Come sono
regolamentati le festività, i permessi e le ex Festività nel ccnl Chimico
Farmaceutico Industria?
Art. 11 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Come previsto dalla relativa
legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far
godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti
dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il
riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che
al personale compete il riposo compensativo. Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i
prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui ai commi precedenti;
b) le ricorrenze del 25 aprile,
del 1° maggio e del 2 giugno;
c) le seguenti festività:
1)Capodanno
2) Epifania (6 gennaio)
3) Assunzione (15 agosto)
4) Ognissanti (1° novembre) 5)
Immacolata Concezione (8 dicembre)
6) S. Natale (25 dicembre)
7) S. Stefano (26 dicembre)
8) Il giorno del S. Patrono del
luogo ove ha sede lo stabilimento
9) Il giorno successivo alla
Pasqua.
Il lavoro nelle festività sopra
indicate è consentito sotto la osservanza delle norme di legge. Il trattamento
economico spettante ai lavoratori nelle giornate festive di cui ai punti b) e
c) è disciplinato come segue:
a) qualora non vi sia prestazione
d’opera il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di
lavoro, saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di
retribuzione globale quante sono le ore prestate con la maggiorazione della
percentuale di cui al punto 3) dell’art. 9.
Per il trattamento economico e
normativo delle festività cadenti nei periodi di assenza dal lavoro si fa
riferimento alle norme di legge. Il trattamento di cui sopra, per quanto riguarda
i lavoratori retribuiti a cottimo, provvigione o con altre forme di compensi
mobili, comprenderà il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria
del mese precedente. Qualora una delle festività di cui alle lettere b) e c)
cadesse di domenica è dovuta al lavoratore giornaliero o all’addetto al turno
2x5 o 2x6 una giornata di retribuzione calcolata secondo le norme di cui
all’art. 18. In
sede aziendale potrà essere concordato di sostituire il trattamento anzidetto
con il godimento di una giornata di riposo. Le norme su riportate si applicano
anche nel caso che due delle festività di cui alle lettere b) e c) insieme
coincidano con una giornata domenicale. Nel caso di orari settimanali
realizzati su un arco di 4 o 6 giorni (lettera C, punto 1, dell’articolo 8),
l’eventuale festività coincidente con la giornata di sabato, qualora lavorata,
darà luogo ad un corrispondente riposo compensativo.
Art. 12 - Trattamento economico
per la Pasqua Nella
ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale
ricorrenza, verrà corrisposto a tutti i lavoratori l’importo di una quota
giornaliera della retribuzione globale di fatto (1/25).
Specificità settoriali: Abrasivi
Il trattamento economico di cui sopra non trova applicazione.
Art. 13 - Riposi aggiuntivi e
riduzione dell’orario di lavoro
A) I lavoratori hanno diritto di
godere annualmente 5 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto
dall’Accordo interconfederale 26/1/1977 per le 5 ex festività.
I lavoratori turnisti addetti
alle lavorazioni “semi-continue” (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che
prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in
aggiunta ai 5 giorni di riposo di cui al comma 1 concessi a fronte delle ex
festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente
lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico
corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al
lavoro prestato in turno notturno.
Ai lavoratori giornalieri e
turnisti non a ciclo continuo sono riconosciute le seguenti riduzioni
dell’orario di lavoro in ragione d’anno alle diverse scadenze:
a) lavoratori giornalieri e
turnisti 2x5 e 2x6
40 ore ex Accordo
interconfederale 22/1/83
20 ore ex CCNL 6/12/86
8 ore ex CCNL 20/7/90;
b) lavoratori turnisti 3x5 e 3x6
40 ore ex Accordo
interconfederale 22/1/83
24 ore ex CCNL 6/12/86
12 ore ex CCNL 20/7/90.
I riposi e la riduzione
dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono quanto, a qualsiasi
titolo, già concesso o concordato nelle imprese.
B) I riposi e le riduzioni di
orario previste al presente articolo, fatto salvo il disposto di cui al secondo
comma della precedente lettera A) e quanto previsto al paragrafo 1), primo
comma, della Parte X - Formazione, sono utilizzati per la realizzazione degli
orari di lavoro previsti all’articolo 8.
Nota a verbale
Per gli Operatori di Vendita, già
denominati Viaggiatori o Piazzisti, l’utilizzo della riduzione di orario
avverrà in ragione di gruppi di otto ore per una giornata o gruppi di quattro
ore per mezza giornata.
Settore abrasivi
Art. 13 - Riposi aggiuntivi e
riduzione dell’orario di lavoro
I lavoratori cui non si
applichino il comma 3 e i commi 13, 14, 15 e 16 dell’art. 21 CCNL 12/10/1994
hanno diritto di godere annualmente 4 giornate di riposo in sostituzione di
quanto previsto dall’Accordo interconfederale 26/1/1977 per le 4 ex festività
religiose.
Inoltre, in occasione del
pagamento della retribuzione del mese di agosto, a fronte della ex festività
del 4 novembre e in sostituzione del trattamento per detta festività previsto
dal precitato Accordo interconfederale, verrà erogato un trattamento aggiuntivo
complessivo pari a 8/173 della retribuzione di fatto. Quanto sopra compete in
ragione annua. I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni “semicontinue”
(tre turni per cinque o sei giorni settimanali) che prestino la loro attività
nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta a 4 giorni di riposo
concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono
le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo
del trattamento economico corrispondente, e comunque due ulteriori giornate di
riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
Ai lavoratori giornalieri e ai
turnisti non a ciclo continuo, siano essi addetti a lavorazioni 2x5 e 2x6
ovvero a lavorazioni 3x5 e 3x6, sono riconosciute le seguenti riduzioni
dell’orario di lavoro in ragione d’anno alle diverse scadenze:
—
40 ore ex Accordo interconfederale 22/1/1983;
—
24 ore ex CCNL 5/3/1987 e CCNL 31/10/1990.
