martedì 5 aprile 2016

Quando non è dovuto il contributo previsto dall’art. 2 comma 31 della legge 92 del 2012?

In forza dell’art. 2 comma 34 L. 92 del 2012 come modificata dall’art. 2 quater comma 1 DL 201 del 2015 convertito in legge 21 del 2016:

“per il periodo 2013-2016, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.


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