Chi può certificare
i contratti di lavoro e di appalto?
In base all’art. 76 sono
organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di
certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali
costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi
bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali
del lavoro e le province, [1];
c) le università pubbliche
e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al
comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza
attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'ART. 66 dpr 1980 N. 382
d) il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro
abbia le proprie sedi di lavoro in
almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di
lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che
abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti
presso la Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro;
e) i consigli
provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 1979 n. 12,
esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di
riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque
unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con
l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per
gli aspetti organizzativi.
Nel caso in cui le
parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione
presso le commissioni di cui all'art. 76 comma 1 lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella
cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà
addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza
di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a
iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni
costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
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