Come è disciplinato
il periodo di prova nel ccnl Chimico farmaceutici?
Art. 2 - Periodo di prova
Il periodo di prova deve
risultare da atto scritto.
Non è ammessa né la protrazione
né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la
risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa
di ciascuna della due Parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del
preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza
che sia intervenuta la disdetta, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva
e l’anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell’assunzione stessa. Il
periodo di prova è ridotto da sei a tre mesi o da tre a due mesi per i
lavoratori con qualifica di quadro e di impiegato che per almeno un biennio,
nei tre anni precedenti, abbiano prestato servizio con analoghe mansioni presso
altre imprese che esercitano la stessa attività. Per l’applicazione di tale
riduzione, su richiesta aziendale il lavoratore dovrà, ai fini dell’assunzione,
informare l’impresa e presentare la idonea documentazione. Ai lavoratori di cui
ai Gruppi 1), 2) e 3) dell’art. 4 per quanto concerne il compenso afferente il
periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l’impresa è tenuta a
retribuire il solo periodo di servizio prestato, qualora la risoluzione sia
avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i
primi due mesi nel caso dei lavoratori di categoria A e B o durante il primo
mese nel caso dei lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell’art. 4 appartenenti
ad altre categorie e dei lavoratori di cui al Gruppo 3) dell’art. 4. In tutti gli altri casi di
licenziamento l’impresa è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà
o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la
prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
La durata del periodo di prova,
riferita all’effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella: Mesi
Categorie AB CD E F
6 3 2 1
Fermi restando i periodi di prova
sopra indicati, il periodo di prova, riferito all’effettivo servizio, nelle
tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in ogni
caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale.
Nota:
Il periodo di prova per gli
l.S.F. senza esperienza specifica inquadrati nella categoria B2 viene fissato
in mesi 4, di cui 1 mese di corso teorico-pratico. Specificità settoriali:
Lubrificanti e GPL
—
Non trovano applicazione le particolari riduzioni del
periodo di prova di cui al quarto comma del presente articolo.
—
La durata del periodo di prova, riferita all’effettivo
servizio, è disciplinata dalla seguente tabella:
Mesi
Categorie Q1- Q2 - A - B C-D-E-F-G H-I
6 4
2
NORMA TRANSITORIA A CARATTERE
SPERIMENTALE
Le Parti ritengono che lo
sviluppo e la stabilizzazione dell’occupazione possa essere agevolato anche
attraverso la revisione, tenendo conto delle diverse tipologie di mansioni,
delle attuali norme di legge che regolamentano la durata del periodo di prova.
In attesa di un’auspicata riforma legislativa in tal senso, le Parti concordano
che per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, in via sperimentale,
la durata del periodo di prova sia disciplinata secondo le seguenti tabelle:
Mesi
Categorie A-B-C-D E F
6 4 6
Specificità settoriali:
Lubrificanti e GPL
Mesi Categorie Q1-Q2-A-B-C-D-E-F-G H-I
6 4
Nel caso di risoluzione durante
il periodo di prova, nell’arco di vigenza contrattuale, di più della metà dei
contratti di lavoro stipulati ai sensi della presente norma transitoria, ne
sarà data specifica informazione alla RSU. La norma di cui sopra potrà essere
attivata dalle imprese solo qualora, nei tre anni precedenti, non siano stati
instaurati in capo allo stesso lavoratore tipologie contrattuali non a tempo
indeterminato complessivamente superiori a 12 mesi.
Le Parti, nell’ambito
dell’Osservatorio Nazionale, assumeranno le informazioni necessarie a
verificare l’efficacia della norma transitoria rispetto all’obiettivo condiviso
e le conseguenti decisioni in merito.
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