venerdì 29 giugno 2018

Il licenziamento disciplinare tardivo è sanzionato dall'art. 18 comma 5 della legge 300 del 1970?

"In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del principio di tempestività che si traduca in un ritardo notevole ed ingiustificato della contestazione comporta, per i licenziamenti intimati sotto la vigenza dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, l'applicazione della tutela indennitaria "forte" nella misura prevista dal comma 5 dello stesso art. 18, restando la tutela indennitaria "debole" di cui al comma 6 limitata all'ipotesi di violazione di natura procedurale, cioè di contestazione avvenuta oltre i termini previsti dalla legge o dal contratto collettivo". Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 18/05/2018, n. 12231

giovedì 28 giugno 2018



Cosa prevede il codice di comportamento del pubblico impiego in tema di comportamento in servizio?


In base all'art. 11 del DPR 62 del 2013

Art. 11 Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.


2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.


3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.


mercoledì 27 giugno 2018


L'agenzia delle entrate può ricercare informazione sul posto di lavoro per effettuare pignoramenti sugli stipendi?

In forza del comma 2 ter dell'art. 72  ter del DPR 602 del 1973 aggiunto dal DL 2016 n. 193: 



Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

martedì 26 giugno 2018



Cosa prevede l'art. 51 comma sesto DPR 22/12/1986, n. 917 in merito alle indennità dei trasfertisti?

6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’ articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

In base all'Art. 7-quinquies del DL 2016 n. 193 (Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti)

1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.


In base la comma 5 dell'art. 51 DPR 22/12/1986, n. 917:

5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito


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le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 27093 del 2017 hanno affermato i seguenti principi di diritto:

"in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità" - presente sia nella L. 4 agosto 1984, n. 467, art. 11 sia nel vigente art. 51, comma 6, del TUIR (così come nel comma 6 dell'art. 48 del TUIR, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314) - deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni";

"il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quinquies (convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225) - che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di "interpretazione autentica" del comma 6 dell'art. 51 del TUIR, con la quale ha stabilito (comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51 - risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all'art. 117 Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito";

14. che alla luce degli elementi fattuali accertati dalla Corte d'appello e non censurati in questa sede, quanto alla indicazione della sede di lavoro nelle lettere di assunzione e alla mancata erogazione dell'indennità in caso di trasferte nell'ambito del comune sede di lavoro e in caso di assenze per ferie, permessi, malattia, deve ritenersi integrato un errore di sussunzione della fattispecie concreta nella disposizione di cui al comma 6 dell'art. 51 TUIR;

15. che difatti mancano, nella fattispecie in esame, i requisiti che, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 7-quinquies, convertito dalla L. n. 225 del 2016 e della pronuncia delle Sezioni Unite n. 27093 del 2017, devono essere contestualmente presenti ai fini dell'applicabilità del regime previdenziale previsto dal citato comma 6 per i c.d. trasferisti;

16. che l'accoglimento del secondo motivo di ricorso porta a ritenere assorbiti gli altri motivi, tutti formulati sul presupposto della applicabilità nel caso in esame del citato comma 6, dell'art. 51 TUIR;

17. che non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2;

18. che devono pertanto trovare accoglimento l'opposizione alla cartella di pagamento nei confronti dell'Inps e la domanda proposta dalla società nei confronti dell'Inail, quest'ultima nei limiti del trattamento di trasferta, risultando dal controricorso Inail (pag. 2) che la pretesa dell'Istituto riguardava anche la somma di "Euro 12.247 per variazioni intervenute in ordine a due posizioni assicurative territoriali"




lunedì 25 giugno 2018

Che cosa detta il codice di comportamento dei dipendenti pubblici in tema di trasparenza e tracciabilità?

In base all'art. 9 del DPR 62 del 2013:

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.


2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.


sabato 23 giugno 2018

Cosa deve fare il dipendente pubblico al momento della stipula di contratti o atti negoziali per conto dell'amministrazione secondo il codice di comportamento?

In forza dell'art. 14 del DPR 2013 n. 62



1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.


3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.


4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.


5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.


giovedì 21 giugno 2018



Cosa prevede il codice di comportamento del pubblico impiego per la prevenzione della corruzione?

In base all'art. 8 del DPR 2013 n. 62

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

mercoledì 20 giugno 2018

Come regolamenta i rapporti con il pubblico il codice di condotta dei dipendenti pubblici?



l'art. 12 del DPR 2013 del 1962 prevede:

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.


2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.


3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.


4. Il dipendente non assume impegni nè anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.


5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.


martedì 19 giugno 2018

Come è stata integrata la nozione di  collaborazione coordinata e continuativa dalla L. 81 del 2017?





L'art. 15, comma 1, lett. a), L. 22 maggio 2017, n. 81, ha così modificato l'art. 409 cpc:

3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa

lunedì 18 giugno 2018


Come devono essere pagati gli stipendi?



in base all'art. 1 commi 910 e seguenti della legge 205 del 2017


Art. 1 - Comma 910

910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Art. 1 - Comma 911

911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.


Art. 1 - Comma 912

912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Art. 1 - Comma 913

913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.


