giovedì 19 maggio 2016

In caso di cessione di azienda in permanenza del rapporto di lavoro chi è obbligato a pagare il TFR?


In applicazione dei principi dell’art. 2112 cc, Cass. 2016 n. 164 ha statuito:


“In caso di cessione di azienda soggetta al regime di cui all. 2112 cc, posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione, in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione; il datore di lavoro cedente, invece, rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale. Ne consegue la legittimazione del lavoratore a proporre istanza di fallimento del datore di lavoro cedente”.

Nessun commento:

Posta un commento