Come sono disciplinate le ferie nel ccnl chimico farmaceutico
industria?
Art. 14 - Ferie
Nel corso di ogni anno il
lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli
elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto
indicati. Lavoratori con anzianità di servizio:
A) fino a 10 anni: 4 settimane;
B) oltre i 10 anni: 5 settimane.
Per i lavoratori normalmente
retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita
alla media di guadagno realizzata nel mese precedente.
In caso di ferie frazionate,
cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana, salvo
il caso in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell’orario
settimanale in cinque giorni. In caso di distribuzione dell’orario normale di
lavoro su un arco di più settimane come previsto alla lettera C), punto 2)
dell’art. 8, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate
in base al particolare orario di lavoro fissato in impresa nello stesso
periodo.
Il periodo di riposo annuale ha
normalmente carattere continuativo; solamente le festività previste dalle
lettere b) e c) dell’art. 11 che cadono in tale periodo (con esclusione delle
festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione
dell’orario contrattuale di lavoro in 5 giorni), non sono computabili agli
effetti delle ferie, mentre è consentito che si faccia luogo ad un
corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al pagamento dell’indennizzo
come specificato al successivo comma 10.
La scelta dell’epoca sarà fatta
di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio. Il lavoratore
può chiedere il godimento delle ferie nell’anno feriale di maturazione.
Qualora ciò non risultasse
praticabile, al fine di un effettivo godimento delle ferie, è ammessa la
possibilità di fruizione delle stesse entro 30 mesi dal termine dell’anno di
maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro sei mesi
dal termine dell’anno successivo a quello di maturazione.
Non è ammessa la rinuncia o la
non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il non
godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva
corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da
calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento
della liquidazione.
In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza
del periodo previsto di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto, anche se la
risoluzione del rapporto di lavoro avvenga nel corso del primo anno, alla
liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alle frazioni di un anno
feriale incompiuto, sempre che non abbia già usufruito del relativo periodo di
ferie, nel quale caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per
le ferie godute in più dei dodicesimi maturati.
Le frazioni superiori a 15 giorni
saranno computate come mese intero. Qualora il lavoratore venga richiamato in
servizio durante il periodo di ferie l’impresa è tenuta ad usargli, sia per il
rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il
trattamento di trasferta previsto dall’art. 22.
Specificità settoriali:
Abrasivi La presente disciplina
si applica nei confronti di tutti i lavoratori in forza dal 1/1/2008.
Specificità settoriali:
Lubrificanti e GPL
Il secondo comma del presente
articolo è sostituito dal seguente: Lavoratori con anzianità di servizio:
A) fino a 10 anni: 4 settimane;
B) oltre i 10 anni e fino ai 18:
4 settimane e tre giorni;
C) oltre i 18 anni: 5 settimane e
due giorni.
Chiarimento a verbale
I periodi feriali suindicati
tengono conto della coincidenza delle festività di cui alle lettere b) e c)
dell’art. 11 con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario
contrattuale settimanale di lavoro in 5 giorni.
Pertanto per tali festività non
si farà più luogo alla concessione di corrispondenti ferie aggiuntive o del
sostitutivo trattamento economico di cui al precedente CCNL 12/12/1969 (art. 11
parte operai, art. 4 parte qualifiche speciali e art. 10 parte impiegati).
Dichiarazione a verbale
Le Parti, premesso che con il
CCNL 20/7/90 hanno superato le differenze esistenti in materia di ferie tra le
diverse qualifiche di lavoratori, hanno convenuto che ai lavoratori di cui ai
Gruppi 1), 2) e 3) dell’art. 4, assunti entro il 31/8/1990, a partire dalla
maturazione del 18° anno di anzianità di servizio verrà riconosciuto il periodo
di ferie annue di 5 settimane e 2 giorni previsto dal CCNL 6/12/1986.
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