L'incentivo all'esodo è soggetto a contribuzione?
Cass. 23-06-2016, n. 13057
4.2. - Il D.L. n. 173 del 1988, art. 4, comma 2 bis, convertito nella L. n. 291 del 1988 (in vigore fino al 31.12.1007), prevede che: "La disposizione recata nel comma 2, n. 3, del testo sostitutivo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori". Tale disposizione ha il dichiarato fine di favorire l'esodo del lavoratori eccedentari, fine che può essere conseguito sia con l'uscita simultanea di un gran numero di lavoratori dall'azienda sia con la uscita in tempi diversi di uno o più lavoratori.
Essa è stata successivamente riprodotta dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6, comma 1, che, nel sostituire la L. n. 153 del 1969, art. 12 così ha disposto: "Sono esclusi dalla base imponibile le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonchè quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso".
4.3. - Secondo un primo orientamento di questa Corte (v. Cass. 9 maggio 2002 n. 6663) il presupposto della norma è costituito dall'essere interessati all'esodo una pluralità di lavoratori il cui posto di lavoro non è esposto al rischio della precarietà e che proprio per questa ragione devono essere incentivati a dimettersi attraverso fa corresponsione di una gratifica; secondo un diverso indirizzo (Cass. 18 maggio 1999 n. 4811; Cass. 3 aprile 2004 n. 6607), è irrilevante se la cessazione del rapporto riguardi un singolo dipendente ovvero la simultanea uscita di un gran numero di lavoratori dall'azienda. Questa Corte (Cass., 13 dicembre 2004 n 23230) ha poi precisato che rientrano tra le somme che, ai sensi del D.L. n. 173 del 1988, art. 9, comma 2 bis, convertito nella L. n. 291 del 1988, vanno escluse dalla retribuzione imponibile in quanto corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, non solo quelle conseguite con un apposito accordo per l'erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l'esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi (in tal senso, da ultimo, Cass., 15 maggio 2015, n. 10046).
Invero, sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli In maniera diversa l'obbligazione contributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione à controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale. L'indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e, quindi, neanche In presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria (Cass., 4 ottobre 1985, n. 4809; v. anche, Cass., 2 ottobre 1985; da ultimo, Cass., 17 febbraio 2014, n. 3685).
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