Come è regolamentato il premio di risultato nel ccnl
metalmeccanici industria?
Art. 12. – Premio di risultato.
Nelle aziende di cui al punto 6) della Premessa al presente Contratto la contrattazione aziendale con contenuti economici e` consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttivita`, di qualita`, di redditivita` ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitivita` aziendale nonche´ ai risultati legati all’andamentoe conomico dell’impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto 7) della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitivita` e delle condizioni essenziali di redditivita` dell’azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o piu` di uno tra quelli indicati al primo comma.
Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla Rappresentanza sindacale unitaria entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la Direzione aziendalefornira` alla Rappresentanza sindacale aziendale informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio.
L’erogazione del Premio avra` le caratteristiche di non determinabilita` a priori e, a seconda dell’assunzione di uno o piu` criteri di riferimento di cui al primo comma, potra` essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverra` secondo criteri e modalita` aziendalmente definiti dalle parti.
Il Premio come sopra definito sara` ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti e` assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare.
Considerata la novita` e le particolari caratteristiche che l’istituto del Premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una Commissione paritetica nazionale che assumera` il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere.
Dal 1º luglio 1994 non trova piu` applicazione la disciplina per l’istituzione del «premio di produzione» di cui all’art. 9 del C.c.n.l. 14 dicembre 1990 e l’indennita` sostitutiva di cui al punto 4 dell’articolo sopracitato, per le aziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori.
I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura eventualmente gia` presenti in azienda non saranno piu` oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi gia` concordati e consolidati alla data del 30 giugno 1994, le parti, all’atto dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare ne´ oneri per le aziende ne´ perdite per i lavoratori.
Nota a verbale.
Il presente Contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sull’applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le Rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente C.c.n.l., che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
Norma concordata nel Verbale di accordo stipulato in sede ministeriale il 4 febbraio 1997.
Fermo restando quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovra` riguardare esclusivamente erogazioni legate ai risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttivita`, qualita`, redditivita` ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitivita` aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti.
Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potra` essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 17, Disciplina generale, Sezione terza, (attuale art. 7, Sezione quarta, Titolo VII) a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni.
Linee guida per la diffusione del premio di risultato.
Le parti al fine di favorire la diffusione della contrattazione aziendale con contenuti economici collegati ai risultati con particolare riferimento alle imprese di minore dimensione, in data 28 luglio 2010 hanno concordato apposite «Linee guida» e una specifica procedura per le aziende in cui non sia stata costituita la R.s.u. riportate nell’Allegato n. 5 al presente Contratto.
Dichiarazione comune
Le parti convengono che tra i criteri di attribuzione individuale del Premio di Risultato da definire in sede di contrattazione aziendale potra` essere preso a riferimento l’effettivo svolgimento delle prestazioni richieste connesse ai sistemi di flessibilita` previsti dal C.c.n.l. o dagli accordi aziendali.
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