giovedì 5 maggio 2016

In caso di trasferimento d’azienda i debiti previdenziali verso gli enti sono esercitabili automaticamente dal lavoratore ceduto contro il  cessionario?


Secondo Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2016, n. 3646  : “in caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori ed esistenti al momento del trasferimento costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall’art. 2560 cc, senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112 cc, comma 2, sia perchè la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, sia perchè il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (salvo quello puramente eventuale relativo al risarcimento dei danni nell'ipotesi prevista dall’art. 2116 c.c., comma 2), essendo estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l'ente previdenziale e il datore di lavoro (Cass. nn. 8179 del 2001 e 4726 del 2002)”.

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