martedì 22 settembre 2015

Posso richiedere che il rapporto full time sia trasformato in part time dopo la maternità?


Il comma 7 dell’art. 8 del dlgs 81 del 2015 stabilisce espressamente: “il lavoratore può chiedere, per una sola volta,  in  luogo  del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora  spettante  ai sensi del Capo V[1] del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo  pieno  in  rapporto  a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non  superiore  al 50 per cento. Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  dar  corso  alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.






[1] Capo V Congedo parentale


Art. 32. Congedo parentale   1. Per ogni bambino, nei  primi  suoi  dodici  anni  di  vita, ciascun genitore ha  diritto  di  astenersi  dal  lavoro  secondo  le modalità  stabilite  dal  presente  articolo.  I  relativi   congedi parentali dei  genitori  non  possono  complessivamente  eccedere  il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il  diritto  di  astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il  periodo  di  congedo  di maternità di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un  periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis.  La  contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il personale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede, altresì, al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di funzionalità  connesse all'espletamento   dei   relativi   servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalità  di  fruizione  e  di differimento del congedo.
1-ter. In  caso  di  mancata  regolamentazione,  da  parte  della contrattazione  collettiva,  anche  di   livello   aziendale,   delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria,  ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari  alla  metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel  corso  del  quale  ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui  al  presente  comma  e' esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui  al  presente  decreto  legislativo.  Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano  al  personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei  vigili  del  fuoco  e soccorso pubblico.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore  a  tre mesi, il limite complessivo dei congedi  parentali  dei  genitori  e' elevato a undici mesi.  
3. Ai fini dell'esercizio del diritto  di  cui  al  comma  1,  il genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilità,  a preavvisare il datore di lavoro secondo  le  modalità  e  i  criteri definiti dai contratti collettivi e,  comunque,  con  un  termine  di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la  fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente  anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore  di lavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate  misure  di   ripresa dell'attività lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Art. 33. Prolungamento del congedo
       
1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5  febbraio  1992,  n. 104, la lavoratrice madre o, in  alternativa,  il  lavoratore  padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita  del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo  massimo,  comprensivo  dei periodi  di  cui  all'articolo  32,  non  superiore  a  tre  anni,  a condizione che il bambino non sia ricoverato  a  tempo  pieno  presso istituti specializzati, salvo che, in tal  caso,  sia  richiesta  dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa  al  prolungamento  del  congedo  possono  essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora  l'altro genitore non ne abbia diritto.
4.  Il prolungamento di cui al comma  1  decorre  dal  termine  del  periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.


Art. 34. Trattamento economico e normativo

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo  32  alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al sesto anno di  vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento  della  retribuzione, per un periodo massimo  complessivo  tra  i  genitori  di  sei  mesi. L'indennità e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento  del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi  di  congedo  parentale  di  cui  all'articolo  32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e  2  e'  dovuta  , fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al  30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del  trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti  in  materia  di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla  tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

  Art. 35. Trattamento previdenziale

1.  I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico  e  normativo  di  cui  all'articolo  34, commi 1 e 2, sono coperti  da  contribuzione  figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell'articolo 25.
2.  I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3, compresi  quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti   da   contribuzione   figurativa,  attribuendo  come  valore retributivo  per  tale  periodo  il  200 per cento del valore massimo dell'assegno  sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la  facoltà  di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con  versamento  dei  relativi  contributi  secondo  i  criteri  e le modalità della prosecuzione volontaria.
3.  Per  i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti    ai    fondi   sostitutivi   dell'assicurazione   generale obbligatoria   gestita  dall'Istituto  nazionale  previdenza  sociale (INPS)  ai  quali  viene  corrisposta  una retribuzione ridotta o non viene   corrisposta   alcuna  retribuzione  nei  periodi  di  congedo parentale,  sussiste  il diritto, per la parte differenziale mancante alla  misura  intera  o  per  l'intera  retribuzione  mancante,  alla contribuzione  figurativa  da  accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4.  Gli  oneri  derivanti  dal  riconoscimento  della contribuzione figurativa  di  cui  al  comma  3,  per  i soggetti iscritti ai fondi esclusivi  o  sostitutivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e    alle    forme    di    previdenza   sostitutive   ed   esclusive dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidità,  la vecchiaia  e  i  superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti  a  quelli  che  danno  luogo  al  congedo  parentale, collocati  temporalmente  al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere  riscattati,  nella  misura  massima  di  cinque  anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e  successive  modificazioni,  a condizione che i richiedenti possano
far  valere,  all'atto  della domanda, complessivamente almeno cinque anni  di  contribuzione  versata  in  costanza di effettiva attività lavorativa.

Art. 36. (Adozioni e affidamenti)

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo  spetta  anche  nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.  
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi  e affidatari, qualunque sia l'età  del  minore,  entro  dodici  anni dall'ingresso del minore in  famiglia,  e  comunque  non  oltre  il raggiungimento della maggiore età.
3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, e'  dovuta,  per il periodo  massimo  complessivo  ivi  previsto,  entro  i  sei  anni dall'ingresso del minore in famiglia.

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