In base all'art. 18 comma 10 della legge 300 del 1970 il datore di lavoro entro 15 giorni dalla comunicazione dell'imougnazione puo' revocare il licenziamento e limitarsi ad erogare la retribuzione maturata dal lavoratore sino alla revoca senza subire il sistema sanzionatorio previsto dallo stesso articolo. Il raporto e' cosi' ripristinato senza soluzione di continuita'.
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