La responsabilità solidale ex art. 29 dlgs 276 del 2003 opera anche verso i consorzi?
Cass. 20-06-2018, n. 16259
L'art. 29 citato così come modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, art. 6, commi 1 e 2, nonchè dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911, era il seguente:
"1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del,servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del, potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3 - bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'art. 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli artt. 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.
Questa Corte, con particolare riferimento alla tutela riservata ai lavoratori delle ditte appaltatrici o subappaltatrici, ha affermato che.
- i consorzi, quando contrattano con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamene in capo al singolo consorziato, senza la necessità della spendita del nome dello stesso (cfr. Cass. n. 16931 del 2014; Cass. n. 3829 del 2001);
- l'assegnazione, da parte dei Consorzi, dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa consorziata costituisce una forma di sub-derivazione del contratto d'appalto;
- la legittimazione passiva del Consorzio è stata ritenuta sulla base della qualificazione del negozio di assegnazione in termini di sub-appalto;
- nel caso di subappalto, che altro è se non un contratto "derivato" da altro contratto, trovano applicazione le tutele speciali previste dall'ordinamento ed in particolare quelle speciali previste dall'art. 1676 c.c. e dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente per preservarli dal rischio di inadempimento dell'appaltatore (cfr. Cass. n. 6208 del 2008, Cass. n. 10439 del 2012; Cass. n. 16931 del 2014; Cass. n. 24368 del 2017).
E' pacifico, in punto di fatto, che i Consorzi EXPO JOB e COISE GROUP hanno sottoscritto contratti d'appalto per la movimentazione di merci che sono stati assegnati alla società consorziata Interaction (datore di lavoro del lavoratore ricorrente, attualmente cancellata dal registro delle imprese).
Pertanto, in relazione ai contratti di appalto stipulati dai Consorzi e poi ceduti all'impresa consorziata Interaction, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, i Consorzi vanno considerati alla stregua di sub-committenti e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto; ne consegue l'applicazione della specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o, come nel caso di specie, dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi della L. n. 276 del 2003, art. 29 (e dell'art. 1676 c.c.), all'interno della cui disciplina garantistica ricade, per le già viste considerazioni.
Invero, la suddetta tutela speciale, in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio delle norme, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (cfr. con riguardo all'art. 1676 c.c., Cass. n. 12048 del 2003).