinate dall’articolo 7 del Dpcm. In particolare, il comma 3 regola
la fattispecie dell’uso in frode delle somme erogate nell’ambito del
Finanziamento assistito da garanzia, prevedendo la relativa interruzione in
tutti i casi in cui sia accertato che lo stesso venga utilizzato, in tutto o in
parte, per finalità diverse dalla liquidazione delle quote di Qu.I.R..
Ricorrendo tale
circostanza, il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso
immediato della parte di finanziamento già fruita e dei relativi interessi.
Ai sensi dell’art.
7, commi 4 e 5 del Dpcm, costituiscono, altresì, cause di interruzione
anticipata del Finanziamento assistito da garanzia l’insorgenza di procedure
concorsuali ovvero di atti che prefigurano condizioni di crisi che interessano
il datore di lavoro. In particolare, l’erogazione del Finanziamento è
interrotta in caso di:
- avvio della procedura di fallimento del
datore di lavoro, a far data dalla iscrizione, nel Registro delle imprese,
della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17, Legge fallimentare);
- avvio della procedura di concordato
preventivo, a far data dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, del
decreto di ammissione alla citata procedura (art. 166, Legge
fallimentare);
- avvio della procedura di liquidazione
coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del relativo
provvedimento nella GU (art. 197, Legge fallimentare);
- avvio della procedura di
amministrazione straordinaria, a partire dall’iscrizione nel Registro
delle imprese, della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art.
8, comma 3, d.lgs. n. 270/1999);
- iscrizione, nel Registro delle imprese,
di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, Legge fallimentare);
- iscrizione, nel Registro delle imprese,
di un piano di risanamento attestato (art. 67, comma 2, lettera d), Legge
fallimentare);
- autorizzazione di interventi di
integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione
dell’integrazione straordinaria stessa, a partire dalla data del
provvedimento. Si ricorda che detta causa di interruzione del
Finanziamento opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità
produttiva interessata dai predetti interventi;
- sottoscrizione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, a partire
dalla relativa data di stipula (art. 7, l. n. 3/2012).
Laddove si
verifichi una delle predette condizioni nel corso dell’erogazione della
Qu.I.R., il finanziamento è interrotto a partire dal periodo di paga successivo
a quello d’insorgenza della specifica condizione e per tutta la sua durata. Nei
casi previsti ai punti a), b) c) e d), l’Intermediario può richiedere
l’intervento dell’apposito Fondo di garanzia istituito dall’art. 1, comma 30,
della Legge di stabilità 2015.
In tutti i casi di
interruzione del Finanziamento – lettere da a) a h) – la liquidazione della
Qu.I.R. maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del
periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, segue le regole di
erogazione delle spettanze retributive tipiche della specifica vicenda che ha
prodotto l’interruzione del Finanziamento. Sul piano operativo, il datore di
lavoro è tenuto a trasmettere all’INPS specifiche denunce di variazione
(UniEmens/Vig) per ognuno dei mesi in cui si sono formate le quote di Qu.I.R.
non finanziate. A titolo di esempio, a seguito della sottoscrizione di un
accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, in data
20 maggio 2015, l’Intermediario è tenuto a interrompere il Finanziamento a
partire dalla rata di giugno 2015 e il datore di lavoro è tenuto ad erogare con
l’utilizzo di risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate in marzo, aprile e
maggio 2015, che dovevano essere erogate rispettivamente in giugno, luglio e
agosto dello stesso anno. Sul piano operativo, il datore di lavoro procederà
quindi a operare la variazione delle denunce contributive già trasmesse
(presumibilmente quella di marzo 2015), valorizzando l’elemento
<QUIRLiquidataBustaPaga> in luogo di quello <QUIRFinMaturata>, e a
valorizzare l’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga> delle denunce non ancora
trasmesse (presumibilmente quelle di aprile e maggio 2015), con i relativi
effetti sul piano contributivo (cfr. par. 8).
Analoga operazione
va effettuata, in caso di cessione individuale di contratto ovvero di
variazione del datore di lavoro per effetto di operazioni straordinarie
(fusione, cessione aziendale, ecc.). In questi casi, il datore di lavoro
cedente è tenuto a erogare con risorse proprie le quote di Qu.I.R. maturate e
non ancora finanziate, effettuando la valorizzazione delle denunce contributive
in modo analogo a quanto sopra indicato. Il piano di liquidazione della Qu.I.R.
del lavoratore interessato proseguirà, con il datore di lavoro cessionario,
sulla base delle modalità in uso presso il medesimo. In altri termini, ove il
cessionario eroghi la Qu.I.R.
senza il ricorso al Finanziamento garantito, il piano di liquidazione
proseguirà a partire dal mese successivo a quello della variazione/cessione;
ove il cessionario faccia ricorso al Finanziamento, le quote di Qu.I.R. riprenderanno
a maturare a partire dal predetto mese e ad essere erogate a partire dal terzo
mese successivo a quello di maturazione, sulla base della prassi tipica del
predetto schema.
