giovedì 31 dicembre 2015

COME SONO DEFINITI I LIVELLI DEL CCNL LOGISTICA TRASPORTI CGIL CISL E UIL?

Art. 6 – Classificazione del personale

Quadri – parametro 169

Disposizioni generali

1. Le parti si danno atto che con la nuova definizione del livello Quadri è data attuazione al disposto della legge n.190/85 sui quadri intermedi.

2. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art.2049 Codice Civile e dell'articolo 5 della legge n.190/85, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.

3. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la partecipazione dei singoli quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.

4. Ai quadri è riconosciuta un’indennità di funzione pari a 51,65 euro mensili lorde.

Declaratoria

1. Appartengono a questo livello i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per l'Azienda, con un elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell’azienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali.

2. Tali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità.

3. Tale livello è previsto nell’ambito di unità produttive multifunzionali con più di 40 dipendenti ed il lavoratore per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve avere alle proprie dipendenze almeno 8 impiegati.

Profili esemplificativi

- Responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi reparto o capi ufficio con  poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attività del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria;  
- responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione (air couriers);
- i gestori e reggenti autonomi di docks o silos.

1° Livello – parametro 159

Declaratoria

Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.

Profili esemplificativi
- Responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio o capi reparto, capi movimento, ispettori, capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore;  
- capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda;
- impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente viene utilizzata per conto dell'azienda;
- produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo ed abbiano la padronanza di lingue straniere;  
- analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in autonomia o del centro elaborazione dati;  capi magazzinieri con responsabilità tecnica ed amministrativa;
-  capo turno Terminal;
-  capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica;
- capo tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per traffici internazionali;
-  capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
-  impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specificate nella declaratoria;
-  cassiere principale o che sovrintenda a più casse;
-  corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno due lingue estere;
-  incaricato della compilazione del budget aziendale;
-  coordinatore aeroportuale (air couriers);
-  capo centro smistamento e distribuzione (air couriers);
- responsabile di laboratorio chimico-fisico;
- responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda.

2° Livello – parametro 146

Declaratoria
1.Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa.

Profili esemplificativi
-          Altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
-          contabili che esplicano la loro attività con discrezionalità e autonomia per tutti gli articoli della contabilità aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per la formazione del bilancio;
-          spedizioniere coadiutore dipendente (tessera rossa ex tessera verde);
-          segretari/ assistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in possesso di particolare competenza professionale;  cassieri con responsabilità e oneri per errore;
-          impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e/o inoltri;
-          lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o commerciale;
-          magazzinieri con responsabilità del carico e dello scarico;
-          impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
-          addetto alle attività di marketing e sviluppo commerciale;
-          magazziniere - capopiazzale responsabile del carico e dello scarico dei terminal containers;
-          operatore/programmatore che esegue e controlla sulla base di istruzioni superiori e con riferimento a procedure esistenti i vari cicli di lavoro dell'elaboratore assicurandone la regolarità. Traduce in programmi i problemi tecnici e/o amministrativi, componendone i relativi diagrammi;  
-          impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in cui operano, svolte con la discrezionalità propria dell'impiegato di concetto;  pianificatore carico nave;
-          capo officina manutenzione;
-          supervisori operativi o servizio clienti (air couriers);
-          altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci trasportate);  
-          esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel loro specifico settore di attività;
-          assistenti e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche, effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;
-          operatore Ced in unità articolate;
-          acquisitori di traffici internazionali e/o nazionali;
-          stenodattilografi in lingue estere anche operanti con sistemi di videoscrittura;
-          traduttori e/o interpreti;
-          addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aeree;
-          tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrrestri e/o tariffisti autonomi per traffici nazionali anche se si esprimono mediante codice;  
-          capi fatturisti.

3° Livello Super – parametro 132

Declaratoria

1.Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione delle macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre, appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi.

