In caso di cessione di azienda in permanenza del rapporto di lavoro chi
è obbligato a pagare il TFR?
In applicazione dei principi dell’art. 2112 cc, Cass. 2016
n. 164 ha
statuito:
“In caso di cessione di azienda soggetta al regime di cui all. 2112 cc,
posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine
rapporto, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del
lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, quanto alla quota maturata
nel periodo anteriore alla cessione, in ragione del vincolo di solidarietà e
resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla
cessione; il datore di lavoro cedente, invece, rimane obbligato nei confronti
del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto
maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale.
Ne consegue la legittimazione del lavoratore a proporre istanza di fallimento
del datore di lavoro cedente”.
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