venerdì 30 luglio 2021

 Come si determina il danno da mobbing?



T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 21/07/2021, n. 8721

Nel caso di asserito mobbing, il "danno - conseguenza", ossia lo specifico pregiudizio professionale, biologico ed esistenziale sofferto dal lavoratore, deve essere parimenti allegato e provato dal danneggiato, in quanto non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nelle suindicate categorie; non è sufficiente, in altre parole, dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma incombe sul lavoratore l'onere non solo di allegare gli elementi costitutivi del demansionamento o del mobbing, ma anche di fornire la prova, ex art. 2697 c.c., del danno non patrimoniale che ne è derivato e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale. (Rigetta il ricorso.)

giovedì 29 luglio 2021

 Quando si configura il mobbing?




T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 21/07/2021, n. 8721

La configurabilità del mobbing presuppone: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi. (Rigetta il ricorso.)

mercoledì 28 luglio 2021

 Quando la condotta del lavoratore esonera da ogni responsabilità il datore di lavoro?



Cass: 22/07/2021, n. 21074

In tema di infortuni sul lavoro, la condotta del lavoratore può comportare esonero totale dell'imprenditore da ogni responsabilità, quando presenti i caratteri di esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.

martedì 27 luglio 2021

Il licenziamento per giusta causa può essere riqualificato dal giudice come licenziamento per giustificato motivo soggettivo?



Cass. 23/07/2021, n. 21172

La fattispecie del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo sono in rapporto di specialità, e unico è il potere di recesso da esse determinato, regolato nei suoi effetti dalla legge e non dalla volontà del recedente, con la conseguenza che, sussistendo i presupposti del licenziamento per giustificato motivo ma non anche quelli del licenziamento per giusta causa, l'intimato licenziamento in tronco non è invalido, ma produce i suoi effetti alla scadenza del periodo di preavviso, e la possibilità della sua relativa riqualificazione quale licenziamento per giustificato motivo va verificata dal giudice anche d'ufficio - pena il difetto di motivazione - nel momento in cui esclude la configurabilità di una giusta causa.




lunedì 26 luglio 2021

 Che effetti determina la mancata sottoposizione della visita per la revisione della rendita Inail?



Cass. 14/02/2008, n. 3777

L'inadempimento dell'assicurato all'obbligo (previsto dagli artt. 83 e 146 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124) di sottoporsi alla visita medica di controllo disposta dall'I.N.A.I.L., ai fini del revisione della rendita per tecnopatia professionale invalidante, facoltizza l'Istituto (in via cautelare) a sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti della rendita, senza che da ciò consegua, non essendo prevista alcuna decadenza, la perdita definitiva della prestazione previdenziale che successivamente risulti spettante, in quanto tale inadempimento rileva soltanto sotto il profilo dell'impedimento frapposto alla realizzazione della liquidità ed esigibilità del credito dell'assicurato, e pertanto non esclude che il diritto alla prestazione rivendicata possa ritenersi già sorto al verificarsi delle condizioni di legge e che il relativo accertamento, concluso il pregiudiziale procedimento amministrativo, possa essere richiesto in sede giurisdizionale; resta invece esclusa, non essendo la ritardata liquidazione imputabile all'I.N.A.I.L., la responsabilità dello stesso per l'obbligazione accessoria "ex" art. 1224 cod. civ., nell'ipotesi di successivo recupero, da parte dell'assicurato, delle somme corrispondenti ai pagamenti sospesi. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 6 Dicembre 2004)

sabato 24 luglio 2021

 In caso d'indennità di preavviso questa va computata ai fini della determinazione ai fini del computo di iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione?




cass. 21/06/2021, n. 17606

In caso di recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, sebbene il preavviso abbia natura obbligatoria ed il rapporto lavorativo cessi immediatamente, assume rilevanza in ambito previdenziale e va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto l'indennità corrisposta in tale periodo è assoggettata a contribuzione, che concorre a formare la base imponibile e pensionabile maturata durante il rapporto di lavoro.





mercoledì 21 luglio 2021

 Che effetti ha il patteggiamento sulla procedura disciplinare nel pubblico impiego?