Profili esemplificativi Operai  

-          Conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru;
-          primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
-          gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;
-          conduzione di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui vari tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di traslazione e sollevamento con responsabilità della manutenzione ordinaria dei mezzi;
-          tecnico specialista in una o più delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, elettronica, meccanica, impiantistica che con interpretazione critica di disegni e schemi funzionali esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativa alla costruzione e modifica di impianti e macchinari e i cui interventi risultino risolutivi;
-          operatore di quadri sinottici complessi per l’introduzione, la manipolazione e la riconsegna delle merci nei silos granari portuali;  
-          tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e manutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;  
-          motoristi e/o collaudatori;
-          capi operai.

Impiegati  

-          Personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell’ambito delle dogane o della sezione doganale con autorizzazione doganale (CCNL trasporto merci);  
-          addetti al servizio clienti senior dopo 24 mesi (Customer Service);
-          telesales senior dopo 24 mesi;
-          city couriers senior dopo 18 mesi (Air couriers);
-          operatore addetto alle trilaterali automatizzate;
-          assistente alla pesatura e/o taratura delle merci con certificazione;  
-          addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni;
-          addetti al controllo imballaggi con certificazione;
-          pianificatore (piazzale, personale e mezzi, ferrovia);
-          addetti alla gestione di: contabilità generale; contabilità industriale; controllo gestione commesse; stipendi e paghe; (CCNL ASSOLOGISTICA)
-          responsabile magazzino ricambi e materiale tecnico di consumo;
-          dichiaranti doganali in sottordine;
-          vice magazzinieri.

 3° Livello Super Junior – parametro 129

Declaratoria
  1. Appartiene a questo livello il personale viaggiante delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art.11 quater del presente contratto; la permanenza massima in tale livello è di 30 mesi, al termine dei quali avverrà il passaggio automatico al 3° livello Super.

3° Livello – parametro 128

Declaratoria

1.Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.

Profili esemplificativi

Operai  
-          Autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 quintali;
-          conducenti di motobarche;
-          conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
-          trattoristi (CCNL trasporto merci);
-          capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;
-          addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate;
-          conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali (CCNL trasporto merci);
-          lavoratori che possedendo le necessarie capacità tecniche ed adeguate esperienze professionali svolgono funzioni di: muratori provetti, falegnami provetti, idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o autogeni provetti, meccanici provetti;
-          esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di massima, per l’imballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie;
-          imballatori;
-          conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di gru;
-          operai specializzati d'officina;
-          macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi;
-          conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;
-          lavoratori che, possedendo la necessaria capacità tecnica sono adibiti a condurre più  mezzi meccanici tali da richiedere patenti o impegno tecnico di notevole livello con responsabilità della manutenzione ordinaria e anche altri mezzi di traslazione e movimento compreso carrelli porta containers;  attività di operatore di piattaforma aerea;
-          operazioni di magazzino con l’utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle merci;
-          meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;
-          bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;
-          preposti alla conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono lavori ed operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità e piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richieda specifiche capacità tecnico-pratiche;
-          operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di silos;
-          pesatore pubblico munito di apposita patente;
-          deckman;
-          capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di 3 operai.

 Impiegati  
-          Impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione dei semplici portavalori;
-          impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali e bancarie;
-          impiegati addetti al servizio di esazione, sempreché siano autorizzati a quietanzare e a· versare;
-          personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell’ambito delle dogane o della sezione doganale con autorizzazione doganale (CCNL Assologistica);
-          agenti esterni consegnatari di merci con il carico-scarico e spedizioni di merci;
-          magazzinieri con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci, sempreché non compiano abitualmente mansioni manuali;
-          fatturisti su tariffe già stabilite anche operanti su videoterminali;
-          compilatori di polizze di carico e lettere di vettura aerea anche operanti su videoterminali;
-          compilatori di bolle doganali;
-          fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in banca per l'azienda e non per terzi, pagamenti e/o incassi fatture, pagamento noli, trasporti, ecc.; (CCNL TRASPORTO MERCI)
-          archivisti; (CCNL TRASPORTO MERCI)
-          telefonisti esclusivi e/o centralinisti; (CCNL TRASPORTO MERCI)
-          operatori su sistemi di potenzialità medio-piccola e terminalisti che eseguono operazioni di inserimento di dati per la lettura da documenti oppure che ricevono dati video o a stampa utilizzando programmi preesistenti;
-          city couriers junior (air couriers);
-          agente di smistamento/operatore aeroportuale senior dopo 24 mesi (air couriers);
-          addetti al servizio clienti junior (Customer Service);
-          telesales junior;
-          telescriventisti in lingua italiana o su testi già predisposti in lingua estera;
-          addetti alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportante la specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come contrassegni, anticipate e altre, anche con sistemi computerizzati;  contabili d'ordine (CCNL trasporto merci);
-          addetto alla segreteria di funzione.

