martedì 24 febbraio 2015

Quanti congedi spettano ai genitori per la malattia del figlio?

In forza dell’art. 47 del Dlgs 151 del 2001:

a) fino a tre anni: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio;
b) da tre ad otto anni  ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio


La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui sopra.

In forza dell’art. 47 comma 3 La certificazione di malattia necessaria al genitore per  fruire dei congedi di cui sopra  e'  inviata  per  via  telematica direttamente dal medico curante del Servizio  sanitario  nazionale  o con esso convenzionato , che  ha  in  cura  il  minore,  all'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale,  utilizzando  il  sistema   di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al  decreto  del Ministro della salute in data  26  febbraio  2010.

In forza dell’art. 48 I comma i periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati:
- nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

In forza dell’art. 48 secondo comma i periodi di congedo per la malattia del figlio (per il richiamo all’art. 22 commi 4,5 e 6):

- non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  fermi restando i limiti temporali  di  fruizione  dell'indennità  di  mobilità.  I medesimi periodi  si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

NB Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad  altro  titolo  non  vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

Nel corso di tali periodi non  viene  cancellata  dalla  lista  di  mobilità  ai  sensi dell'articolo  9  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che  rifiuta l'offerta di lavoro,  di  impiego  in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

Durante i congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.


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