Come regolamenta il
codice disciplinare il ccnl dipendenti aziende e cooperative esercenti attività
nel settore servizi Cisal?
TITOLO
LXIX Art. 169 - Doveri del Lavoratore
Il Lavoratore ha l’obbligo di svolgere con impegno e la massima
diligenza, correttezza e fedeltà, le proprie mansioni, per le quali sia stato
assunto o alle quali sia stato successivamente adibito.
In particolare, il Lavoratore deve:
a. rispettare l’orario di lavoro stabilito e adempiere a
tutte le formalità previste per il controllo delle presenze sul luogo di
lavoro;
b. osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dal
Datore di lavoro o dai preposti, nel rispetto della disciplina del lavoro,
delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL;
c. ricevere, salvo giustificato impedimento, le
comunicazioni formali del Datore di lavoro accusandone ricevuta;
d. osservare il più assoluto riserbo sugli interessi dell’Azienda,
evitando di diffondere, in particolar modo alla concorrenza, notizie
riguardanti le strategie di mercato messe in attodall’Azienda stessa;
e. astenersi dall’assumere impegni e dallo svolgere
attività che siano in contrasto con i doveri e gli obblighi derivanti dal
vincolo fiduciario instaurato con l’Azienda e da azioni in contrasto con l’obbligo
di correttezza nei confronti della stessa;
f. usare modi cortesi nei riguardi della clientela e di
terzi che, per qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con l’Azienda;
g. evitare di accedere ai locali dell’Azienda e di
trattenervisi oltre l’orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di
servizio e con l’autorizzazione dell’Azienda;
h. utilizzare le dotazioni informatiche e telefoniche nei
limiti d’uso prescritti dal Datore di lavoro;
i. astenersi dall’estrarre copie di dati, archivi e simili
senza apposita autorizzazione del Datore di lavoro;
j. osservare tutte le disposizioni disciplinari e di
lavoro in uso presso l’Azienda, nel rispetto del potere organizzativo e
disciplinare del Datore di Lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente
CCNL.
Art. 170 - Disposizioni Disciplinari - Il mancato
rispetto dei doveri di cui all’articolo precedente da parte del personale
comporta l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità
delle infrazioni/mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1. rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
2. rimprovero scritto;
3. multa in misura non superiore
all’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un
periodo non superiore a 10 giorni;
5. licenziamento disciplinare.
Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari
diversi dal rimprovero verbale sarà in ogni caso necessaria la preventiva contestazione
formale dell’addebito al Lavoratore e sentirlo a sua difesa.
Tale comunicazione dovrà essere fatta per iscritto, e
dovrà contenere la specifica indicazione dell’infrazione commessa. Il
Lavoratore avrà la possibilità di presentare le proprie giustificazioni entro 5
giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione e di richiedere, al contempo,
di essere ascoltato dal Datore di lavoro.
L’adozione del provvedimento disciplinare, a pena di
decadenza, dovrà avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine
assegnato al Lavoratore per presentare le proprie giustificazioni, e dovrà
essere comunicata allo stesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, o comunicazione scritta con indicazione di ricevuta.
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica
in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già
dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che, pur non
avendo determinato un danno effettivo all’Azienda, siano potenzialmente
dannose.
Il provvedimento della multa si applica, nei limiti
previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a
rimproveri per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all’Azienda
involontario ma riconducibile a mancata diligenza.
A titolo esemplificativo:
a. ritardi anche dopo rimproveri specifici nell’inizio del
lavoro senza giustificazione;
b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c. si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo
di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello;
d. si assenti dal lavoro per almeno un’ora senza
comprovata giustificazione;
e. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento
della propria dimora;
f. si presenti al lavoro in stato di manifesta alterazione
etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti.
g. commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato
origine a rimprovero scritto.
L’importo derivante dalle multe sarà destinato all’ENBIC.
Il provvedimento della sospensione dal servizio e
dalla retribuzione si applica, nei termini previsti dalla Legge, nei confronti
del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione,
con comprovata responsabilità;
b. si presenti recidivo in servizio in stato di manifesta
ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti;
c. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento
della propria dimora durante i congedi o la malattia;
d. si assenti dal lavoro per un’intera giornata senza
comprovata giustificazione;
e. non si presenti, senza giustificato e comprovato
motivo, alla visita medica periodica, regolarmente comunicata dall’Azienda;
f. commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta
nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che prevedono la multa. Ferma
restando l’assenza ingiustificata, la quale potrà comportare l’adozione di più
gravi provvedimenti.
