venerdì 8 giugno 2018

In sede amministrativa quali rateazioni possono essere concesse dagli enti previdenziali?

Ai sensi dell'art. 2 comma 11 del DL 338 del 1989 secondo cui:

11. Il pagamento  rateale  dei  debiti  per  contributi,  premi  ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove  previsto  dalle  disposizioni  vigenti, puo' essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega  di quest'ultimo, e per casi  straordinari  e  periodi  limitati,  ed  in relazione  a  rateazioni  non  superiori  a   dodici   mesi,   previa autorizzazione del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale, dai comitati regionali, in  quanto  previsti  dall'ordinamento  degli
enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici  mesi  sono  disposte con provvedimento  motivato  e  sono  comunicate  trimestralmente  ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,  secondo modalita' stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite  per  ciascun  debito,  complessivamente,  rateazioni
superiori  a  ventiquattro  mesi;   in   casi   eccezionali,   previa autorizzazione del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi,

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