Quali sono le
definizioni di retribuzione ed i divisori nel ccnl chimico farmaceutici?
Art. 15 - Elementi della retribuzione
1) Sono elementi retributivi della paga mensile o stipendio
i seguenti:
a) minimo contrattuale;
b) indennità di posizione organizzativa (I.P.O.);
c) eventuale Elemento Retributivo Individuale;
d) superminimo (comprensivo degli scatti di anzianità
congelati non assorbibili);
e) altre eccedenze sul minimo contrattuale.
2) Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compenso per eventuale lavoro eccedente, straordinario,
notturno, festivo ed a turni;
b) eventuali indennità attribuite per specifiche
circostanze;
c) Elemento Aggiuntivo della Retribuzione;
d) Premio di produzione o indennità sostitutive (Elemento
Retributivo Scorporato per gli Operatori di Vendita già Viaggiatori o
Piazzisti);
e) eventuali provvigioni, interessenze, ecc.;
f) 13a mensilità;
g) eventuali premi o gratifiche aventi carattere continuativo
Art. 18 b) Retribuzione oraria e giornaliera
La retribuzione oraria si ottiene
dividendo la retribuzione mensile per 175.
La retribuzione giornaliera si
ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25.
Agli effetti di cui sopra si
intende per retribuzione mensile quella prevista dal punto 1) dell’art. 15. Il
coefficiente giornaliero (1/25) deve essere adottato esclusivamente per la
corresponsione del trattamento economico per festività coincidente con la
domenica e per i casi in cui il Contratto fa ad esso espresso riferimento.
Per gli Operatori di Vendita, già
denominati Viaggiatori o Piazzisti, la retribuzione giornaliera è ragguagliata
a 8/175 della retribuzione mensile. A tali effetti, salvo quanto diversamente
disposto dal presente CCNL, per retribuzione mensile si intende quella
costituita dagli elementi fissi.
Specificità settoriali:
Abrasivi
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la
retribuzione di fatto per 173
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