Cass, 19/07/2021, n. 20560

Nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle autorità pubbliche, e quindi anche in quelli contro i dipendenti della P.A., a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; ne consegue che quando la contrattazione collettiva fa riferimento, per la graduazione delle sanzioni disciplinari a carico del pubblico dipendente, alla sussistenza, per i medesimi fatti, di sentenza di condanna penale, quest'ultima, in ragione del disposto del citato art. 653, deve presumersi riguardare anche il caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

martedì 20 luglio 2021

In caso di sproporzione del licenziamento disciplinare che tutela si applica si forza dell'art. 18 l. 300 del 1970 come modificato dalla l. 92 del 2012? 




Cass. 09/07/2021, n. 19585

In tema di licenziamento disciplinare, nell'ambito della valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti, nell'ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge n. 92 del 2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria c.d. forte. Ove invece il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento illegittimo sarà meritevole della tutela reintegratoria. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto da una lavoratrice, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel riformare la statuizione relativa al regime di tutela applicabile, ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nelle "altre ipotesi" di cui al comma 5 dell'art. 18 St. Lav., per difetto di proporzionalità tra condotta e sanzione, dichiarando risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento con condanna del datore di lavoro a corrispondere alla ricorrente una indennità pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.)

lunedì 19 luglio 2021

 Come si determina il danno da demansionamento?




Cass. 15/07/2021, n. 20253

In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne derivi, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non potendo prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; sicché, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che siano oggetto di tutela costituzionale, da accertare in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti.

venerdì 16 luglio 2021

Come è definita l'indennità di trasferta dall'articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 96/71 secondo l'interpretazione della Corte di giustizia Europea?



Corte giustizia Unione Europea Sez. I, 08/07/2021, n. 428/19

L'articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 96/71 deve essere interpretato nel senso che un'indennità giornaliera di trasferta il cui importo vari a seconda della durata del distacco del lavoratore costituisce un'indennità specifica per il distacco facente parte integrante del salario minimo, salvo che essa sia versata a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, quali le spese di viaggio, di alloggio o di vitto o che corrisponda a una maggiorazione che modifica il rapporto tra la prestazione del lavoratore, da un lato, ed il corrispettivo da lui percepito, dall'altro.

giovedì 15 luglio 2021

 Come è protetto lo sciopero dall'Unione Europea?

Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 23/03/2021, n. 28/20


Il diritto di intraprendere un'azione collettiva, compreso lo sciopero costituisce un diritto fondamentale previsto all'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, diritto che è tutelato conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Lo sciopero, pur rappresentando un momento conflittuale dei rapporti tra i lavoratori e il datore di lavoro, di cui esso mira a paralizzare l'attività, resta nondimeno una delle possibili espressioni della negoziazione sociale e, pertanto, deve essere visto come un evento inerente al normale esercizio dell'attività del datore di lavoro interessato, indipendentemente dalle specificità del mercato del lavoro coinvolto o della normativa nazionale applicabile per quanto riguarda l'attuazione di tale diritto fondamentale. Tale interpretazione deve prevalere anche qualora il datore di lavoro sia, come nel caso di specie, un vettore aereo operativo.

mercoledì 14 luglio 2021

 Quali caratteristiche deve avere il ramo azienda per aversi cessione?


Cass. 12/07/2021, n. 19841

Il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione, perché l'indagine non deve basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto.

martedì 13 luglio 2021

Le decadenze previste dall'art. 32  comma 4 lettera c) si applicano quando si vuole fare valere il diritto di proseguire il rapporto con il cessionario?


Cass. 09/07/2021, n. 19589

Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d) della legge n. 183 del 2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l'accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell'azienda cessionaria.


