Come sono disciplinati i buoni pasto?
Ministero dello sviluppo
economico DM 07/06/2017, n. 122
Art. 1. Ambito di
applicazione e finalità
1. Con il presente decreto
sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio
sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni
pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di
buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di garantire
la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei
rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai
consumatori.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si intende:
a) per attività di
emissione di buoni pasto, l'attività finalizzata a rendere, per il tramite di
esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale;
b) per servizi sostitutivi
di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e
bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate
dagli esercenti le attività elencate all'articolo 3;
c) per buono pasto, il
documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le
caratteristiche di cui all'articolo 4, che attribuisce, al titolare, ai
sensi
dell'articolo
2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di
mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio
convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle
società di emissione;
d) per società di
emissione, l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto,
legittimata all'esercizio, previa segnalazione certificata di inizio attività
attestante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3
dell'articolo
144 del
decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trasmessa, ai sensi dell'articolo
19 della
legge
7 agosto 1990, n. 241, al Ministero dello sviluppo economico;
e) per esercizi convenzionati,
gli esercizi presso i quali i soggetti esercenti le attività elencate
all'articolo 3 in forza di apposita convenzione con la società di emissione,
provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;
f) per cliente, il datore
di lavoro che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di
erogare il servizio sostitutivo di mensa ai soggetti di cui alla lettera g);
g) per titolare, il
prestatore di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, nonché il soggetto
che abbia instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non
subordinato, al quale, ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi
di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, è titolato ad
utilizzarli;
h) per valore facciale, il
valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'imposta sul
valore aggiunto di cui all'articolo 6.
Art. 3. Esercizi
presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa
1. Il servizio sostitutivo
di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:
b) l'attività di mensa
aziendale ed interaziendale;
e) la vendita al dettaglio
e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi
effettuata, ai sensi dell'
articolo
4, commi 1 e 8-bis, del
decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori
diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti
del codice civile;
f) nell'ambito
dell'attività di agriturismo di cui alla
legge
20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti
prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della
zona, presso la propria azienda;
g) nell'ambito
dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti
prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi
dell'articolo
12,
comma 1, della
legge
20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
h) la vendita al dettaglio
dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di
produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.
2. Ai fini delle attività
di cui al comma 1, resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico
sanitari prescritti dalla normativa vigente.
Art. 4. Caratteristiche
dei buoni pasto
1. Ai sensi del presente
decreto i buoni pasto:
a) consentono al titolare
di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale
del buono pasto;
b) consentono all'esercizio
convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti
delle società di emissione;
c) sono utilizzati
esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale,
anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai
soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione
anche non subordinato;
d) non sono cedibili, né
cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili
in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
e) sono utilizzabili
esclusivamente per l'intero valore facciale.
2. I buoni pasto in forma
cartacea devono riportare:
a) il codice fiscale o la
ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il
codice fiscale della società di emissione;
c) il valore facciale
espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di
utilizzo;
e) uno spazio riservato
alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro
dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
f) la dicitura «Il buono
pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né
commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se
datato e sottoscritto dal titolare».
3. Nei buoni pasto in forma
elettronica:
a) le indicazioni di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono associate elettronicamente ai
medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico;
b) la data di utilizzo del
buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il
quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2, sono
associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
c) l'obbligo di firma del
titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto
memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice
identificativo riconducibile al titolare stesso;
d) la dicitura di cui alla
lettera f) del comma 2 è riportata elettronicamente.
4. Le società di emissione
sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del
buono pasto.
Art. 5. Contenuto
degli accordi
1. Gli accordi stipulati
tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili
contengono i seguenti elementi:
a) la durata del contratto,
le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale
rinegoziazione o la disdetta;
b) le clausole di
utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti
di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;
c) l'indicazione dello
sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli
esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i
medesimi;
d) l'indicazione del
termine di pagamento che la società emittente è tenuta a rispettare nei
confronti degli esercizi convenzionati, comunque nell'osservanza di quanto
disposto al comma 6 del presente articolo;
e) l'indicazione del
termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro
il quale l'esercizio convenzionato potrà esigere il pagamento delle prestazioni
effettuate;
f) l'indicazione di
eventuali ulteriori corrispettivi riconosciuti alla società emittente, ivi
compresi quelli per l'espletamento di servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto
e nei limiti di cui ai commi 7 e 8.
2. Gli accordi tra la
società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili contemplano
comunque un'offerta di base, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al
cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della prima di proporre
agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi. I bandi di gara si
uniformano a quanto precede prescrivendo la presentazione da parte dei
concorrenti anche della suddetta offerta di base.
3. Gli accordi stipulati
tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non
possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale
di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di
contestazioni parziali, di quantità o valore, relative alla fatturazione dei
medesimi.
4. Gli accordi di cui al
presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica
accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.
5. Ai fini dell'attuazione
del comma 1, lettera c), è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno
sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente
in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del
contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività
necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e
fatturazione del buono pasto.
7. Nell'ambito dei
contratti di convenzionamento, ai fini della partecipazione alle gare, nonché
della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono
essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in
prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano
un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.
8. E' vietato addebitare
agli esercenti convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai
corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.
9. Resta ferma la facoltà
dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di
prestazioni aggiuntive.
10. In caso di mancato
convenzionamento a seguito della non adesione alla proposta di prestazioni
aggiuntive resta ferma l'applicabilità, ove sussistano i presupposti,
degli
articoli
1341 e
2598,
primo comma, numero 3), del codice civile. Nel caso di procedura ad
evidenza pubblica, accordi che prevedono un tale obbligo di adesione, o
comunque di fatto lo determinino, costituiscono causa di risoluzione del
contratto tra la stazione appaltante e la società di emissione.
Art. 6. Disposizioni
finali
1. Il valore facciale del
buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le
somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti
alimentari pronti per il consumo. Le variazioni dell'imposta sul valore
aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già
stipulati, ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune
rinegoziazioni per ristabilire l'equilibrio del rapporto.
2. Il Ministero dello
sviluppo economico, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e con l'Autorità nazionale anticorruzione, previe apposite
consultazioni, effettua il monitoraggio degli effetti del presente decreto al
fine della verifica dell'efficacia del medesimo.
3. In relazione al
monitoraggio da verificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, possono essere adottate disposizioni integrative e
correttive, ai sensi dell'articolo
17,
commi 3 e 4, della
legge
23 agosto 1988, n. 400.