Come è disciplinato il congedo matrimoniale nel ccnl Farmacie private?
Art. 36 Al lavoratore che deve
contrarre matrimonio compete un congedo straordinario di giorni 15 di
calendario durante il quale decorre la normale retribuzione. Tale congedo non
può essere computato nel periodo delle ferie né può essere considerato quale
periodo di preavviso di licenziamento. La domanda di congedo deve essere
avanzata di norma con almeno un mese di preavviso ed il datore di lavoro,
compatibilmente con le esigenze della farmacia, può concedere il congedo straordinario
con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio. A
richiesta del datore di lavoro il lavoratore ha l'obbligo di esibire alla fine
del congedo la documentazione dell'avvenuta celebrazione del matrimonio.
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