Come è disciplinato il preavviso nel ccnl per i Dipendenti di Aziende e
Cooperative esercenti attività del settore servizi - Cisal?
Art. 172 - Recesso del Datore di
lavoro - Come detto, fermo restando quanto previsto dalla L. 15 luglio 1966, n.
604 e L. 20 maggio 1970, n. 300, così come modificate dalla L. 11 maggio 1990,
n. 108, e dalla L. 92/2012, il Datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro
a tempo indeterminato per “giusta causa” o “giustificato motivo”.
Recesso per “giustificato motivo
soggettivo” (con preavviso)
Si ha, ai sensi dell’Art. 1 della
L. 604/1966, in caso di notevole o prolungato inadempimento degli obblighi
contrattuali da parte del Lavoratore, ma non così grave da impedire la prosecuzione
provvisoria del rapporto di lavoro. Può essere comminato anche nel caso di plurirecidiva
specifica violazione di norme disciplinari che abbiamo dato luogo a sanzioni. Ricadono
sotto tale fattispecie i casi di cui al paragrafo A) dell’Art. 170 che precede.
Recesso per “giustificato motivo
oggettivo” (con preavviso)
Si ha nel caso di soppressione
del posto di lavoro (licenziamento individuale) o di alcuni posti
(licenziamento individuale
plurimo) di lavoro (fino al massimo di 5 lavoratori negli ultimo 120
giorni di calendario).
Tale recesso è stato fortemente
rinnovato dal comma 40 dell’art. 1 della L. 92/2012 che prevede una specifica
procedura tassativa alla quale si rinvia.
Recesso per “giusta causa” (senza
preavviso)
Si ha quando si configura una
delle fattispecie previste dal paragrafo B) dell’Art. 170 che precede.
Art. 173 - Recesso del Lavoratore
- Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare l’intenzione di recedere dal
contratto di lavoro, devono essere presentate dal Dipendente, pena la nullità
del recesso, mediante le procedure indicate dal comma 4, Art. 55 del D. Lgs.
151/2001 e dai commi 17 e segg., Art. 4 della Legge 92/2012.
Art. 174 - Periodo di preavviso -
Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di
ferie, né di congedo matrimoniale, salvo richiesta del Lavoratore ed accordo tra
le Parti.
La parte che risolve il rapporto
di lavoro senza i termini di preavviso di cui al presente articolo del CCNL, o
con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo
della Retribuzione lorda di fatto che sarebbe spettata per il periodo di
mancato od insufficiente preavviso. Tale indennità sostitutiva sarà utile agli
effetti del computo del TFR.
Al Lavoratore preavvisato
potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. I
termini di preavviso, espressi in giorni di calendario, per ambedue le Parti contraenti
sono:
livelli fino a
5 anni d’anzianità fino a 10 anni d’anzianità oltre
a 10 anni
Quadro, I e II 60 giorni 90 giorni 120 giorni
III, IV e V 30 giorni 45
giorni 60 giorni
Op. V. 1°, 2° e 3° cat. 30 giorni 45
giorni 60 giorni
VI e VII 20 giorni 30 giorni 45 giorni
VIII 10
giorni 15 giorni 30
giorni
Il periodo di preavviso si
calcola dal giorno successivo alla data di presentazione della lettera di
dimissioni o di licenziamento.
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