lunedì 9 febbraio 2015

Come funzionano le commissioni di certificazione presso le direzioni provinciali del lavoro?

La materia è regolamentata dal D.lgs 276 del 2003 e dal DM del 21 luglio 2004.

a) Composizione[1]:

- un dirigente (con funzioni di presidente) coadiuvato da due funzionari del servizio politiche del lavoro (la loro è necessaria ai fini della validità comma 5 art. 1);
- un rappresentante INPS (la sua presenza è necessaria ai fini della validità comma 5 art. 1)
 un rappresentante Inail (la sua presenza è necessaria ai fini della validità comma 5 art. 1)
A titolo consultivo partecipano alle commissioni, un rappresentante della Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979.

 b) Funzionamento

In generale ogni commissione opera secondo il proprio regolamento (preventivamente trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne verifica la conformità alla legge ed al regolamento), tuttavia i seguenti passaggi devono essere sempre rispettati:
- presentazione istanza[2] alla direzione territoriale. Secondo i commi 2 e 3 del DM 21 luglio 2004, L'istanza di certificazione deve essere redatta su di un apposito modulo, e deve essere presentata in carta da bollo, con sottoscrizione in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari. L'istanza di certificazione deve contenere l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione, inoltre deve essere corredata dall'originale del ontratto sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.
- sulla base degli atti e dei documenti presentati, la commissione verifica la correttezza del contratto scelto dalle parti e, ove si renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni.
- una volta valutata la correttezza del contratto,  il presidente della commissione di certificazione, provvede a convocare le parti stesse, al fine di procedere alla certificazione del contratto. La convocazione può avvenire anche a mezzo fax. La convocazione può avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora le parti nell'istanza hanno al tal fine indicato il proprio indirizzo.
 - Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data e nell'ora stabilite nelal convocazione. (L'eventuale assenza anche solo di una delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda).  L'audizione delle parti ha per oggetto l'assunzione di informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre nel contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal presidente della commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto appositamente delegato (art. 5 DM 21 luglio 2004).

c) Durata

Il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dal ricevimento della ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione dalla commissione (art. 78 comma 2 lettera b) Dlgs 276 del 2003 e  art. 3 dm 21 luglio 2004)

d) La certificazione

L’atto di certificazione ha natura di provvedimento amministrativo, pertanto, deve  essere motivato e contenere l'indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonché della autorità cui è possibile ricorrere. Inoltre deve:
- dare atto di tutte le fasi procedimentali scaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la presenza di rappresentanti dell’Inps, dell’Inail e dell’Agenzia delle Entrate (nonché le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate);
- contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione[3].
- essere sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti di diritto della commissione.
Copia del provvedimento viene rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.

 e) Rimedi contro la certificazione

In forza dell’art. 80 Dlgs 276 del 2003 contro l’atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
In caso di erroneità della certificazione questa ha effetto:
- se si stratta di erroneità della qualificazione questa ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale (art. 80 comma 2 prima parte)
- se si tratta di difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato, la pronuncia  ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
In forza del comma 4 dell’art. 80 Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile[4]
E’ possibile inoltre presentare ricorsi dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, per violazione del procedimento o per eccesso di potere (art. 80 dlgs 276 del 2003 comma 5).
 




[1] 1. Costituzione e composizione delle commissioni di certificazione.
1. Presso le direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro e presso le province sono costituite le commissioni di certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. La commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro è composta dal dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL.
3. La commissione di certificazione presso la provincia è composta dal dirigente del servizio provinciale per l'impiego, che la presiede, da tre funzionari del servizio provinciale competente, da un rappresentante dell'INPS, da un rappresentante dell'INAIL, da due rappresentanti sindacali nominati dal presidente della commissione su designazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti dei datori di lavoro, nominati dal presidente della commissione su designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello provinciale.
4. Alle riunioni delle commissioni partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante della Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979.
5. Ai fini della validità della seduta è necessaria la presenza, rispettivamente, dei membri di cui ai commi 2 e 3.
6. La comunicazione del calendario della seduta con l'indicazione delle relative pratiche rivolta all'INPS, INAIL e Agenzia delle entrate ha valore di comunicazione ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le medesime autorità possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.
7. La partecipazione alle riunioni della commissione non dà diritto ad alcun rimborso o compenso.
8. Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, le commissioni possono stipulare una convenzione per la costituzione di una commissione unitaria di certificazione. In tal caso le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione unitaria sono stabilite dalla convenzione stessa nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al presente decreto e di eventuali accordi interconfederali intervenuti in materia ai sensi dell'art. 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003.


[2] In base all’art. 78 del Dlgs 276 del 2003  “La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro”

[3] A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riassumono le principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei contratti certificati.

[4] In forza dell’art. 31 comma 2 l. 183 del 2010 “Il tentativo di conciliazione di cui all’ articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio”.

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