Come funzionano le
commissioni di certificazione presso le direzioni provinciali del lavoro?
La materia è regolamentata dal D.lgs 276 del 2003 e dal DM
del 21 luglio 2004.
a) Composizione[1]:
- un dirigente (con funzioni di
presidente) coadiuvato da due funzionari del servizio politiche del lavoro (la
loro è necessaria ai fini della validità comma 5 art. 1);
- un rappresentante INPS (la sua
presenza è necessaria ai fini della validità comma 5 art. 1)
un rappresentante Inail (la sua presenza è
necessaria ai fini della validità comma 5 art. 1)
A titolo consultivo partecipano
alle commissioni, un rappresentante della Agenzia delle entrate ed un
rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di
appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del 1979.
b) Funzionamento
In generale ogni commissione opera secondo il proprio
regolamento (preventivamente trasmessi al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che ne verifica la conformità alla legge ed al regolamento),
tuttavia i seguenti passaggi devono essere sempre rispettati:
- presentazione istanza[2] alla
direzione territoriale. Secondo i commi 2 e 3 del DM 21 luglio 2004, L 'istanza di
certificazione deve essere redatta su di un apposito modulo, e deve essere
presentata in carta da bollo, con sottoscrizione in originale dalle parti, con
allegata copia del documento di identità dei firmatari. L'istanza di
certificazione deve contenere l'indicazione espressa degli effetti civili,
amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono
la certificazione, inoltre deve essere corredata dall'originale del ontratto
sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.
- sulla base degli atti e dei documenti presentati, la
commissione verifica la correttezza del contratto scelto dalle parti e, ove si
renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni.
- una volta valutata la correttezza del contratto, il presidente della commissione di
certificazione, provvede a convocare le parti stesse, al fine di procedere alla
certificazione del contratto. La convocazione può avvenire anche a mezzo fax.
La convocazione può avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora le
parti nell'istanza hanno al tal fine indicato il proprio indirizzo.
- Le parti devono
presentarsi dinanzi alla commissione nella data e nell'ora stabilite nelal
convocazione. (L'eventuale assenza anche solo di una delle parti rende
improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova
domanda). L'audizione delle parti ha per
oggetto l'assunzione di informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da
dedurre nel contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione. Le parti
presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso di comprovate
motivazioni valutate dal presidente della commissione, possono farsi
rappresentare da un soggetto appositamente delegato (art. 5 DM 21 luglio 2004).
c) Durata
Il procedimento si conclude entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dal ricevimento della
ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione dalla commissione
(art. 78 comma 2 lettera b) Dlgs 276 del 2003 e
art. 3 dm 21 luglio 2004)
d) La certificazione
L’atto di certificazione ha natura di provvedimento
amministrativo, pertanto, deve essere
motivato e contenere l'indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del
termine, nonché della autorità cui è possibile ricorrere. Inoltre deve:
- dare atto di tutte le fasi procedimentali scaturite dalla
istanza di certificazione, segnalando la presenza di rappresentanti dell’Inps,
dell’Inail e dell’Agenzia delle Entrate (nonché le osservazioni dagli stessi
eventualmente presentate);
- contenere esplicita menzione degli effetti civili,
amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti
richiedono la certificazione[3].
- essere sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti
di diritto della commissione.
Copia del provvedimento viene rilasciata alle parti del
contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.
e) Rimedi contro la
certificazione
In forza dell’art. 80 Dlgs 276 del 2003 contro l’atto di
certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è
destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità
giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea
qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità
giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di
certificazione anche per vizi del consenso.
In caso di erroneità della certificazione questa ha effetto:
- se si stratta di erroneità della qualificazione questa ha
effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale (art. 80
comma 2 prima parte)
- se si tratta di difformità tra il programma negoziale e
quello effettivamente realizzato, la pronuncia
ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto
inizio la difformità stessa.
In forza del comma 4 dell’art. 80 “Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione,
deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di
certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un
tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura
civile[4]”
E’ possibile inoltre presentare
ricorsi dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui
giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, per
violazione del procedimento o per eccesso di potere (art. 80 dlgs 276 del 2003
comma 5).
[1] 1. Costituzione e composizione delle commissioni di
certificazione.
1. Presso le direzioni
provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro e presso le province
sono costituite le commissioni di certificazione di cui all'art. 76, comma 1,
lettera b) del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
2. La commissione di
certificazione presso la direzione provinciale del lavoro è composta dal
dirigente preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio
politiche del lavoro, da un rappresentante dell'INPS e da un rappresentante
dell'INAIL.
3. La commissione di
certificazione presso la provincia è composta dal dirigente del servizio
provinciale per l'impiego, che la presiede, da tre funzionari del servizio
provinciale competente, da un rappresentante dell'INPS, da un rappresentante
dell'INAIL, da due rappresentanti sindacali nominati dal presidente della
commissione su designazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti dei datori di
lavoro, nominati dal presidente della commissione su designazione delle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a
livello provinciale.
4. Alle riunioni delle
commissioni partecipano, a titolo consultivo, un rappresentante della Agenzia
delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini
professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1
della legge n. 12
del 1979.
5. Ai fini della validità della
seduta è necessaria la presenza, rispettivamente, dei membri di cui ai commi 2
e 3.
6. La comunicazione del
calendario della seduta con l'indicazione delle relative pratiche rivolta
all'INPS, INAIL e Agenzia delle entrate ha valore di comunicazione ai sensi
dell'art. 78, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo n. 276 del 2003. Le medesime autorità possono presentare
le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della
seduta della commissione.
7. La partecipazione alle
riunioni della commissione non dà diritto ad alcun rimborso o compenso.
8. Ai sensi dell'art. 76, comma 3,
del decreto
legislativo n. 276 del 2003, le commissioni possono stipulare una
convenzione per la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.
In tal caso le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione
unitaria sono stabilite dalla convenzione stessa nel rispetto dei principi e
delle previsioni di cui al presente decreto e di eventuali accordi
interconfederali intervenuti in materia ai sensi dell'art. 86, comma 13,
del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
[2] In base all’art. 78 del Dlgs 276 del 2003 “La procedura di certificazione è volontaria
e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del
contratto di lavoro”
[3] A tal fine al lavoratore sono fornite le
informazioni, predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
che riassumono le principali conseguenze giuridiche privatistiche e
pubblicistiche dei contratti certificati.
[4] In forza dell’art. 31
comma 2 l .
183 del 2010 “Il tentativo di
conciliazione di cui all’ articolo 80, comma 4, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
obbligatorio”.
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