Come sono regolamentate le procedure disciplinari nel ccnl Chimico Farmaceutica - Industria?
CAPITOLO X NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 46 - Rapporti in impresa
I rapporti tra i lavoratori ai
diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale saranno
improntati a reciproca correttezza. Devono fra l’altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione
sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio
della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o
implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo
professionale;
- qualsiasi discriminazione in
relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale,
risultino non pregiudizievoli dell’attività lavorativa e della convivenza nei
luoghi di lavoro.
Nell’esecuzione del lavoro, il lavoratore
dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
L’impresa avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione
tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili
equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun
lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità. In
particolare il lavoratore deve:
1) osservare l’orario di lavoro
ed adempiere alle formalità prescritte dall’impresa per il controllo delle
presenze;
2) dedicare attività assidua e
diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni
impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza
sugli interessi dell’impresa; non trarre profitto, con danno dell’imprenditore,
da quanto forma oggetto delle mansioni nell’impresa, né svolgere attività
contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto
il contratto di lavoro, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte
durante il servizio. In tema di patto di non concorrenza si richiama quanto
previsto dall’art. 2125 del codice civile.
Art. 47 - Inizio e fine del
lavoro
L’inizio e la fine del lavoro sono regolati
come segue:
—
il primo segnale è dato 20 minuti prima dell’ora
fissata per l’inizio del lavoro e significherà l’apertura dell’accesso allo
stabilimento;
—
il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell’ora
fissata per l’inizio del lavoro;
—
il terzo segnale è dato all’ora precisa dell’inizio del
lavoro ed in tal momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.
Al ritardatario
il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a par tire da mezz’ora dopo
l’orario normale di ingresso nello stabilimento, sempre che il ritardo non
superi la mezz’ora stessa. La cessazione del lavoro è annunciata da un unico
segnale; nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell’emissione del
segnale stesso.
Art. 48 -
Consegna e conservazione strumenti, utensili e materiale L’impresa deve fornire
al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro. Il lavoratore è
responsabile di quanto riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento
o di dimissioni, lo deve restituire prima di lasciare il servizio. Qualora non
vi provvedesse può essergli addebitato sulle competenze di fine rapporto
l’importo relativo a quanto non riconsegnato. È preciso obbligo del lavoratore
di conservare in buono stato le macchine, i personal computers, i telefoni
cellulari, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere
gli strumenti di lavoro e tutto quanto è a lui affidato. D’altra parte il
lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in
caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone
tempestivamente, però, la
Direzione dell’impresa. Il lavoratore risponderà delle
perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili
a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla
retribuzione con le norme di cui al precedente articolo 21.
Il lavoratore
deve utilizzare gli oggetti affidati per finalità esclusivamente lavorative
salvo diverse disposizioni aziendali e non può apportare nessuna modifica agli
stessi senza autorizzazione. Qualunque utilizzo o modifica arbitraria dà
diritto all’impresa di rivalersi per i danni subiti. Il lavoratore deve
interessarsi per far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde
poterli asportare. Il lavoratore non può rifiutare la visita d’inventario che,
per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli
strumenti o utensili affidati.
Per le visite
personali di controllo si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 6 della Legge
20/5/1970 n. 300.
Art. 49 -
Regolamento interno
L’eventuale
regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall’art. 3, punto 3)
dell’Accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in
modo chiaramente visibile.
Art. 50 - Provvedimenti
disciplinari
In mancanza di specifici
regolamenti aziendali il presente articolo 50 e i successivi articoli 51 e 52
costituiscono le norme disciplinari e devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti ai sensi
dell’articolo 7 della Legge n. 300/70. Le infrazioni disciplinari alle norme
del presente CCNL e dell’eventuale regolamento aziendale di cui al precedente
art. 49 potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i
provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale
2) ammonizione scritta
3) multa
4) sospensione
5) licenziamento
Per i provvedimenti disciplinari
più gravi del richiamo o del rimprovero verbale deve essere effettuata la
contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti
costitutivi dell’infrazione.
