In caso di
trasferimento d’azienda i debiti previdenziali verso gli enti sono esercitabili
automaticamente dal lavoratore ceduto contro il
cessionario?
Secondo Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent., 24-02-2016, n. 3646 : “in caso di trasferimento di azienda, i
debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per
l'omesso versamento dei contributi obbligatori ed esistenti al momento del
trasferimento costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e
restano soggetti alla disciplina dettata dall’art. 2560 cc, senza che possa
operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112
cc, comma 2, sia perchè la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del
dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti
previdenziali, sia perchè il lavoratore non ha diritti di credito verso il
datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (salvo
quello puramente eventuale relativo al risarcimento dei danni nell'ipotesi
prevista dall’art. 2116 c.c., comma 2), essendo estraneo al cosiddetto rapporto
contributivo, che intercorre fra l'ente previdenziale e il datore di lavoro
(Cass. nn. 8179 del 2001 e 4726 del 2002)”.
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