4° Livello – parametro 122

Declaratoria

1.Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l’esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.

Profili esemplificativi Operai

-          Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
-          operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
-          gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
-          lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;  altri autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello;
-          preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
-          facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico – scarico;
-          conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li (CCNL trasporto merci);
-          operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
-          bilancisti addetti alle bilance automatiche;
-          addetti alla conduzioni di nastri trasportatori;
-          personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;  aiuto macchinisti frigoristi;
-          trattoristi (CCNL Assologistica);
-          carrellisti (CCNL Assologistica);
-          attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;  
-          altri capisquadra

Impiegati  

-          Aiuto contabile d’ordine;   (CCNL TRASPORTO MERCI)
-          fattorini di ufficio non rientranti nel 3° livello; (CCNL TRASPORTO MERCI)
-          dattilografi, anche con sistemi di videoscrittura; (CCNL TRASPORTO MERCI)
-          altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3° livello anche con sistemi computerizzati;  (CCNL TRASPORTO MERCI)
-          agente di smistamento ed operatore aeroportuale junior (air couriers); (CCNL TRASPORTO MERCI)
-          commessi contatori di calata;
-          spuntatori; (CCNL ASSOLOGISTICA)
-          fattorini con mansioni impiegatizie d’ufficio o magazzino che prevalentemente facciano prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture, pagamenti di noli, trasporti, ecc.; (CCNL ASSOLOGISTICA)
-          archivisti; (CCNL ASSOLOGISTICA)
-          centralinista responsabile anche del servizio di comunicazioni automatiche (office automation) e reception aziendale;  contabili d’ordine; (CCNL ASSOLOGISTICA)
-          compilatori di polizze di carico e bolle di accompagnamento e lettere di vettura. (CCNL ASSOLOGISTICA)

4° Livello Junior – parametro 119

Declaratoria

1. Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori.


5° Livello – parametro 116

Declaratoria

1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l’utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.

Profili esemplificativi Operai
-          Addetto rizzaggio/derizzaggio;
-          attività di addetto al magazzino;
-          facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
-          attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;  semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
-          operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
-          attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
-          attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura;
-          manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra);
-          guardiani e portinai notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza dell'accessoagli impianti;
uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage);
-          operai comuni di manutenzione di garage e di officina;
-          chiattaioli;
-          barcaioli;
-          fattorini addetti alla presa e consegna;
-          attività di manutentore sui raccordi ferroviari di limitata complessità;
-          manovratori di paranco a bandiera.

Impiegati  

- Dattilografi;(CCNL ASSOLOGISTICA)
- fattorini; (CCNL ASSOLOGISTICA)
- telefonisti e centralinisti addetti ad impianti fino a tre linee esterne; (CCNL ASSOLOGISTICA)
- addetti a mansioni semplici di segreteria. (CCNL ASSOLOGISTICA)

6° Livello – parametro 109

Declaratoria

1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali; le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.

Profili esemplificativi Operai  

Attività manuali di scarico e carico merci – facchino;
recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
manovali comuni, compresi quelli di officina;
guardiani e/o personale di custodia alla porta.

6° Livello Junior – parametro 100

Declaratoria
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi; i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi.

Norma transitoria

Il personale inquadrato alla data del 26 gennaio 2011 nel 4° livello sarà inquadrato automaticamente nel nuovo 4° livello. Il personale inquadrato al 6° livello alla data di entrata in vigore del nuovo 6° livello junior, andrà inquadrato automaticamente al 6° livello.

Il personale assunto nel 6° livello prima dell’entrata in vigore del 6° livello junior manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il 5° livello previsto dalla declaratoria del 6° livello del testo contrattuale del 29.1.2005.

Art. 7 – Mutamento di mansioni

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.

