Cosa è la NASPI ?
A decorrere dal 1° maggio 2015 è
istituita la Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione
di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione.
A chi spetta:
lavoratori dipendenti
soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e personale artistico con
rapporto di lavoro subordinato
A chi non spetta
dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni
operai agricoli a tempo determinato o indeterminato
Requisiti
Perdita involontaria occupazione
(comprese dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 60) e
presenza congiunta dei seguenti requisiti
a) siano in
stato di disoccupazione
b) possano far
valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno
tredici settimane di contribuzione;
c) possano far
valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo,
nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Quanto spetta[2]
La base di calcolo per determinare la retribuzione di
riferimento è la seguente:
(RETRIBUZIONE
IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI ULTIMO 4 ANNI: SETTIMANE CONTRIBUZIONE) x 4,33
se risultato è inferiore ad euro 1195 (da rivalutarsi annualmente sulla base
della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente): 75 %
se risultato è superiore a € 1195 indennità è pari a: (1195
x 75%) + (risultato – 1195 x 25%) entro limite massimo di € 1300 (rivalutato
annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno
precedente.)
Dal quarto mese si riduce del 3% per ogni mese successivo e
non è soggetta a prelievo contributivo.
Durata
Un numero di mesi pari al numero di settimane di
contribuzione degli ultimi 4 anni diviso due. Dal 2017 non potrà superare le 78
settimane.
NB è possibile richiedere Aspi in un'unica soluzione, a titolo di
incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale
o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività
lavorative da parte del socio (in tal caso non dà diritto alla contribuzione
figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare). Va richiesta a pena di decadenza entro trenta giorni dalla
data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o
dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della
cooperativa. Se tuttavia il lavoratore instaura un rapporto di lavoro
subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la
liquidazione anticipata della NASpI , questo è tenuto a restituire per intero
l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro
subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha
sottoscritto una quota di capitale sociale.
Domanda e decorrenza della prestazione
La domanda di NASpI è presentata
all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro e spetta a decorrere dall’ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia
presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data
di presentazione della domanda.
NB L’erogazione della NASpI è
condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione
lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai
Servizi competenti.
[1] Secondo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183. Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI)
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
[2] Secondo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.Art. 4 (Calcolo e misura)
1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.