Quando non è dovuto
il contributo previsto dall’art. 2 comma 31 della legge 92 del 2012?
In forza dell’art. 2 comma 34 L . 92 del 2012 come
modificata dall’art. 2 quater comma 1 DL 201 del 2015 convertito in legge 21 del
2016:
“per il periodo
2013-2016, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:
a) licenziamenti
effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute
assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che
garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili,
per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.
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