Come si determinano i contributi previdenziali nel lavoro a tempo
parziale?
In forza dell’art. 11 del Dlgs 81
del 2015 “La retribuzione minima oraria,
da assumere quale base
per il calcolo dei contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori a
tempo parziale, si determina
rapportando alle giornate
di lavoro settimanale ad
orario normale il
minimale giornaliero di
cui all'articolo 7 del
decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638[1], e dividendo l'importo
così ottenuto per il
numero delle ore di
orario normale settimanale
previsto dal contratto
collettivo
nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”.
[1] Art. 7.
1. Il numero
dei contributi settimanali
da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso
dell'anno solare, ai
fini delle prestazioni
pensionistiche a carico dell'Istituto
nazionale della
previdenza sociale, per ogni anno
solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso
retribuite o riconosciute in base alle
norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o
accreditata figurativamente per ognuna di
tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo
mensile di pensione
a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti
in vigore al
1 gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal
periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite
minimo di retribuzione
giornaliera, ivi compresa la
misura minima giornaliera dei salari medi
convenzionali, per tutte le
contribuzioni dovute in
materia di previdenza
e assistenza sociale non puo' essere inferiore al
7,50% dell'importo del
trattamento minimo mensile
di pensione a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in
vigore al 1
gennaio di ciascun anno.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
per i periodi successivi al 31
dicembre 1983 ai
fini del diritto
alle prestazioni non pensionistiche ,
per le quali
e' previsto un
requisito contributivo
a carico dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il
numero dei contributi
settimanali da accreditare
ai lavoratori per il
periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la
data di
decorrenza della pensione si
determina applicando le norme di cui ai precedenti
commi limitatamente alle settimane
comprese nel periodo considerato per le quali sia stata
prestata attività lavorativa
o che abbiano dato luogo
all'accreditamento
figurativo. Lo stesso criterio si
applica per le
altre prestazioni previdenziali e assistenziali.
5. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e
4 del presente articolo non si applicano ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi
di servizio militare o equiparato.
"Ai fini del
diritto alle prestazioni
assicurative a carico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, nel corso
di un trimestre solare il numero
dei contributi settimanali da accreditare
al lavoratore e' pari a quello delle settimane
lavorate o comunque retribuite per le quali risulti
versata o dovuta la contribuzione in base
al presente decreto semprechè per
ciascuna settimana risulti una contribuzione media
corrispondente ad un
minimo di 24 ore
lavorative. In caso
contrario sarà accreditato
un numero di
contributi settimanali pari
al quoziente, arrotondato
per eccesso, che si
ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per
l'importo contributivo corrispondente a
24 ore lavorative".
7. A decorrere
dal 1 gennaio
1984 l'importo minimo
della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati
i contributi volontari non può
essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di
retribuzione di cui
alla tabella F
allegata al decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, nella legge 26
settembre 1981, n.
537, pari o
immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata
ai sensi
del 1 comma del presente
articolo.
lavoratori dipendenti e'
quello che si ottiene applicando
alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote
percentuali in vigore per ciascuna categoria. 1990 N. 233.
9. Ai fini
dell'accertamento del diritto
e dell'anzianità contributiva
per la Determinazione
della misura delle
pensioni di vecchiaia, di
anzianità, di invalidità
ed ai superstiti
degli operai agricoli, da
liquidare con decorrenza
successiva al 31 dicembre 1983, a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, il
requisito minimo di contribuzione annua e'
elevato a 270 giornate di
contribuzione effettiva, volontaria o
figurativa e, conseguentemente,
il requisito minimo di contribuzione, per tutte
le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate,
con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per
malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per
il diritto alla pensione di anzianità. Per il
conseguimento dello stesso diritto e' altresì
richiesto il requisito di
35 anni di
iscrizione negli elenchi
nominativi di categoria; 4.050 giornate per il
diritto alla pensione di
vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di
invalidità di cui almeno 270 nel
quinquennio precedente la domanda di
pensione.
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo
nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate
di contribuzione effettiva.
11. Per la contribuzione relativa
a periodi successivi
al 31 dicembre 1983,
qualora nel corso
dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra
agricola, non
potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un
numero
di settimane superiore a 52.
12. I contributi versati o accreditati
relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1
gennaio 1984 in
numero inferiore a 270 giornate per anno
sono rivalutali per i coefficienti 2,60 e
3,86, rispettivamente, per gli
uomini e per le donne e i ragazzi.
12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque,
essere computati piu' di 270 contributi giornalieri per anno.
13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il
numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per la
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti
ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del
predetto numero.
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