Quali sono gli sgravi contributivi previsti dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 in caso di nuove assunzioni ?
Secondo l’art. 1 comma 118 un
datore di lavoro privato (non del settore agricolo) che assuma con contratto di
lavoro a tempo indeterminato (esclusi contratti di apprendistato e di lavoro
domestico) nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2015 non
dovrà versare i contributi previdenziali (esclusi quelli Inail) posti a carico
del datore di lavoro sino a 36 mesi nel limite di € 8060 per anno.
Il lavoratore assunto:
-
non deve aver lavorato nei sei mesi precedenti con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per qualsiasi datore di
lavoro;
-
non deve aver già determinato la fruizione del beneficio
in altra assunzione nel periodo di riferimento
Tale esonero non è cumulabile con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente.
L'esonero non spetta ai datori di
lavoro che abbiano assunto dipendenti che nei tre mesi antecedenti l’entrata in
vigore della legge erano alle dipendenze di società controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto.
Ecco il testo:
118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
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