A quanto ammonta il patto di prova nel ccnl Turismo Cgil Cisl Uil/Confcommercio?
Articolo 107 – Periodo di prova
(1) La durata del periodo di
prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il periodo di prova
o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di
lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine
rapporto.
(2) Durante il periodo di prova
la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo
contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
(3) Trascorso il periodo di
prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna
delle parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo
sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
(4) La durata del periodo di
prova è stabilita nelle misure che seguono:
livelli durata
A e B 180 giorni
1 150 giorni
2 75 giorni
3 45 giorni
4 e 5 30 giorni
6S 20 giorni
6 e 7 15 giorni
(5) Ai fini del computo del
periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione
lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto
dall’articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
(6) Il personale che entro il
termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa
azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in
ogni caso dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.
(7) Al personale assunto fuori
provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il
datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al
luogo di provenienza.
TITOLO X - AZIENDE ALBERGHIERE - CAPO IV - CONTRATTI A
TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Articolo 208 – Periodo di prova
(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci
giorni lavorativi per tutto il personale. NB in base all’ipotesi di accordo sottoscritta
in data 18 gennaio 2014 i giorni sono stati portati a 14.
(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i
dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa
azienda e con la stessa qualifica.
TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA:
CAPO II - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Articolo 257 – Periodo di prova
(1) Il periodo di prova è stabilito nella misura di dieci
giorni lavorativi per tutto il personale. NB in base all’ipotesi di accordo sottoscritta
in data 18 gennaio 2014 i giorni sono stati portati a 14.
(2) Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i
dipendenti che già in precedenza abbiano prestato servizio presso la stessa
azienda e con la stessa qualifica.
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