Art. 1 - Comma 914

914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 910, 911 e 912. Gli obblighi di cui ai commi 910, 911 e 912 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.


sabato 16 giugno 2018

Come sono regolamentati i rapporti con i privati dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici?

In base all'Art. 10 DPR n. 62 del 2003

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

mercoledì 13 giugno 2018

Quando i pubblici dipendenti devono comunicare la propria appartenenza ad associazioni o organizzazioni?

In base al DPR 2013 n. 62

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

martedì 12 giugno 2018

Come disciplina la ricezione di regali il codice di comportamento dei dipendenti pubblici?

In base all'art. 4 del DPR 2013 del 1962

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.


lunedì 11 giugno 2018

Come devono essere valutati gli elementi sussidiari  della subordinazione?


 Cassazione  7587 del 2018 ha richiamato il seguente principio: 

“E' stato, poi, precisato che ulteriori elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse (in questi termini, vedi Cass. 9/3/2009 n.5645). Nei consolidati approdi ai quali è pervenuta questa Corte, si è altresì considerato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificita' dell'incarico conferito; e, nell'ottica descritta, si è ritenuto che laddove sia difficile individuare detto discrimine, per la peculiarità del rapporto, è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni. In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autoorganizzazione in capo al prestatore (vedi Cass. 21/1/2009 n.1536, Cass. 15/6/2009 n.13858, Cass.16/8/2013 n.19568).

venerdì 8 giugno 2018

In sede amministrativa quali rateazioni possono essere concesse dagli enti previdenziali?

Ai sensi dell'art. 2 comma 11 del DL 338 del 1989 secondo cui:

11. Il pagamento  rateale  dei  debiti  per  contributi,  premi  ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove  previsto  dalle  disposizioni  vigenti, puo' essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega  di quest'ultimo, e per casi  straordinari  e  periodi  limitati,  ed  in relazione  a  rateazioni  non  superiori  a   dodici   mesi,   previa autorizzazione del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale, dai comitati regionali, in  quanto  previsti  dall'ordinamento  degli
enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici  mesi  sono  disposte con provvedimento  motivato  e  sono  comunicate  trimestralmente  ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,  secondo modalita' stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite  per  ciascun  debito,  complessivamente,  rateazioni
superiori  a  ventiquattro  mesi;   in   casi   eccezionali,   previa autorizzazione del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi,

mercoledì 6 giugno 2018

Come è disciplinato il cambio di appalto nel ccnl logistica stipulato il 3 luglio 2014?

Art. 42 bis – Cambi di appalto

1. In caso di cambio di gestione nell’appalto l’azienda appaltante darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni. 
2. Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l’azienda appaltante informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all’applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL. 
3. L’azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l’impresa subentrante l’impegno di questa, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell’impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente. 
3 bis. In caso di subappalto e/o cambio di subappalto e/o nel caso di affidamento all’interno di un’impresa consortile ad impresa diversa andrà attivata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo da parte dell’impresa titolare dell’appalto. Nel caso in cui la procedura non fosse esperita si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 42.

martedì 5 giugno 2018

Come sono disciplinate le affissioni sindacali nel ccnl Uneba?

Art. 14

Affissioni sindacali Sarà consentito alle OO.SS stipulanti, alle RSU o, in mancanza, alle loro RsA di affiggere su appositi spazi, che le Direzioni avranno l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’Istituzione, pubblicazioni, testi e comunicati esclusivamente inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente consegnate alla Direzione dell’Istituzione.

lunedì 4 giugno 2018



Quali sanzioni sono previste in caso di violazione delle norme poste a fondamento della fruizione delle ferie?




In base al comma 1 dell'art. 10 del Dlgs 66 del 2003


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 




In base all'art. 18 bis del Dlgs 66 del 2003 comma 3


In caso di violazione delle disposizioni previste dall articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 800  a 3.000  euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 1.600  a 9.000  euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

sabato 2 giugno 2018

Il danno risarcito dal terzo che ha cagionato l'infortunio deve essere detratto dall'indennità che l'Inail eroga al lavoratore?

Cass. civ. Sez. III, 29/05/2018, n. 13393

In merito alle somme pagate a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 1124 del 1965, non sussiste il limite dell'ammontare del risarcimento liquidato a carico del terzo responsabile, in quanto l'Inail ha sempre diritto di surrogarsi nel diritto dell'infortunato al risarcimento del danno da perdita della retribuzione sebbene questi non abbia esercitato tale diritto verso il responsabile. Con tale prestazione l'Inail indennizza lo specifico danno patrimoniale consistente nel lucro cessante da perdita del salario a causa dell'infermità generata dall'infortunio e dunque la corresponsione dell'indennizzo avviene in presenza di un fatto (l'assenza dal lavoro) che costituisce un pregiudizio civilisticamente rilevante del quale la vittima ha diritto di essere risarcita. Pertanto, una volta erogata la prestazione, l'Inail è sempre surrogato nel diritto della vittima verso il responsabile, non assumendo rilievo la circostanza che la vittima stessa, avendo continuato a ricevere la retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro, non abbia neppure percepito di aver patito quello specifico danno patrimoniale e non ne abbia neppure chiesto il risarcimento al responsabile.