giovedì 5 febbraio 2015

Come reagire ad una sanzione diciplinare?
In base al comma sesto dell'art.7 della l. 300 del 1970 il lavoratore - fermo il diritto ad adire l'autorita' giudiziaria - puo' "promuovere,  nei  venti  giorni  successivi,  anche  per  mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca  mandato,
la costituzione, tramite l'ufficio provinciale  del  lavoro  e  della
massima occupazione, di un collegio di  conciliazione  ed  arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da  un  terzo
membro scelto di comune accordo o, in difetto  di  accordo,  nominato
dal direttore dell'ufficio del lavoro."
 La sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 

  Qualora il datore  di  lavoro  non  provveda,  entro  dieci  giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio di cui  al  comma  precedente,  la
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di  lavoro  adisce
l'autorita' giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa  fino
alla definizione del giudizio. 

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