martedì 20 luglio 2021

In caso di sproporzione del licenziamento disciplinare che tutela si applica si forza dell'art. 18 l. 300 del 1970 come modificato dalla l. 92 del 2012? 




Cass. 09/07/2021, n. 19585

In tema di licenziamento disciplinare, nell'ambito della valutazione di proporzionalità tra la sanzione ed i comportamenti, nell'ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge n. 92 del 2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria c.d. forte. Ove invece il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento illegittimo sarà meritevole della tutela reintegratoria. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto da una lavoratrice, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel riformare la statuizione relativa al regime di tutela applicabile, ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nelle "altre ipotesi" di cui al comma 5 dell'art. 18 St. Lav., per difetto di proporzionalità tra condotta e sanzione, dichiarando risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento con condanna del datore di lavoro a corrispondere alla ricorrente una indennità pari a diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.)

Nessun commento:

Posta un commento