martedì 3 maggio 2016

Come sono regolamentati le  festività,  i permessi e le ex Festività nel ccnl Chimico Farmaceutico Industria?


Art. 11 - Riposo settimanale - Giorni festivi

Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo. Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui ai commi precedenti;
b) le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
c) le seguenti festività:

1)Capodanno
2) Epifania (6 gennaio)
3) Assunzione (15 agosto)
4) Ognissanti (1° novembre) 5) Immacolata Concezione (8 dicembre)
6) S. Natale (25 dicembre)
7) S. Stefano (26 dicembre)
8) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento
9) Il giorno successivo alla Pasqua.

Il lavoro nelle festività sopra indicate è consentito sotto la osservanza delle norme di legge. Il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate festive di cui ai punti b) e c) è disciplinato come segue:
a) qualora non vi sia prestazione d’opera il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro, saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione globale quante sono le ore prestate con la maggiorazione della percentuale di cui al punto 3) dell’art. 9.

Per il trattamento economico e normativo delle festività cadenti nei periodi di assenza dal lavoro si fa riferimento alle norme di legge. Il trattamento di cui sopra, per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, provvigione o con altre forme di compensi mobili, comprenderà il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria del mese precedente. Qualora una delle festività di cui alle lettere b) e c) cadesse di domenica è dovuta al lavoratore giornaliero o all’addetto al turno 2x5 o 2x6 una giornata di retribuzione calcolata secondo le norme di cui all’art. 18. In sede aziendale potrà essere concordato di sostituire il trattamento anzidetto con il godimento di una giornata di riposo. Le norme su riportate si applicano anche nel caso che due delle festività di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale. Nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni (lettera C, punto 1, dell’articolo 8), l’eventuale festività coincidente con la giornata di sabato, qualora lavorata, darà luogo ad un corrispondente riposo compensativo.

Art. 12 - Trattamento economico per la Pasqua Nella ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale ricorrenza, verrà corrisposto a tutti i lavoratori l’importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto (1/25).

Specificità settoriali: Abrasivi Il trattamento economico di cui sopra non trova applicazione.

Art. 13 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro

A) I lavoratori hanno diritto di godere annualmente 5 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 26/1/1977 per le 5 ex festività.

I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni “semi-continue” (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai 5 giorni di riposo di cui al comma 1 concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.

Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono riconosciute le seguenti riduzioni dell’orario di lavoro in ragione d’anno alle diverse scadenze:
a) lavoratori giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6
40 ore ex Accordo interconfederale 22/1/83
20 ore ex CCNL 6/12/86
8 ore ex CCNL 20/7/90;
b) lavoratori turnisti 3x5 e 3x6
40 ore ex Accordo interconfederale 22/1/83
24 ore ex CCNL 6/12/86
12 ore ex CCNL 20/7/90.

I riposi e la riduzione dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono quanto, a qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle imprese.

B) I riposi e le riduzioni di orario previste al presente articolo, fatto salvo il disposto di cui al secondo comma della precedente lettera A) e quanto previsto al paragrafo 1), primo comma, della Parte X - Formazione, sono utilizzati per la realizzazione degli orari di lavoro previsti all’articolo 8.

Nota a verbale

Per gli Operatori di Vendita, già denominati Viaggiatori o Piazzisti, l’utilizzo della riduzione di orario avverrà in ragione di gruppi di otto ore per una giornata o gruppi di quattro ore per mezza giornata.


Settore abrasivi

Art. 13 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro

I lavoratori cui non si applichino il comma 3 e i commi 13, 14, 15 e 16 dell’art. 21 CCNL 12/10/1994 hanno diritto di godere annualmente 4 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 26/1/1977 per le 4 ex festività religiose.

Inoltre, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, a fronte della ex festività del 4 novembre e in sostituzione del trattamento per detta festività previsto dal precitato Accordo interconfederale, verrà erogato un trattamento aggiuntivo complessivo pari a 8/173 della retribuzione di fatto. Quanto sopra compete in ragione annua. I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni “semicontinue” (tre turni per cinque o sei giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta a 4 giorni di riposo concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente, e comunque due ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.

