Come è disciplinato il regime intertemporale dell'apprendistato tra l'entrata in vigore del Dlgs 276 del 2003 e la l. 25 del 1955?
Tribunale Torino Sez. lavoro, Sent., 19-04-2018
Ai fini della decisione della presente controversia risulta preliminare l'accertamento della normativa ratione temporis applicabile ai contratti in esame.
La L. n. 25 del 1955, invocata da parte ricorrente, costituiva, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, il parametro normativo di riferimento per la disciplina del contratto di apprendistato.
Come noto, la cd. riforma B. ha innovato profondamente la materia, scindendo l'originaria unica fattispecie di apprendistato in tre distinte tipologie contrattuali, le quali con diversa gradualità coniugano le esigenze formative con la pratica professionale.
La menzionata riforma non ha, tuttavia, espressamente abrogato la normativa previgente.
Secondo parte ricorrente la mancata abrogazione della legge menzionata evidenzia la volontà legislativa di mantenere in vigore entrambi i testi normativi in un'ottica di reciproca integrazione.
Tale opzione interpretativa non pare condivisibile per le seguenti ragioni.
Il menzionato decreto, in considerazione del mutato quadro costituzionale e, in particolare, della riforma del Titolo V della Costituzione, enuncia i principi generali che governano i tre contratti di apprendistato, demandando alle Regioni e all'autonomia collettiva la regolamentazione di dettaglio del loro contenuto formativo.
Tuttavia, nella consapevolezza dei tempi necessari all'adozione della normativa attuativa della riforma, l'art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003 precisa che "m attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia" e, dunque, la L. n. 25 del 1955; legge, di conseguenza, non espressamente abrogata dal successivo art. 85.
La mancata espressa abrogazione della disciplina previgente non deve, pertanto, essere interpretata come sintomatica dell'intenzione legislativa di mantenere in vigore entrambi i testi normativi, quanto piuttosto della evidenziata necessità di offrire una disciplina medio tempore applicabile all'istituto in esame, in tal modo evitando vuoti di disciplina. Tale conclusione trova conferma nell'art. 53, comma 4, del menzionato decreto ai sensi del quale "resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni".
Non si comprenderebbe, invero, la necessità di specificare la permanenza in vigore della predetta legge con esclusivo riferimento alla disciplina previdenziale ed assistenziale se, come affermato da parte ricorrente, l'intero testo normativo risultasse essere ancora la fonte primaria di disciplina della materia.
Inoltre, il menzionato art. 85 dispone la sola abrogazione di alcune specifiche norme della L. n. 25 del 1955, oramai inapplicabili alla luce del quadro normativo vigente in materia di mercato del lavoro, mantenendo in vigore norme della pregressa disciplina che non risultano tuttavia compatibili con le innovazioni portate dal D.Lgs. n. 276 del 2003 al diritto del lavoro ingenerale1.
A tale proposito risulta utile operare un raffronto tra l'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003 ai sensi del quale "possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico‐professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni" e l'art. 16, comma 1, L. n. 196 del 1997 (che ha abrogato l'art. 6 L. n. 25 del 1955) che, contrariamente, dispone che "possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non inferiore a ventiquattro" (con possibilità di estendere l'età fino ai ventisei anni in determinate aree territoriali).
La mancata espressa abrogazione di norme palesemente incompatibili evidenzia la volontà legislativa di mantenere in vigore la pregressa normativa solo temporaneamente, sino alla completa attuazione della nuova disciplina, destinata a sostituire il quadro normativo previgente.
Parimenti emblematico risulta il confronto tra l'art. 49, comma 4, D.Lgs. n. 276 del 2003 cit, ai sensi del quale "il contratto di apprendistato professionalizzante é disciplinato in base ai seguenti principi: (...) c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c.", e l'art. 19 L. n. 25 del 1955 che prevede una facoltà del tutto analoga.
In tal caso, sono state mantenute in vigore due norme dal medesimo tenore, il che contrasta con l'ipotesi secondo cui la L. del 1955 rimanga applicabile all'apprendistato professionalizzante, poiché in tal caso la nuova disposizione sarebbe del tutto pleonastica. Anzi, proprio in tale occasione il legislatore del 1955 aveva sancito l'obbligo di considerare "utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore il periodo di apprendistato", previsione assente nella nuova norma.
In tal modo ricostruiti i rapporti tra i due testi legislativi in esame, occorre, pertanto, valutare se all'epoca della stipulazione dei contratti di cui è causa risultasse compiutamente regolamentato l'apprendistato professionalizzante, con conseguente superamento, in caso di positivo accertamento, della L. n. 25 del 1955.
A tale proposito giova richiamare il comma 5 bis dell'art. 49 D.Lgs. n. 276 del 2003 cit, introdotto dal legislatore con la L. n. 80 del 2005 al fine di accelerare il processo di messa a regime dell'istituto, ai sensi del quale, in attesa di apposite leggi regionali da adottarsi di intesa con le parti sociali, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante viene demandata all'autonomia collettiva.
La normativa contrattuale applicata nel caso di specie, adottata in attuazione del rinvio operato dal menzionato decreto e, in particolare, l'Acc. del 1 marzo 2006 (successivo alla menzionata novella), determina pertanto il superamento della L. n. 25 del 1955: all'indomani di tale accordo, infatti, ogni aspetto della nuova fattispecie di apprendistato è compiutamente regolato dalle norme legali (art. 47 e seguenti D.Lgs. n. 276 del 2003) e contrattuali2.
Tale rilievo risulta assorbente ai fini del rigetto del presente ricorso, non potendosi riscontrare nella disciplina ratione temporis applicabile ai contratti in esame , i.e. il D.Lgs. n. 276 del 2003 (come integrato dall'accordo collettivo del marzo 2006), una norma impositiva dell'obbligo di equiparazione del periodo di apprendistato al lavoro cd. ordinario ai fini della determinazione degli aumenti periodici di anzianità.
In considerazione della complessità della questione trattata e della presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti in materia si dispone la compensazione delle spese di lite.