Posso richiedere che il rapporto full time sia trasformato in part time
dopo la maternità?
Il comma 7 dell’art. 8 del dlgs
81 del 2015 stabilisce espressamente: “il
lavoratore può chiedere, per una sola volta,
in luogo
del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante
ai sensi del Capo V[1] del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione
d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore
di lavoro e'
tenuto a dar
corso alla trasformazione entro
quindici giorni dalla richiesta.
[1] Capo V Congedo parentale
Art.
32. Congedo parentale 1. Per ogni
bambino, nei primi
suoi dodici anni
di vita, ciascun genitore
ha diritto di
astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite
dal presente articolo.
I relativi congedi parentali dei genitori
non possono complessivamente eccedere
il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto
di astenersi dal lavoro compete:
a)
alla madre lavoratrice, trascorso il
periodo di congedo
di maternità di cui al
Capo III, per
un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi;
b)
al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c)
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi.
1-bis. La
contrattazione collettiva di
settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui
al comma 1 su base oraria, nonché i
criteri di calcolo della base oraria e
l'equiparazione di un determinato
monte ore alla singola giornata lavorativa.
Per il personale del comparto
sicurezza e difesa di quello dei vigili
del fuoco e soccorso
pubblico, la disciplina
collettiva prevede, altresì,
al fine
di tenere conto
delle peculiari esigenze
di funzionalità connesse all'espletamento dei
relativi servizi istituzionali,
specifiche e diverse modalità
di fruizione e di differimento
del congedo.
1-ter.
In caso
di mancata regolamentazione, da
parte della contrattazione collettiva,
anche di livello
aziendale, delle modalità di
fruizione del congedo parentale su base oraria,
ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella
oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla
metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale
o mensile immediatamente precedente a quello nel corso
del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di
cui al
presente comma e' esclusa la cumulabilità della fruizione
oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al
presente decreto legislativo.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al
personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili
del fuoco e soccorso pubblico.
2.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un
periodo continuativo o frazionato non inferiore
a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei
genitori e' elevato a undici
mesi.
3.
Ai fini dell'esercizio del diritto
di cui al
comma 1, il genitore
e' tenuto, salvo
casi di oggettiva
impossibilità, a preavvisare il
datore di lavoro secondo le modalità
e i criteri definiti dai contratti collettivi
e, comunque, con
un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni
indicando l'inizio e la fine del periodo
di congedo. Il termine di preavviso e' pari
a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base
oraria.
4.
Il congedo parentale
spetta al genitore
richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
4-bis.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro
concordano, ove necessario,
adeguate misure di
ripresa dell'attività lavorativa,
tenendo conto di
quanto eventualmente previsto
dalla contrattazione collettiva.
Art.
33. Prolungamento del congedo
1.
Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo
parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo,
comprensivo dei periodi di
cui all'articolo 32,
non superiore a
tre anni, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso,
sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
3.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1
decorre dal termine
del periodo corrispondente alla
durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi
dell'articolo 32.
Art.
34. Trattamento economico e normativo
1.
Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32
alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo
tra i genitori
di sei mesi. L'indennità e' calcolata secondo quanto
previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2.
Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3.
Per i periodi di congedo
parentale di cui
all'articolo 32 ulteriori
rispetto a quanto previsto ai commi 1 e
2 e' dovuta , fino all'ottavo anno di vita del bambino,
un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia
inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in
materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
5.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6.
Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.
Art. 35. Trattamento previdenziale
1. I periodi di congedo parentale che danno
diritto al trattamento economico e normativo
di cui all'articolo
34, commi 1 e 2, sono coperti
da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma
1 dell'articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui
all'articolo 34, comma 3, compresi
quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da
contribuzione figurativa, attribuendo
come valore retributivo per
tale periodo il 200
per cento del valore massimo dell'assegno
sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà
di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento
dei relativi contributi
secondo i criteri
e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i
dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai
fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestita
dall'Istituto nazionale previdenza
sociale (INPS) ai quali
viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta
alcuna retribuzione nei
periodi di congedo parentale, sussiste
il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura
intera o per
l'intera retribuzione mancante,
alla contribuzione
figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui
all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
4. Gli
oneri derivanti dal
riconoscimento della
contribuzione figurativa di cui
al comma 3,
per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o
sostitutivi
dell'assicurazione generale
obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti
medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni
lavoratori dipendenti e alle forme
di previdenza
sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i
superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a
quelli che danno
luogo al congedo
parentale, collocati
temporalmente al di fuori del
rapporto di lavoro, possono essere
riscattati, nella misura
massima di cinque
anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano
far valere,
all'atto della domanda,
complessivamente almeno cinque anni
di contribuzione versata
in costanza di effettiva attività
lavorativa.
Art.
36. (Adozioni e affidamenti)
1.
Il congedo parentale di cui al presente Capo
spetta anche nel caso di adozione, nazionale e
internazionale, e di affidamento.
2.
Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del
minore, entro dodici
anni dall'ingresso del minore in
famiglia, e comunque
non oltre il raggiungimento della maggiore età.
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