Il provvedimento del licenziamento disciplinare,
salvo ogni altra azione legale, siapplica per le infrazioni di seguito
indicate:
A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
(con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi,
o per più di 4 giornate nell’anno solare, senza comprovata giustificazione;
b. si assenti, senza giustificazione, per 3 giornate
complessive nell’arco degli ultimi 24 mesi, nel giorno precedente o seguente i
giorni di riposo o festivi o di ferie;
c. commetta grave violazione degli obblighi di cui all’Art.
169;
d. commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla
sicurezza e sull’igiene del lavoro;
e. commetta abuso di fiducia, concorrenza alla propria
Azienda o violazione del segreto d’ufficio;
f. svolga, in concorrenza con l’attività dell’Azienda,
prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, al di fuori dell’orario di
lavoro;
g. mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso
nei confronti del Datore di lavoro, dei superiori, dei colleghi o dei
sottoposti;
h. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell’anno
solare, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la
sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
i. falsifichi le scritture contabili dell’Azienda, senza
trarne personale beneficio;
j. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di
custode con danno potenziale all’Azienda;
k. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga
gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza manifesto pericolo di
reiterazione nell’infrazione;
l. commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto
pericolo di reiterazione;
m. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing
senza manifesto pericolo di reiterazione;
n. colpevolmente non comunichi al Datore di Lavoro il
coinvolgimento e gli estremi del terzo responsabile;
o. sia recidivo nel non presentarsi, senza giustificato e
comprovato motivo, alla visita medica periodica, regolarmente comunicata dall’Azienda;
p. commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di
comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di
organizzazione e gestione adottato dall’Azienda ai sensi degli Artt. 6 e 7 del
D. Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le
disposizioni contrattuali.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta
infrazioni od assuma comportamenti che siano tali da rendere impossibile la
prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed
irreversibile lesione del rapporto fiduciario.
A titolo esemplificativo:
a. violi l’obbligo di fedeltà all’Azienda, comunicando a
terzi notizie e informazioni riservate e/o riproducendo o esportando documenti,
progetti, apparecchiature o altri oggetti di proprietà aziendale;
b. svolga, in concorrenza con l’attività dell’Azienda,
prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, durante l’orario di lavoro;
c. commetta furto, frode, danneggiamento volontario od
altri simili reati;
d. falsifichi le scritture
contabili dell’Azienda, traendone personale beneficio;
e. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di
custode con conseguente danno all’Azienda;
f. commetta violenza privata nei confronti del Datore di
lavoro e dei colleghi, con pericolo di reiterazione;
g. nell’ambito di lavoro commetta molestie sessuali, con
pericolo di reiterazione;
h. commetta grave e comprovato mobbing con pericolo di
reiterazione;
i. commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa
compromettere la sicurezza e l’incolumità del personale, o del pubblico, e/o
arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali
aziendali.
Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze di
cui alle lettere del precedente alinea “Licenziamento per giusta causa”, l’Azienda
potrà disporne, con effetto immediato, la sospensione cautelare, non
disciplinare, per un periodo non superiore a 15 giorni, al fine di consentire l’esaurirsi
della procedura di contestazione ex Art. 7, L. 300/1970.
Nel caso in cui l’Azienda decida di procedere al
licenziamento, il periodo di sospensione cautelare non disciplinare non
produrrà alcun effetto di tipo retributivo o normativo, corrispondendo ad una
sospensione non retribuita.
Qualora l’Azienda non proceda al licenziamento per giusta
causa, salvo diverso accordo con il Lavoratore, l’intervenuto periodo di
sospensione cautelare non disciplinare corrisponderà ad un periodo di
sospensione retribuita.
Indipendentemente dalle azioni disciplinari, il
Lavoratore, a norma di Legge, è tenuto al risarcimento dei danni arrecati.
Art. 171 - Codice disciplinare - Ai sensi e per gli
effetti dell’Art. 7 della L. 300/70, le disposizioni contenute negli articoli
di cui al presente Titolo, nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi
aziendali in materia di sanzioni disciplinari, devono essere portate a conoscenza
dei Lavoratori mediante affissione in luoghi accessibili a tutti.
Il Lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il
quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, potrà
avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’Art. 7 della L. 300/70 e
successive modificazioni ed integrazioni, o di quelle previste dal presente
CCNL.