Il provvedimento non potrà essere
emanato se non trascorsi otto giorni da tale contestazione, nel corso dei quali
il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non
verrà emanato entro gli otto giorni successivi tali giustificazioni si
riterranno accolte.
Nel caso che l’infrazione
contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il
lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa
fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il
periodo considerato il diritto alla retribuzione. La comminazione del
provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore
potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.
I provvedimenti disciplinari
diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede
sindacale, secondo le norme contrattuali previste all’art. 65.
Non si terrà conto ad alcun
effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Chiarimento a verbale
Ai fini di quanto stabilito dal
comma 4 del presente articolo gli otto giorni entro i quali il provvedimento
deve essere emanato sono successivi allo scadere dei primi otto e quindi entro
sedici giorni dalla contestazione. Il provvedimento deve essere emanato entro
sedici giorni dalla contestazione anche nel caso in cui il lavoratore non
presenti alcuna giustificazione.
Art. 51 - Ammonizioni scritte,
multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti
dell’ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
a) che utilizzi in modo improprio
gli strumenti di lavoro aziendali (accesso a reti e sistemi di comunicazione,
strumenti di duplicazione, ecc.);
b) che non osservi le
prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza;
c) che non sia disponibile a
frequentare attività formativa in materia di sicurezza;
d) che non si presenti al lavoro
come previsto dall’art. 37 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza
giustificato motivo;
e) che ritardi l’inizio del
lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il
superiore diretto o senza giustificato motivo;
f) che esegua con negligenza il
lavoro affidatogli;
g) che contravvenga al divieto di
fumare, espressamente avvertito con apposito cartello;
h) che costruisca entro le
officine dell’impresa oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’impresa
stessa;
i) che, per disattenzione,
procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’impresa, che
non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di
eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
j) che effettui irregolare
scritturazione o timbratura di cartellino/badge od altra alterazione dei
sistemi aziendali di controllo e di presenza;
k) che ricorra impropriamente
alle vigenti norme (per esempio in materia di malattia, permessi, ecc.) o ne
richieda non correttamente l’applicazione vulnerandone la funzione di tutela
del lavoratore;
l) che in qualunque modo
trasgredisca alle norme del presente CCNL, dei regolamenti interni o che
commetta mancanze recanti pregiudizio alla persona, alla disciplina, alla
morale o all’igiene.
La multa non può superare
l’importo di 3 ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla
retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per
le mancanze di maggior rilievo. L’importo delle multe non costituenti
risarcimento di danni è devoluto a Fonchim, FASCHIM, alle eventuali istituzioni
assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o all’Ente di previdenza
nazionale.
Art. 52 - Licenziamento per
mancanze
Il licenziamento con immediata
rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita
dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla
disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’impresa grave
nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con
lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono
sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell’adempimento
degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati
comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo precedente;
b) assenze ingiustificate
prolungate oltre 5 gg. consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per cinque
volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
c) inosservanza del divieto di
fumare e delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando
tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli
impianti, ai materiali;
d) indisponibilità a sottoporsi
ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti dal programma di
sorveglianza sanitaria attuato in applicazione di norme cogenti o accordi
sindacali;
e) furto o danneggiamento
volontario di materiale dell’impresa;
f) trafugamento di schede di
disegni di macchine, di utensili o comunque di materiale illustrativo di
brevetti o di procedimenti di lavorazione;
g) costruzione, entro le officine
dell’impresa, di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con danno
dell’impresa stessa;
h) gravi guasti provocati per
negligenza al materiale dell’impresa;
i) abbandono del posto di lavoro
che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli
impianti; comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
j) diverbio litigioso, seguito da
vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave
perturbamento alla vita aziendale;
k) insubordinazione verso i
superiori;
l) recidiva nelle mancanze di cui
ai punti f), g), i), k) e l) dell’articolo precedente;
m) trasmissione o divulgazione di informazioni
espressamente ricevute in via riservata e qualificate come tali;
n) irregolare scritturazione o
timbratura di cartellino/badge od altra alterazione dei sistemi aziendali di
controllo e di presenza, effettuate con dolo