Come è definita l'indennità di trasferta dall'articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 96/71 secondo l'interpretazione della Corte di giustizia Europea?
Corte giustizia Unione Europea Sez. I, 08/07/2021, n. 428/19
L'articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 96/71 deve essere interpretato nel senso che un'indennità giornaliera di trasferta il cui importo vari a seconda della durata del distacco del lavoratore costituisce un'indennità specifica per il distacco facente parte integrante del salario minimo, salvo che essa sia versata a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, quali le spese di viaggio, di alloggio o di vitto o che corrisponda a una maggiorazione che modifica il rapporto tra la prestazione del lavoratore, da un lato, ed il corrispettivo da lui percepito, dall'altro.
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