Come è regolamentata l'aspettativa per gravi motivi familiari nel ccnl del commercio?
Art. 157 - Aspettativa per gravi
motivi familiari
Ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dall’art. 4, 2° comma, della legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e
3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio
2000, n. 278, il lavoratore, anche apprendista, ha diritto ad un periodo di
congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate
disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propria
famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. anche se non
conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo
grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in
modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell’arco
dell’intera vita lavorativa. Durante tale periodo il dipendente conserva il
posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo
di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la
durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello
stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi
consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i
soggetti sopra indicati. Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di
documentazione previsti dall’art.3 del medesimo regolamento di attuazione. Il
datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi
sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente. Casi d’urgenza saranno
esaminati entro 3 giorni lavorativi. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio
ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo,
devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta
del congedo e/o alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la
sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere
riesaminata nei successivi 10 giorni. Il datore di lavoro assicura l’uniformità
delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione
organizzativa e produttiva dell’impresa. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per
incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo
richiesto, intendendosi per tale il periodo di aspettativa superiore ad un
quarto della durata del contratto, frazionabile al massimo in due periodi.
Potrà essere negato inoltre quando il rapporto sia stato instaurato in ragione
della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente
norma. Ove ricorra una delle ipotesi di cui al comma precedente, è comunque
consentito al dipendente recedere dal rapporto senza obbligo del preavviso.
Il congedo di cui al presente
articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui
all’art. 4, 1° comma della legge 8 marzo 2000, n.53, per il quale il
richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a
qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno ai sensi delle medesime
disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Nel caso in cui la richiesta del
congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il
datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare
l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad
assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette
giorni. Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo
specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche
prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette
giorni.
In caso di contrasto sulla
presenza dei gravi e comprovati motivi familiari o in relazione al diniego, la
parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione Paritetica
territoriale di conciliazione che dovrà convocare le parti entro 10 giorni dal
ricevimento della richiesta, ed al Collegio Arbitrale di cui agli articoli 37 e
38.
Buongiorno, sono interessata allo stesso argomento per il ccnl Chimico Farmaceutico Industria. Ci sono variazioni?
RispondiEliminaMolte grazie