Le molestie sessuali sul luogo di lavoro sono considerate
discriminazioni?
In base all’art. 26 del Dlgs 198 del 2006
1. Sono considerate come
discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati,
posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di
violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2. Sono, altresì,
considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei
comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica,
verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una
lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo.
2-bis. Sono, altresì,
considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una
lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti
di cui ai commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi.
3. Gli atti, i patti o i
provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle
lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1 e 2 sono nulli se
adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti
medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti
sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un
reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità
di trattamento tra uomini e donne.
Nessun commento:
Posta un commento