mercoledì 23 settembre 2015

Come si determinano i contributi previdenziali nel lavoro a tempo parziale?


In forza dell’art. 11 del Dlgs 81 del 2015 “La retribuzione minima oraria, da assumere  quale  base  per  il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a  tempo parziale,  si  determina  rapportando   alle   giornate   di   lavoro settimanale  ad  orario  normale  il  minimale  giornaliero  di   cui all'articolo  7  del  decreto-legge  12  settembre  1983,   n.   463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638[1], e dividendo l'importo così ottenuto  per  il  numero  delle  ore  di orario  normale  settimanale  previsto   dal   contratto   collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”.




[1] Art. 7.
   1.  Il  numero  dei  contributi  settimanali  da   accreditare   ai lavoratori dipendenti nel  corso  dell'anno  solare,  ai  fini  delle prestazioni pensionistiche a  carico  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute  in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo,  sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per  ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30%  dell'importo del trattamento  minimo  mensile  di  pensione  a  carico  del  Fondo pensioni lavoratori dipendenti  in  vigore  al  1  gennaio  dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il  limite  minimo  di  retribuzione  giornaliera,  ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi  convenzionali, per  tutte  le  contribuzioni  dovute  in  materia  di  previdenza  e assistenza sociale non puo' essere inferiore  al  7,50%  dell'importo del trattamento  minimo  mensile  di  pensione  a  carico  del  Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore  al  1  gennaio  di  ciascun anno.
  2. In caso contrario viene  accreditato  un  numero  di  contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si  ottiene dividendo la  retribuzione  complessivamente  corrisposta,  dovuta  o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione  di cui al  comma  precedente.  I  contributi  così  determinati,  ferma restando l'anzianità  assicurativa,  sono  riferiti  ad  un  periodo comprendente tante settimane  retribuite,  e  che  hanno  dato  luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi  medesimi risalendo a ritroso nel  tempo,  a  decorrere  dall'ultima  settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si  applicano  per  i periodi successivi al 31 dicembre  1983  ai  fini  del  diritto  alle prestazioni  non  pensionistiche  ,  per  le  quali  e'  previsto  un
requisito  contributivo  a  carico  dell'Istituto   nazionale   della previdenza sociale.
  4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione,  il  numero dei contributi  settimanali  da  accreditare  ai  lavoratori  per  il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e  la  data  di
decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui  ai precedenti commi limitatamente alle settimane  comprese  nel  periodo considerato per le quali sia stata prestata  attività  lavorativa  o che abbiano  dato  luogo  all'accreditamento  figurativo.  Lo  stesso criterio  si  applica  per  le  altre  prestazioni  previdenziali   e assistenziali.
  5. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2,  3  e  4  del  presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi  domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai  periodi  di servizio militare o equiparato.
  6. A decorrere dal 1 gennaio 1984  il  primo  e  il  secondo  comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31  dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:
  "Ai  fini  del  diritto  alle  prestazioni  assicurative  a  carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,  nel  corso  di  un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da  accreditare al lavoratore e' pari a quello delle settimane  lavorate  o  comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione  in base al presente decreto semprechè per  ciascuna  settimana  risulti una contribuzione  media  corrispondente  ad  un  minimo  di  24  ore lavorative.   In  caso  contrario  sarà  accreditato  un  numero  di  contributi settimanali pari  al  quoziente,  arrotondato  per  eccesso,  che  si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare  per  l'importo   contributivo   corrispondente   a   24   ore lavorative".
  7.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1984  l'importo   minimo   della retribuzione settimanale sulla quale sono  commisurati  i  contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione  di  cui  alla  tabella  F  allegata  al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni, nella  legge  26  settembre  1981,  n.  537,  pari  o  immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai  sensi  del  1 comma del presente articolo.
  8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto  da  tutte  le categorie  di  prosecutori  volontari   dell'assicurazione   generale obbligatoria per l'invalidità,  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti  e'  quello  che  si  ottiene  applicando  alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. 1990 N. 233.
  9.  Ai  fini  dell'accertamento  del  diritto   e   dell'anzianità contributiva per la Determinazione della  misura  delle  pensioni  di vecchiaia, di anzianità,  di  invalidità  ed  ai  superstiti  degli operai  agricoli,  da  liquidare  con  decorrenza  successiva  al  31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  per l'invalidità,  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   dei   lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e'  elevato  a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o  figurativa  e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte  le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460  giornate,  con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione,  per  il  diritto  alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto  e' altresì richiesto il  requisito  di  35  anni  di  iscrizione  negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il  diritto  alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di
invalidità di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la  domanda di pensione.
  10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino  accreditate  almeno  30  giornate  di contribuzione effettiva.
  11. Per la  contribuzione  relativa  a  periodi  successivi  al  31 dicembre  1983,  qualora   nel   corso   dell'anno   sussista   anche contribuzione relativa ad attività lavorativa  extra  agricola,  non
potrà valutarsi complessivamente  per  ciascun  anno  un  numero  di settimane superiore a 52.
  12. I contributi versati  o  accreditati  relativamente  al  lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero  inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutali per  i  coefficienti  2,60  e
3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.  
  12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma  precedente non possono,  comunque,  essere  computati  piu'  di  270  contributi giornalieri per anno.
  13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno  il  numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono  effettuare versamenti volontari per la assicurazione generale  obbligatoria  per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del predetto numero.

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