Quanti congedi
spettano ai genitori per la malattia del figlio?
In forza dell’art. 47 del Dlgs
151 del 2001:
a) fino a tre anni: entrambi
i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio;
b) da tre ad otto anni ciascun genitore, alternativamente, ha
altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi
all'anno, per le malattie di ogni figlio
La malattia del bambino che dia
luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso
delle ferie in godimento per i periodi di cui sopra.
In forza dell’art. 47 comma 3 La
certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui sopra e'
inviata per via
telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario
nazionale o con esso
convenzionato , che ha in
cura il minore,
all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, utilizzando il
sistema di trasmissione delle
certificazioni di malattia di cui al
decreto del Ministro della salute
in data 26 febbraio
2010.
In forza dell’art. 48 I comma i
periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati:
- nell'anzianità di servizio, esclusi
gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica
natalizia.
In forza dell’art. 48 secondo
comma i periodi di congedo per la malattia del figlio (per il richiamo all’art.
22 commi 4,5 e 6):
- non si computano ai fini del
raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui
all'articolo 7 della legge
23 luglio 1991,
n. 223, fermi restando i limiti temporali di
fruizione dell'indennità di
mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del
limite minimo di sei mesi di
lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità
di mobilità.
NB Le ferie e le assenze eventualmente spettanti
alla lavoratrice ad altro titolo
non vanno godute
contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
Nel corso di tali periodi non viene
cancellata dalla lista
di mobilità ai
sensi dell'articolo 9 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che rifiuta l'offerta di lavoro, di
impiego in opere o servizi di
pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.
Durante i congedi per malattia del figlio non si applicano le
disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
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