Ebbene, in ordine alla questione dell'applicabilità del termine di decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, alle ipotesi in cui il lavoratore non impugni la cessione del contratto di lavoro nell'ambito di un trasferimento ex art. 2112 c.c., ma, all'inverso, la rivendichi, questa Corte ha statuito per l'inapplicabilità.

7. Con riguardo alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), questa Corte ha sottolineato che la previsione deve intendersi come relativa alle ipotesi in cui il lavoratore contesti "la cessione del contratto" o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro, mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore di lavoro cedente) e, quindi, di ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l'avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro col cessionario (cfr. Cass. n. 13648 del 2019; Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 9750 del 2019).

lunedì 12 luglio 2021

 Quali sono i canali di assunzione nel pubblico impiego?



T.A.R. Lazio Roma II Stralcio, 01/07/2021, n. 7824

Le amministrazioni pubbliche dispongono di diversi canali per il reperimento di personale: la mobilità, il concorso, la stabilizzazione di personale precario e l'avviamento al lavoro. La scelta sul ricorso ad un canale di provvista anziché ad un altro rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione, censurabile di fronte al Giudice Amministrativo per violazione di interesse legittimo. In sostanza, nell'adozione di tale decisione l'amministrazione opera su un piano diverso da quello della gestione del rapporto di lavoro, poiché esprime una potestà autoritativa, nell'ambito organizzativo dei propri uffici, la cui legittimità deve essere sindacata dal giudice amministrativo, in quanto, rispetto ad essa, la posizione dell'aspirante all'assunzione residua nella sfera degli interessi legittimi. (Dichiara il difetto di giurisdizione.)

sabato 10 luglio 2021

Come è regolato il rapporto tramite piattaforme digitali?


Il capo V del Dlgs 81 del 2015 così dispone:


Art. 47-bis. Scopo, oggetto e ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.


2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Art. 47-ter. Forma contrattuale e informazioni

1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.


2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.


3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.

Art. 47-quater. Compenso

1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.


2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.


3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 47-quinquies. Divieto di discriminazione

1. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.


2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.

Art. 47-sexies. Protezione dei dati personali

1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.





Art. 47-septies. Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. I prestatori di lavoro di cui al presente capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.


2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.


3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-octies. Osservatorio

1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

giovedì 8 luglio 2021

 Quale forma deve rivestire il trasferimento del lavoratore?


Cass. 06/07/2021, n. 19143

In tema di trasferimento del lavoratore, il datore di lavoro non è tenuto né ad osservare alcun obbligo di forma per la comunicazione del provvedimento, né a fornire al lavoratore l'indicazione dei motivi, avendo il datore di lavoro l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento, nonché il rispetto, soprattutto nell'ipotesi di trasferimento che abbia riguardato un numero ampio di dipendenti, dei princìpi di buona fede e correttezza.

mercoledì 7 luglio 2021

 Per quali condanne può essere revocata l'indennità di disoccupazione?

In base all'art. 2 commi 58 ss della legge 92 del2012



58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.

59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.


60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.


61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.


62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

Attenzione

la Corte Costituzionale ha stabilito con sentenza Corte cost., 02/07/2021, n. 137


E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, sul presupposto che è irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali. L'illegittimità della revoca, infatti, deriva dal pregiudizio al diritto all'assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati. Sebbene queste persone abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.

lunedì 5 luglio 2021

 L'Inail risponde in caso di mancato versamento dei premi?

In base all'art. 67 del DPR 1965 n. 1124

Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo.

sabato 3 luglio 2021

 Quali proroghe al divieto di licenziamento ha posto il DL 99 del 2021?

Art. 4 commi 2ss DL 99 del 2021

2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.


3. Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.


4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.


5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

giovedì 1 luglio 2021

 Quando si ha trasferta


Corte d'Appello Genova Sez. lavoro Sent., 04/02/2021


La trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto. (Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto non fondata la richiesta all'emolumento in quanto non sussistenti né "l'invio temporaneo", né lo spostamento fisico del lavoratore comportante il disagio che l'emolumento richiesto è diretto a compensare).