Per i lavoratori turnisti a ciclo
continuo valgono le norme di cui ai commi 13, 14 e 15 dell’art. 21 CCNL
12/10/1994. I riposi e la riduzione dell’orario di lavoro di cui ai punti
precedenti assorbono fino a concorrenza quanto a qualsiasi titolo già concesso
o concordato nelle imprese. A decorrere dall’1/1/1999, i riposi e le riduzioni
di orario previste al presente articolo, fatto salvo il disposto di cui al
terzo comma e il trattamento previsto a fronte della ex festività del 4
novembre (8/173 della retribuzione mensile di fatto), sono utilizzati per la
realizzazione degli orari di lavoro previsti all’articolo 8.
Nota a verbale
Eventuali mutamenti della
legislazione nazionale per quanto riguarda il 4 novembre comporteranno il
riproporzionamento del trattamento aggiuntivo.
Settore Lubrificanti e GPL
Art. 11 – Riposo settimanale -
giorni festivi (ex art. 10 CCNL petrolio, lubrificanti e GPL)
Come previsto dalla relativa
legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far
godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti
dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il
riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che
al personale compete il riposo compensativo. Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i
prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui ai commi precedenti;
b) le ricorrenze del 25 aprile,
del 1° maggio e del 2 giugno;
c) le seguenti festività:
1) Capodanno
2) Epifania (6 gennaio)
3) Assunzione (15 agosto)
4) Ognissanti (1° novembre)
5) Immacolata Concezione (8
dicembre)
6) S. Natale (25 dicembre)
7) S. Stefano (26 dicembre)
8) Il giorno del S. Patrono del
luogo ove ha sede lo stabilimento
9) Il giorno successivo alla
Pasqua.
Il lavoro nelle festività sopra
indicate è consentito sotto la osservanza delle norme di legge.
Il trattamento economico
spettante ai lavoratori nelle giornate festive di cui ai punti b) e c) è
disciplinato come segue:
a) qualora non vi sia prestazione
d’opera il trattamento suddetto è compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di
lavoro, saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di
retribuzione globale quante sono le ore prestate con la maggiorazione della
percentuale di cui al punto 3) dell’art. 9.
Per il trattamento economico e
normativo delle festività cadenti nei periodi di assenza dal lavoro si fa
riferimento alle norme di legge. Il trattamento di cui sopra, per quanto
riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, provvigione o con altre forme di
compensi mobili, comprenderà il valore delle quote mobili calcolate sulla media
oraria del mese precedente. Qualora una delle festività di cui alle lettere b)
e c) cadesse di domenica è dovuta al lavoratore giornaliero o all’addetto al
turno 2x5 o 2x6 una giornata di retribuzione calcolata secondo le norme di cui
all’art. 18.
In sede aziendale potrà essere
concordato di sostituire il trattamento anzidetto con il godimento di una
giornata di riposo. Le norme su riportate si applicano anche nel caso che due
delle festività di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata
domenicale. Nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni
(lettera C, punto 1, dell’articolo 8), l’eventuale festività coincidente con la
giornata di sabato qualora lavorata darà luogo ad un corrispondente riposo
compensativo. Nelle giornate del 24 e 31 dicembre l’orario di lavoro, con
l’esclusione dei turnisti a ciclo continuo e assimilati, sarà di solito
limitato alle prime 4 ore. In dette giornate ai lavoratori che non siano stati
chiamati a prestare servizio dopo le prime 4 ore nulla spetterà in aggiunta
alla retribuzione normale, mentre saranno corrisposte tante quote orarie di
paga di fatto senza alcuna maggiorazione, quante saranno le ore di lavoro
effettivamente prestate oltre le prime 4 ore.
Art. 13 – Riposi aggiuntivi e
riduzione dell’orario di lavoro (ex artt. 7 e 10 CCNL petrolio, lubrificanti e
GPL)
A) I lavoratori non turnisti a ciclo continuo ed
assimilati, a decorrere dall’anno 2002, in considerazione del ripristino della
festività del 2 giugno, hanno diritto di godere annualmente 5 giornate di
riposo in sostituzione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 26/1/1977
per le ex festività nonché per le ex semifestività di Venerdì Santo e 2
Novembre. Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono
riconosciute le seguenti riduzioni dell’orario di lavoro in ragione d’anno alle
diverse scadenze:
– 40 ore ex Accordo
interconfederale 22/1/83
– 20 ore ex CCNL 12/12/86
– 8 ore ex CCNL 3/8/90
per i lavoratori giornalieri, 2x5
e 2x6
– 12 ore ex CCNL 3/8/90 per i
lavoratori turnisti 3x5 e 3x6.
I riposi e la riduzione
dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono quanto a qualsiasi
titolo già concesso o concordato nelle imprese.
B) A decorrere dall’1/1/99, i
riposi e le riduzioni di orario previsti al presente articolo, fatto salvo
quanto previsto dal paragrafo 1, primo comma, della Parte X - Formazione, sono utilizzati
per la realizzazione degli orari di lavoro previsti all’articolo 8.
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