3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.

4. In caso di trasferimento collettivo non temporaneo, l’azienda fornirà preventiva comunicazione scritta alle RSA/RSU. Queste ultime potranno richiedere per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un incontro con l’azienda allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto.

5. L'esame di cui al comma precedente dovrà essere effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta scritta delle RSA.

6. L'azienda comunque non darà corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini predetti.

Art. 8 – Cumulo di mansioni

1. Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.

2. Nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni.


3. Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del passaggio di livello.

mercoledì 30 dicembre 2015

Come è regolamentato il patto di prova nel ccnl Turismo Confindustria CGIL CISL UIL?

Articolo 68 - DISCIPLINA
La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

A1 e A2          180 giorni
 B1                  150 giorni
B2                     75 giorni
C1                     45 giorni
C2 e C3            30 giorni
D1                     20 giorni
D2                     15 giorni


Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della Legge 15 luglio 1966 n. 604. Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.




TITOLO X – STRUTTURA ALBERGHIERA E STRUTTURE ALBERGHIERE IN CATENA

CAPO III – MERCATO DEL LAVORO AZIENDE DI STAGIONE, CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Articolo 160 - PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa Azienda e con la stessa qualifica. La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate


TITOLO XIV – STABILIMENTI BALNEARI

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE

Articolo 225 Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. In contratti a tempo determinato superiori a 30 giorni, il periodo di prova è stabilito in giorni 20 di effettivo lavoro. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.


TITOLO XVI – PUBBLICI ESERCIZI

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 253 Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. È escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda. Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.



TITOLO XVII – AZIENDE TURISTICHE ALL’ARIA APERTA

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE


Articolo 324 Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.

martedì 29 dicembre 2015

A quanto ammonta il periodo di prova nel Ccnl turismo CONFESERCENTI CGIL CISL e UIL?

Articolo 93

(1)La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto. 
(2) Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. 
(3) Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio. 


Articolo 94 


(1) La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono: 


Quadri A e B             180 giorni

Livello I                      150 giorni

Livello II                    75giorni

livello III                    45 giorni 

livello IV e V             30 giorni

livello VI S                 20 giorni

Livello VI e VII         15 giorni


(2) Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.


(3) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova. 


(4) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza. 


TITOLO X – AZIENDE ALBERGHIERE - CAPO IV – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 202


(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. 

(3) La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.



TITOLO XI – COMPLESSI TURISTICO – RICETTIVI DELL’ARIA APERTA - CAPO III – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 249


(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica. 

(3) La distribuzione dell’orario settimanale è fissata in sei giornate.


TITOLO XII – PUBBLICI ESERCIZI - CAPO III – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE


Articolo 283


(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

(3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente.   



TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI - CAPO II – CONTRATTI A TERMINE
Articolo 353


(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. E’ escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

(2) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente. 




TITOLO XIV – ALBERGHI DIURNI - CAPO III – CONTRATTO A TERMINE

Articolo 374


(1) Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale.

(2) E escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.

(3) Il rimborso del biglietto di ritorno spetterà al personale nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova, nonché nelle ipotesi di licenziamento, nel contratto a tempo determinato, prima dello scadere del termine di ingaggio senza giustificato motivo o per colpa e fatto dell’esercente. 



lunedì 28 dicembre 2015

A quanto ammonta il patto di prova nel ccnl Turismo Cgil Cisl Uil/Confcommercio?

Articolo 107 – Periodo di prova

(1) La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
(2) Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
(3) Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
(4) La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

livelli                durata
A e B             180 giorni
1                      150 giorni
2                      75 giorni
3                      45 giorni
4 e 5                30 giorni
6S                    20 giorni
6 e 7                15 giorni

(5) Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

(6) Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.

(7) Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.

TITOLO X - AZIENDE ALBERGHIERE - CAPO IV - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 208 – Periodo di prova

(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale. NB in base all’ipotesi di accordo sottoscritta in data 18 gennaio 2014 i giorni sono stati portati a 14.

(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.

TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA: CAPO II - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 257 – Periodo di prova

(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.  NB in base all’ipotesi di accordo sottoscritta in data 18 gennaio 2014 i giorni sono stati portati a 14.


(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.