Infine, l’articolo
6, c. 3 dell’Accordo-quadro prevede la possibilità che il datore di lavoro
richieda l’estinzione anticipata del finanziamento. In tale ipotesi, lo stesso
datore di lavoro è tenuto a restituire all’intermediario l’importo
complessivamente utilizzato”.
Come si rende possibile il finanziamento?
Per rendere possibile il
finanziamento l’art.1 comma 32 prevede
l’istituzione “presso l'INPS un Fondo di garanzia per
l'accesso ai finanziamenti di cui al
comma 30 per
le imprese aventi
alle
dipendenze un numero
di addetti inferiore
a 50, con
dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno
2015 a carico
del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di
cui al comma 29,
secondo periodo. La
garanzia del Fondo
e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata,
irrevocabile e onerosa
nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo
sono assistiti dalla garanzia
dello Stato quale garanzia di ultima
istanza. Tale garanzia e'
elencata nell'allegato allo
stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Fondo di garanzia e' surrogato di diritto
alla banca, per l'importo pagato,
nel privilegio di cui
all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Per tali somme si applicano
le medesime modalita' di recupero dei crediti contributivi
.
A chi si richiede il finanziamento?
La
richiesta di finanziamento può essere presentata presso una delle banche o
degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro
sottoscritto tra Associazione bancaria italiana (ABI) e i Ministeri
dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali in data 20
marzo 2015
Che vantaggi hanno i datori di lavoro che provvedono direttamente
all’erogazione del TFR?
Se invece i datori di lavoro con
meno di 50 dipendenti “non optino per lo
schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, e
successive modificazioni, relativamente alle
quote maturande liquidate come
parte integrativa della retribuzione a
seguito della manifestazione di
volonta' di cui al comma 756-bis dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal
comma 26 del presente articolo. Le medesime
disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del
2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che
abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o
superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte
integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta'
di cui al
citato comma 756-bis
dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006”.
In pratica come indicato dall’Inps:
“Nei confronti dei
datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie ovvero tramite il ricorso
al Finanziamento assistito da garanzia, all’erogazione della Qu.I.R. trova
applicazione la misura compensativa di cui all’articolo 10, comma 2, del d.lgs.
n. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di
garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e
successive modificazioni. Detta
misura di esonero opera sulla base del principio della competenza, pertanto si
applica con riferimento al mese di maturazione della Qu.I.R., che, nel caso di
ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, non coincide con il mese di
erogazione della Qu.I.R. medesima. Al riguardo, a titolo di esempio, in relazione
alla quota di TFR maturata nel mese di agosto 2015, ancorché la relativa
liquidazione in forma di Qu.I.R. avvenga con la busta paga del mese di novembre
2015, la misura esonero si applica nel mese di agosto 2015, che è quello di
maturazione della Qu.I.R..
Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. senza accedere al
Finanziamento assistito da garanzia, trovano applicazione anche le ulteriori
misure compensative (fiscali e contributive) di cui all’articolo 10, commi 1 e 3,
del citato d.lgs. n. 252/2005. Si ricorda che, a far tempo dal 2014, le
suddette misure compensative di natura contributiva sono fissate nella
percentuale massima dello 0,28% ex art. 8 del D.L. n. 203/2005 (cfr. circolare
n. 4/2008)”.
Con riguardo al primo requisito, ai
fini del calcolo del numero degli addetti, si applicano i principi e i criteri
adottati ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del
TFR al Fondo di Tesoreria, sulla base delle previsioni dell’art. 1, commi 6 e
7, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio
2007 e delle relative disposizioni amministrative (cfr. circolare n. 70/2007).
Nel novero degli addetti, si ricorda
che rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati. Le unità di lavoro
dei lavoratori a tempo parziale vanno calcolate sulla base del rapporto fra
l’orario di lavoro ridotto rispetto a quello contrattuale.
In particolare, il requisito
occupazionale viene calcolato assumendo a riferimento la media annuale dei
lavoratori in forza nel 2014.
Per i datori che iniziano l’attività
nel corso del 2015 ovvero degli anni successivi, il calcolo della media dei
lavoratori va effettuato con riferimento all’anno civile di inizio attività.
Per inizio dell’attività è da intendersi il momento in cui l’azienda comincia
ad operare con dipendenti che, di norma, individua il mese dal quale decorre
l’insorgenza dei relativi obblighi contributivi.
Conseguentemente, per tali datori di lavoro, l’eventuale
ricorso al finanziamento assistito da garanzia sarà possibile, ricorrendone i
presupposti, a partire dall’anno successivo a quello di avvio dell’attività (es
nel 2016 per chi inizia l’attività nel 2015).
Qualora, durante l’anno di avvio dell’attività, maturando
l’anzianità minima richiesta dalla legge, i dipendenti facessero richiesta di
accesso alla Qu.I.R, resta fermo per i datori di lavoro l’obbligo della
relativa erogazione in busta paga con
risorse proprie nei termini
sopra riferiti.