Come è disciplinato il cambio di appalto nel ccnl logistica stipulato il 3 luglio 2014?
Art. 42 bis – Cambi di appalto
1. In caso di cambio di gestione nell’appalto l’azienda appaltante darà comunicazione
alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.
2. Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l’azienda
appaltante informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con
particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all’applicazione
da parte della gestione subentrante del presente CCNL.
3. L’azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l’impresa
subentrante l’impegno di questa, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni
di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell’impresa subentrante,
a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.
3 bis. In caso di subappalto e/o cambio di subappalto e/o nel caso di affidamento
all’interno di un’impresa consortile ad impresa diversa andrà attivata la procedura di cui ai commi
1, 2 e 3 del presente articolo da parte dell’impresa titolare dell’appalto.
Nel caso in cui la procedura non fosse esperita si applicherà quanto previsto dal comma 3
dell’articolo 42.
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