Ai lavoratori giornalieri e ai turnisti non a ciclo continuo, siano essi addetti a lavorazioni 2x5 e 2x6 ovvero a lavorazioni 3x5 e 3x6, sono riconosciute le seguenti riduzioni dell’orario di lavoro in ragione d’anno alle diverse scadenze:
    40 ore ex Accordo interconfederale 22/1/1983;
    24 ore ex CCNL 5/3/1987 e CCNL 31/10/1990.


Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo valgono le norme di cui ai commi 13, 14 e 15 dell’art. 21 CCNL 12/10/1994. I riposi e la riduzione dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono fino a concorrenza quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle imprese. A decorrere dall’1/1/1999, i riposi e le riduzioni di orario previste al presente articolo, fatto salvo il disposto di cui al terzo comma e il trattamento previsto a fronte della ex festività del 4 novembre (8/173 della retribuzione mensile di fatto), sono utilizzati per la realizzazione degli orari di lavoro previsti all’articolo 8.

Nota a verbale

Eventuali mutamenti della legislazione nazionale per quanto riguarda il 4 novembre comporteranno il riproporzionamento del trattamento aggiuntivo.

Settore Lubrificanti e GPL

Art. 11 – Riposo settimanale - giorni festivi (ex art. 10 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)

Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo. Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui ai commi precedenti;
b) le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno;
c) le seguenti festività:
1) Capodanno
2) Epifania (6 gennaio)
3) Assunzione (15 agosto)
4) Ognissanti (1° novembre)
5) Immacolata Concezione (8 dicembre)
6) S. Natale (25 dicembre)
7) S. Stefano (26 dicembre)
8) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento
9) Il giorno successivo alla Pasqua.

Il lavoro nelle festività sopra indicate è consentito sotto la osservanza delle norme di legge.

Il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate festive di cui ai punti b) e c) è disciplinato come segue:
a) qualora non vi sia prestazione d’opera il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro, saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione globale quante sono le ore prestate con la maggiorazione della percentuale di cui al punto 3) dell’art. 9.

Per il trattamento economico e normativo delle festività cadenti nei periodi di assenza dal lavoro si fa riferimento alle norme di legge. Il trattamento di cui sopra, per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, provvigione o con altre forme di compensi mobili, comprenderà il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria del mese precedente. Qualora una delle festività di cui alle lettere b) e c) cadesse di domenica è dovuta al lavoratore giornaliero o all’addetto al turno 2x5 o 2x6 una giornata di retribuzione calcolata secondo le norme di cui all’art. 18.

In sede aziendale potrà essere concordato di sostituire il trattamento anzidetto con il godimento di una giornata di riposo. Le norme su riportate si applicano anche nel caso che due delle festività di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale. Nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni (lettera C, punto 1, dell’articolo 8), l’eventuale festività coincidente con la giornata di sabato qualora lavorata darà luogo ad un corrispondente riposo compensativo. Nelle giornate del 24 e 31 dicembre l’orario di lavoro, con l’esclusione dei turnisti a ciclo continuo e assimilati, sarà di solito limitato alle prime 4 ore. In dette giornate ai lavoratori che non siano stati chiamati a prestare servizio dopo le prime 4 ore nulla spetterà in aggiunta alla retribuzione normale, mentre saranno corrisposte tante quote orarie di paga di fatto senza alcuna maggiorazione, quante saranno le ore di lavoro effettivamente prestate oltre le prime 4 ore.

Art. 13 – Riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro (ex artt. 7 e 10 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)

A)  I lavoratori non turnisti a ciclo continuo ed assimilati, a decorrere dall’anno 2002, in considerazione del ripristino della festività del 2 giugno, hanno diritto di godere annualmente 5 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 26/1/1977 per le ex festività nonché per le ex semifestività di Venerdì Santo e 2 Novembre. Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono riconosciute le seguenti riduzioni dell’orario di lavoro in ragione d’anno alle diverse scadenze:
– 40 ore ex Accordo interconfederale 22/1/83
– 20 ore ex CCNL 12/12/86
– 8 ore ex CCNL 3/8/90
per i lavoratori giornalieri, 2x5 e 2x6
– 12 ore ex CCNL 3/8/90 per i lavoratori turnisti 3x5 e 3x6.

I riposi e la riduzione dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle imprese.


B) A decorrere dall’1/1/99, i riposi e le riduzioni di orario previsti al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, primo comma, della Parte X - Formazione, sono utilizzati per la realizzazione degli orari di lavoro previsti all’articolo 8.

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